Morganti (PSD): Gatti dice cose non corrette sul segreto bancario

L’intenso lavoro intrapreso dall’Ocse già agli inizi degli anni 2000, teso ad individuare regole a cui tutti gli Stati devono attenersi per evitare il manifestarsi di forme, diplomaticamente definite, di concorrenza fiscale dannosa, aveva trovato risposta da parte della Repubblica di San Marino con una formale lettera di impegno sottoscritta dall’allora Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Gabriele Gatti.

Negli anni questo impegno è stato disatteso, a dire il vero non solo da San Marino, ma da numerosi Stati che il 2 aprile 2009 si sono ritrovati inseriti in una lista grigia dei paradisi fiscali, lista cui il G20 farà riferimento per l’applicazione, a partire dal 1° marzo 2010, di durissime sanzioni.

Tutti noi abbiamo salutato come positivo il raggiungimento dei 12 accordi che ha consentito alla Repubblica di uscire (almeno provvisoriamente) dalla Grey list.

Ritengo tuttavia che non si debbano sottovalutare le critiche che in ambito Ocse sono state mosse alla qualità degli accordi sottoscritti e sopratutto che sia necessario considerare come i paesi, ora in White list, vengano costantemente monitorati in relazione all’applicazione puntuale delle regole sullo scambio di informazioni sottoscritte.

 

Tutti sappiamo che una delle norme su cui l’Ocse pone la massima attenzione è rappresentata dalla ‘non opponibilità del segreto bancario nell’ambito dello scambio di informazioni a livello amministrativo e fiscale’.

Su tale argomento la relazione della delegazione sammarinese all’assemblea del Moneyval ha esplicitamente affermato che il governo ha già licenziato un apposito progetto di legge.

Il giorno della conferenza stampa del governo che commentava gli importanti risultati conseguiti in sede Moneyval e Ocse, il Segretario alle Finanze ha detto che il progetto riguarderebbe la non opponibilità del segreto bancario in presenza di accordi per lo scambio di informazioni.

La procedura e le scelte appaiono corrette e tese al rispetto delle regole che la comunità internazionale ha definito.

Subito dopo però il Segretario alle Finanze ha citato come esempio l’obbligo di trasmettere informazioni di natura bancaria e finanziaria in presenza di indagini su un reato.

Questa fattispecie, già ampiamente acquisita dalla normativa vigente, si differenzia sostanzialmente da quella che prevede l’indagine di carattere semplicemente amministrativo, cioè dettata dalla necessità di conoscere da parte dell’autorità di uno Stato la posizione finanziaria a fini fiscali di un proprio cittadino presente nell’altro Stato.