Secondo la legge sammarinese cd. ”sul giusto processo” n. 93 del 2008 (detta anche legge Foschi dal nome dell’allora Segretario alla Giustizia) la comunicazione giudiziaria (in Italia sarebbe l’avviso di garanzia) – secondo l’articolo 4 – deve essere comunicata entro il termine perentorio di 30 giorni dalla iscrizione della notizia di reato.
Il giudice inquirente dovrà dare comunicazione personalmente al prevenuto (Podeschi in questo caso) ed al Procuratore del Fisco degli elementi di fatto e di diritto del reato per il quale si sta procedendo, salvo che il fascicolo non sia stato archiviato per manifesta infondatezza o per altre motivazioni”.
In caso di segretezza – come è il caso di Podeschi – dell’istruttoria il termine per l’avviso di garanzia riprende dal decorrere della cessazione del regime di segretezza. E per Podeschi questo non è avvenuto, secondo la difesa. Podeschi non è stato prontamente informato dell’apertura del procedimento che lo riguardava.
In più l’Autorità Giudiziara, secondo la difesa, non è stata chiara quando allo stesso sono stati comunicati i reati per cui era indagato. Non basta fare un elenco ed una ricostruzione parziale su documentazione non meglio precisata – dicono – e per le dichiarazioni di alcuni coimputati, queste non sono state messe a disposizione della difesa e quindi i difensori del Podeschi e della Baruca non sono stati messi nelle condizioni di esaminare i verbali delle dichiarazioni dei testimoni-coimputati.
Anche qui sono stati calpestati i più elementari diritti alla difesa di Podeschi e della Baruca dato che non è stato possibile apprendere degli elementi posti a fondamento dell’accusa, peraltro tutelato dall’art.6 CEDU.
Anche per questi motivi la difesa di Podeschi e della Baruca hanno chiesto l’annullamento della misura cautelare.