NORMATIVA AIF 2009-02 (da www.bcsm.sm)

Ecco la normativa che ha sbloccato la controversia fra San Marino e Italia, nei rapporti fra le banche.

Il segretario Gatti Precisa che l’obiettivo di San Marino è quello di combattere il riciclaggio, ” soldi di cui San Marino ne può fare tranquillamente a meno”.

Intanto in Repubblica le banche, ma anche la cittadinanza ha tirato per ora un sospiro di sollievo, perchè si stava prospettando il blocco di tutti i sistemi di pagamenti con l’Italia.

questo ha messo anche in crisi le aziende sammarinesi che si vedevano arrivare pagamenti tramite bonifico, anche 20 giorni dopo, con spese bancarie altissime.

 

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE A CONTROPARTI ESTERE

 

Premessa

Premessa

 

La Legge 17 giugno 2008 n. 92 ha consolidato un processo di profonda riforma dell’ordinamento sammarinese, che ha tra i suoi principali obiettivi il riconoscimento, da parte della comunità internazionale, della conformità ai principi internazionali in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

In tale ottica, l’Agenzia di Informazione Finanziaria della Repubblica di San Marino, nell’ambito dei compiti che detta Legge le affida, annette grande importanza alla circostanza che i comportamenti di tutti i soggetti designati siano improntati alla massima trasparenza e collaborazione affinché sia reso possibile l’adempimento degli obblighi che da tali principi internazionali discendono.

Ciò, ovviamente, anche quando l’operatività dei soggetti designati li porta ad aprire rapporti continuativi o eseguire operazioni occasionali o prestazioni professionali con controparti estere tenute, in forza delle rispettive normative nazionali, conformi ai ripetuti principi, all’assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela.

In un contesto come l’attuale, nelle more che la Repubblica di San Marino ottenga il dovuto riconoscimento di equivalenza agli standard internazionali di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, tale aspetto assume rilevanza prioritaria per la tenuta e la reputazione del sistema economico nazionale, che, peraltro, si serve del diretto accesso ai sistemi di pagamento esteri.

Si ha altresì presente la Raccomandazione n. 2009-01 mediante la quale la Banca Centrale della Repubblica di San Marino con riferimento al tema di cui sopra, ha fornito, ai sensi dell’articolo 40 della Legge 17 Novembre 2005 n. 165, la propria interpretazione sulla portata dell’articolo 36, comma sesto, lettera c) della medesima Legge, escludendo la violazione del segreto bancario nei casi in cui la rivelazione dei dati assunti nell’esercizio di attività riservate sia rivolta ad un intermediario presso il quale l’operazione deve trovare esecuzione e che, in mancanza, si vedrebbe costretto ad astenersi dal compimento dell’operazione richiesta in relazione agli obblighi impostigli dalla normativa di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo vigente nel proprio Paese.

Peraltro già l’articolo 150 della Legge 17 Novembre 2005 n. 165 stabilisce in generale un principio di gerarchica prevalenza della legislazione antiriciclaggio sulla legislazione finanziaria, comprensiva del segreto bancario e delle relative sanzioni in caso di violazione.

Finalità

La presente Istruzione è adottata in forza dell’articolo 4, comma 1, lettera d), della Legge n. 92/2008 e, nello spirito della Legge medesima, persegue il rafforzamento dei presidi utili a contrastare i fenomeni del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, coerentemente con gli impegni assunti in sede internazionale dalla Repubblica di San Marino, anche al fine di ottenere il pieno riconoscimento dell’equivalenza agli standard internazionali

 

 

 

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