Caso Asset, il magistrato sferza Banca Centrale: “Il numero delle questioni sollevate […] se non dà la prova certa della nalità puramente dilatoria delle plurime iniziative processuali promosse dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino, ha comunque oggettivamente prodotto il risultato di dilatare i tempi della giustizia del presente caso a danno non solo degli interessi dei ricorrenti del procedimento”
E’ stata depositata lunedì la sentenza del giudice per i rimedi straordinari in materia civile prof. Ferdinando Treggiari con la quale è stata rigettata l’istanza di ricusazione presentata da Banca Centrale. Il procedimento amministrativo contro la liquidazione amministrativa di Asset Banca torna dunque in mano al giudice Isabella Pasini. Banca Centrale non solo aveva ricusato il giudice Pasini ma aveva anche invitato il giudice Treggiari ad astenersi dal decidere su quella ricusazione.
Così nelle 27 pagine della sentenza il prof. Treggiari si sofferma anzitutto “Sull’istanza rivolta al Giudice per i Rimedi Stra- ordinari in Materia Civile per la sua Astensione facoltativa e/o obbligatoria” facendo qualche precisazione autobiografica e nello specifico parlando diffusamente del suo interesse per l’ordinamento sammarinese che, fa sapere, rimonta a trent’anni fa.
Tra le collaborazioni di carattere scientifico-didattico ricorda quella svolta in favore “proprio della Banca Centrale e della Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio della Repubblica di San Marino. Relativa agli studi preliminari alla stesura della prima legge sul trust interno sammarinese (Legge 17 marzo 2005, n. 37), tale collaborazione è stata remunerata dalla Fondazione Banca Centrale della Repubblica di San Marino, che nella circostanza curò anche la pubblicazione del libro Il trust nella nuova legislazione di San Marino (Rimini, 2005), a cui il sottocoscritto ha partecipato con propri contributi dottrinali”.
“Il secondo rapporto di collaborazione, durato poco più di un anno a cavallo del 2011 e del 2012, è stato intrattenuto con lo Studio Bussoletti Nuzzo e Associati, a cui è associato lo Studio legale Matteo Mularoni di San Marino. Di carattere più scientifico che professionale (tra gli oggetti della collaborazione vi fu anche l’organizzazione di una rivista di diritto sammarinese), questa collaborazione è stata interrotta quasi sei anni fa, non è mai più stata ripresa e mai ha riguardato o incrociato affari o cause di Asset Banca S.p.A”.
Ma ciò che preme al giudice è sottolineare come “la norma sull’astensione obbligatoria fa chiaro ed esclusivo riferimento a «gravi ragioni» che possano dipendere da parentele, da amicizie o da rapporti economici e di lavoro con le parti di un procedimento giudiziario e con i suoi difensori. Non è dunque il vincolo o il trascorso professionale in sé a far scattare automaticamente l’obbligo del Giudice di astenersi dalla trattazione e dalla decisione di una causa, bensì solo le «gravi ragioni» che possano dipendere da quel vincolo o da quel trascorso”.
Lo spirito della legge era proprio al contrario – rimarca – quello di limitare i casi di ricusazione e per questo elenca situazioni collegate da elementi rilevabili in modo oggettivo. “Ne discende che il sistema non può ammettere alcuna interpretazione «garantista e perciò estensiva» dell’art. 10 LQ n. 145/2003, come quella invocata dall’istante, perché una siffatta interpretazione, contraria allo spirito della norma in questione, offrirebbe inevitabilmente il fianco a ricorsi abusivi dell’istituto della ricusazione, ampliando corrispondentemente ed inammissibilmente le fattispecie di astensione obbligatoria”.
Dopo essersi lungamente soffermato a spiegare il perché non ha accolto l’invito ad astenersi il giudice Treggiari ha poi spiegato le ragioni del rigetto della ricusazione del giudice Pasini. “Non riuscendo a riconoscere nel contenuto dell’Ordinanza alcuna «indebita» manifestazione del convincimento anticipatori del giudizio finale di merito, l’istanza di ricusazione è da rigettare”. E conclude “Pur non sussistendo gli estremi per dichiararla inammissibile, tuttavia il numero delle questioni sollevate – a partire dalla proposizione dell’ulteriore istanza di astensione e quindi di ricusazione del Giudice per i Rimedi Straordinari, quest’ultima subordonata alla delibazione incidentale della questione di legittimità costituzionale della norma vigente che dichiara quel Giudice irricusabile -, se non dà la prova certa della finlità puramente dilatoria delle plurime iniziative processuali promosse dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino, ha comunque oggettivamente prodotto il risultato di dilatare i tempi della giustizia del presente caso a danno non solo degli interessi dei ricorrenti del procedimento n. 37/2017, ma della stessa garanzia, costituzionalmente protetta, allo svolgimento di un processo equo e celere.
Per queste ragioni e in applicazione di quanto prescritto dall’art. 2 comma 15 della Legge 16 settembre 2011 n. 139, secondo cui «Con la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, la parte che l’ha proposta può essere condannata, a titolo di spese di giustizia, a una somma da € 1.000 a€ 10.000, senza pregiudizio di ogni azione civile o penale», si ritiene equo che la Banca Centrale della Repubblica di San Marino sia condannata a corrispondere a titolo di spese di giustizia la somma di euro mille CC 1.000)”.
Insomma proprio alla luce della dotta e precisa sentenza del prof. Treggiari si attende quanto prima la decisione del Giudice Pasini per garantire appunto un procedimento equo e celere.
La RepubblicaSM