“Vista la permanente situazione di incertezza e di estrema tensione nei rapporti tra San Marino e l’Italia in merito alle trattative sull’Accordo di cooperazione finanziaria e sul Protocollo di modifica della Convenzione contro le doppie imposizioni;
alla luce della persistente azione di pressione e di accerchiamento delle Amministrazioni Italiane nei confronti degli operatori economici sammarinesi;
in relazione ai contenuti del Programma di Governo in merito ai rapporti con la Repubblica Italiana che recita:
– …..giungere alla ratifica e alla piena applicazione dell’Accordo contro le doppie imposizioni;
– sottoscrivere un Accordo di Cooperazione Economica nel reciproco interesse e su basi di pari dignità;
– ricercare un nuovo clima di collaborazione, anche sul piano amministrativo, mediante un’azione efficace ed incisiva a tutti i livelli, compreso quello normativo, al fine del rapido inserimento di San Marino nella cosiddetta White List italiana dei paesi virtuosi;
– tutelare il settore industriale/commerciale attraverso la definizione concordata fra i due Stati del principio di esterovestizione;
– favorire opportunità d’incontro e interscambio con le diverse realtà sociali e imprenditoriali, sia in ambito nazionale che regionale, in un contesto di reciprocità.”;
in considerazione della lettera inviata al Governo il 30 maggio scorso dai Presidenti dell’Ordine dei Dottori Commercialisti Dott. Marino Albani e del Collegio dei Ragionieri Commercialisti Rag. Gian Enrico Casali, in riferimento al Protocollo di modifica delle Convenzione contro la doppia imposizione, lettera in cui si evidenzia che:”
….E’ nostra ferma opinione che i predetti punti siano prioritari ed irrinunciabili perché consentono al Sistema Paese di conservare essenziali operatività, possibili in regime di trasparenza, sia per la tutela degli investimenti esistenti sia per attirarne in futuro…” ,
concentrando i rilievi su tre punti:”…
1. l’interpretazione dell’art. 4 in materia di residenza, con particolare riferimento ai criteri applicabili nei casi di doppia residenza convenzionale delle società;
2. l’applicazione dell’art. 26 sullo scambio di informazioni, con riferimento a fattispecie antecedenti l’entrata in vigore della Convenzione;
3. gli effetti delle modifiche all’art. 26, contenute nel Protocollo, rispetto alla disciplina tributaria italiana relativa agli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni ex art. 168-bis d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917…”,
in merito ai tre punti suindicati
interpello il Governo
per conoscere:
– in riferimento al punto 1 della suddetta lettera:”
al fine di tutelare gli interessi della nostra Repubblica in materia di residenza fiscale societaria, lo strumento più idoneo allo scopo appare lo scambio di note come da bozza allegata, avente ad oggetto l’interpretazione dell’art. 4 della Convenzione”
quale sia la posizione e l’atteggiamento negoziale del Governo e se esistano elementi di novità a riguardo;
– in riferimento al punto 2 della suddetta lettera:”
Si osserva che la versione dell’art. 26 proposta dall’Italia è conforme al testo previsto dal Modello OCSE di Convenzione fiscale sui redditi e sul patrimonio, come modificato da ultimo nel 2005. Pertanto, l’art. 26 della Convenzione dovrebbe ritenersi applicabile di regola anche allo scambio di informazioni relativo a fatti riferibili a periodi di imposta antecedenti l’entrata in vigore della Convenzione. Tuttavia, il Commentario OCSE all’art. 26 del Modello convenzionale non esclude la possibilità che gli Stati contraenti prevedano che la norma sullo scambio di informazioni possa trovare applicazione solamente per fattispecie realizzatesi da un certo momento in poi. Al fine di chiarire questo punto, molto importante per le aziende sammarinesi, si ritiene indispensabile inserire nel Protocollo di modifica alla Convenzione un’apposita clausola, che renda applicabile la disposizione solo alle informazioni relative ai periodi di imposta successivi all’entrata in vigore della Convenzione. La formulazione di questa clausola potrebbe essere la seguente:
«Con riguardo all’art. 26 “Scambio di informazioni”, resta inteso che le disposizioni ivi contenute avranno effetto con riferimento alle informazioni relative ai periodi di imposta che iniziano il (o successivamente al) storno di entrata in visore della Convenzione ai sensi dell’art, 30 “Entrata in vigore”»,”
quale sia la posizione e l’atteggiamento negoziale del Governo e se esistano elementi di novità a riguardo;
– in riferimento al punto 3 della suddetta lettera:”
circa il diretto collegamento fra firma della convenzione e l’inclusione automatica di San Marino nelle white list italiane, questione di fondamentale importanza anch’essa, occorre un’apposita clausola integrativa del predetto Protocollo di modifica con riferimento all’art. 26 della Convenzione ”
quale sia la posizione e l’atteggiamento negoziale del Governo e se esistano elementi di novità a riguardo.
Si richiede risposta scritta.”