Tutela piena a favore dei risparmiatori contro gli illeciti dei promotori finanziari. L’intermediario non può evitare di essere chiamato a risarcire il danno, grazie al principio di responsabilità solidale, sostenendo che la protezione offerta dalla legge è limitata ai soli prodotti finanziari della Sim. Inoltre non conta che il pagamento del risparmiatore al promotore sia stato effettuato con modalità anomale. Il risarcimento è comunque dovuto.
In questo modo la Corte di cassazione, con la sentenza 1741 della terza sezione civile, depositata il 25 gennaio, ha accolto il ricorso presentato da una donna contro la pronuncia della Corte d’appello di Trieste che le aveva negato i 276mila euro che in primo grado le erano stati riconosciuti per il comportamento illecito di un promotore finanziario monomandatario di Bnl, condannato anche in sede penale per appropriazione indebita. Il promotore aveva convinto la donna a effettuare una serie di investimenti all’estero con contestuali versamenti di somme rilevanti a favore di Bnl fiduciaria gestioni e di una società di San Marino; la donna aveva anche consegnato direttamente al promotore alcuni assegni bancari, da lui successivamente incassati. La Cassazione fa osservare che tutto il nostro impianto normativo è indirizzato a rafforzare le garanzie del risparmiatore a fronte di un rapporto tra intermediario e promotore che vede il primo avvalersi del secondo nella propria organizzazione d’impresa, traendone benefici e conseguenti rischi. In questo quadro, non serve all’intermediario invocare il reato commesso dal promotore per sgravarsi di responsabilità. E neppure vale come argomento difensivo sostenere che il risparmiatore avrebbe dovuto solo scegliere di effettuare operazioni di investimento nell’ambito dei prodotti dello stesso intermediario. La legge è congegnata in maniera tale da responsabilizzare l’intermediario nei confronti di soggetti da lui stesso scelti. Così, anche se è sempre possibile per l’intermediario provare che ci sia stata, se non collusione, almeno una consapevole acquiescenza del cliente alla violazione da parte del promotore di regole di condotte che lo riguardano, va però escluso «che la mera allegazione del fatto che il cliente abbia consegnato al promotore finanziario somme di denaro con modalità difformi da quelle con cui quest’ultimo sarebbe stato legittimato a riceverle valga, in caso d’indebita appropriazione di dette somme da parte del promotore, ad interrompere il nesso di causalità esistente tra lo svolgimento dell’attività del promotore finanziario medesimo e la consumazione dell’illecito e quindi precluda la possibilità di invocare la responsabilità solidale dell’intermediario».