OPERAZIONE VERITA’: IL CASO ”EVASIONE LA PIETRA” – Dubbie le ricostruzioni di Roberti. La sentenza e considerazioni …. di Marco Severini

Giuseppe RobertiCi troviamo nuovamente a parlare dell’ormai noto caso ”EVASIONE LA PIETRA”, dopo l’esposto-denuncia da parte del pluri-inquisito ed economicamente disperato (lo ha detto lui a me ed ad altri in più occasioni perchè gli hanno sequestrato tutti i conti correnti e tutti gli immobili, anche in Italia) Prof. Giuseppe Roberti – nella foto.

Nell’esposto Roberti, persona da me conosciuta per via delle interviste rilasciate a Giornalesm.com, accusa il Magistrato inquirente Avv. Alberto Buriani, guardacaso a capo del Pool dei magistrati che lo sta indagando e che lo ha rinviato a giudizio per il noto MEGA PROCESSO CONTO MAZZINI, di aver cambiato una sentenza di archiviazione su sue pressioni (di Roberti ndr) in favore di Gabriele Gatti, noto politico sammarinese democristiano ed ex Segretario di Stato agli esteri.

Questo appare da subito improbabile.

Tutti mi riconoscono, anche chi mi detesta per via dei miei articoli di inchiesta, una assoluta onestà intellettuale e di scrivere solo ed esclusivamente articoli che corrispondono alla verità dei fatti. Proprio per questo, avvertendo in questa azione una ferma volontà denigratoria sia nei confronti della Magistratura che dello stato sammarinese, ho voluto vederci chiaro e sono andato a prendermi la copia della sentenza incriminata; cioè quella del Commissario della Legge Alberto Buriani del 15 febbraio 2006 che pubblicherò qui di seguito a beneficio dei nostri lettori.

Buriani, al contrario di quanto afferma Roberti, ha fatto un lavoro certosino riaprendo un caso chiuso da ben 5 anni ed addirittura a seguito su un esposto anonimo. Per capirci poteva fare a meno, dato che per la Magistratura non esiste l’obbligo di aprire un procedimento per ogni esposto che arriva ai Tavolucci. Per carità a molti Buriani, soprattutto dopo quanto ha fatto con l’indagine del conto Mazzini, non starà simpatico ma bisogna dargli atto che, in questo caso, se ne poteva fregare. Non lo ha fatto!

Ma c’è di più!

Buriani in oltre centocinquanta pagine di questo fascicolo sente diversi testimoni, richiede perizie, chiede tabulati telefonici ed addirittura va di persona sul tetto – ci sono le foto dove viene ritratto un giovane Buriani – a verificare la presunta via di fuga di La Pietra. Cioè fa quello che non ha fatto il magistrato che nel 2000 ha istruito il fascicolo ed ha rinviato a giudizio il presunto pedofilo La Pietra ed il suo ”compare” Palermi fregandosene di altre responsabili, anche istituzionali. Buriani, antipatie o meno, fa il suo lavoro; approfondisce e porta a galla la verità e cioè quella che scriverà da pagina 17 a pagina 19 della sentenza del 2006.

E scrive: Il Segretario degli affari esteri (che era Gabriele Gatti ndr), nonostante fosse a conoscenza che La Pietra aveva intenzione di evadere, non ne informò la Gendarmeria (di cui era referente politico e amministrativo). Per conseguenza non vennero svolti servizi di rinforzo, non venne aumentato il personale in custodia, non vennero eseguiti controlli specifici. A fuga avvenuta fu facile addossare le responsabilità degli agenti di custodia. La non adeguatezza del carcere era quasi proverbiale. (ed è lo stesso che abbiamo ancora oggi ndr). La Pietra era un detenuto ”speciale”, che ha goduto – scrive Buriani – di un regime carcerario particolarmente blando. Godeva di appoggi eccellenti. Le cronache giornalistiche danno un quadro delle amicizie (vere o millantate che fossero) di cui beneficiava il detenuto. L’interessamento di Pecci (referente di Prodi allora Presidente del Consiglio dei Ministri ndr) era stato addirittura attestato con lettere ai giornali. Il procedimento per reati sessuali (La Pietra era stato condannato per pedofilia ndr), la detenzione, l’indagine amministrativa e giudiziaria sull’evasione hanno assunto connotazioni anomale, prettamente politiche, di opportunità. All’obbligo morale e giudirico di impedire il compimento di reati (l’evasione) – continua Buriani – si è anteposta l’esigenza di non pregiudicare possibili rapporti con uomini politici italiani. La mancata informativa agli organi di polizia costituisce una condotta rilevante rispetto all’evasione. Omettendo di informare la Gendarmeria, chi disponeva della notizia ha agevolato e, comunque, non ha impedito la realizzazione dell’evento criminoso. Il Segretario di Stato degli affari esteri (e qui ci va giù pensate il Commissario inquirente ndr), per la propria posizione istituzionale di sovraordinazione amministrativa rispetto alla Gendarmeria (art.5, n.2, della legge 12 novembre 1987 n.131) aveva l’obbligo (art.24, comma 2 c.p.) di informare il Comandante del Corpo (così come dichiarato di non aver fatto), Un’informativa tanto più doverosa se si considera che proprio agli appartenenti al Corpo della Gendarmeria è affidato il ”servizio di sicurezza e di custodia nel carcere” (art.1, comma 2, del regolamento carcerario approvato con delibera congressuale n.42 del 26.05.1997)”

Commistione? Referenza verso un potente? Rispetto?

TUTT’ALTRO!

Buriani dice proprio il contrario di quello che può far pensare nel suo esposto l’andreottiano di lungo corso Prof. Giuseppe Roberti; il commissario della legge indica proprio nel comportamento di Gatti una condotta penalmente rilevante! Se fosse stato accondiscendente al potere avrebbe minimizzato. Ed invece Buriani non lo fa!

BURIANI DICE CHE GATTI E’ COLPEVOLE di non aver avvisato la Gendarmeria che aveva sentito dire di una probabile, come avvenne poi, evasione del pedofilo La Pietra e del suo compagno di cella.

C’è dell’altro nella sentenza!

Buriani scrive ancora: ”Allo stato, il reato di favoreggiamento, art.362 c.p., (imputabile a Gatti per non aver comunicato alla Gendarmeria delle voci che parlavano di un’evasione ndr) risulta prescritto seppur da pochi giorni. Il momento consumativo del misfatto coincide, nel caso concreto, con l’evasione (17.06.2000). Il termine di prescrizione è di tre anni (art.54, comma1, numero 2 c.p.) aumentati a 4 anni e 6 mesi per il compimento di atti interruttivi (art.57 c.p.) Vanno poi sommati – scrive Buriani – i periodi di ferie giudiziarie relativi agli anni 2000-2005 (art.29 della legge 17 giugno 1994 n.55) e l’ulteriore periodo di sospensione per il compimento di perizia (dal 19.06.2000 al 03.07.2000). Prescritto è pure il reato (ascrivibile solo a chi aveva la custodia della persona carcerata) di procurata evasione (sia nella forma colposa ex art.368 c.p. sia nella forma colposa ex art. 363, comma 4 c.p.). Per questi motivi, visto l’art.135 c.p. trasmette gli atti al procuratore del fisco affinchè esprima il parere sull‘archiviazione del presente procedimento perchè i reati ex artt. 362, 363, 368 sono estinti per prescrizione.

Questo è l’epilogo della sentenza di archiviazione per prescrizione e non di archiviazione perchè il fatto non sussiste! 

Facciamo mente locale, qualora Buriani avesse rinviato a giudizio Gabriele Gatti ( che nel 2006 era un semplice cittadino, molto meno potente di un tempo perchè lontano dai centri di potere – come sanno tutti dato che era stato ”destituito” da Segretario agli Esteri pochi anni prima -) per qualsiasi reato, la prescrizione sarebbe intervenuta da li a poco. Ed allora perchè Buriani avrebbe dovuto cambiare una sentenza, o togliere una parte della stessa su richiesta di Roberti? La cosa appare davvero improbabile!

Poi Roberti scrive nel suo esposto: ”Gatti venne a conoscenza pochi giorni prima della pubblicazione del decreto” da parte di Buriani. Anche questo è improbabile in quanto, solitamente i magistrati non è che vanno a dire a quattro cantoni e nemmeno ai loro collaboratori quando pubblicheranno un decreto.

Sempre Roberti nel suo fantasioso esposto scrive: ”Preoccupato ed irritato dell’inquietante ombra che il provvedimento di Buriani stendeva sulla sua persona, mi chiese se potevo intercedere per una modifica (…) e mi chiese un incontro che avvenne alla fine del mese di Luglio 2006”.  Come se un magistrato si potesse prestare ad incontrare qualsiasi politico, se non in via istituzionale e nelle sedi istituzionali, in un luogo di proprietà di Roberti. ANCHE QUESTA RICOSTRUZIONE APPARE QUANTO MENO DUBBIA.

A riprova di queste asserzioni e di questi fatti, Roberti cita una registrazione avvenuta con Menicucci, ex politico di lungo corso anche lui travolto dall’indagine della tangentopoli sammarinese quindi probabilmente anche lui risentito nei confronti di Buriani, ed un’altra con Podeschi, inquisito dal pool di magistrati e da li a poco arrestato, e da Gatti, anche lui sotto la lente d’ingrandimento del Tribunale e si saprà in seguito indagato. Anche in questo caso LE PROVE A SUPPORTO DELLA TESI DI ROBERTI SONO MODESTE.

E’ facile costruirle! Ad esempio se prendo due lettori fan di Giornalesm.com e li registro mentre parliamo di Fabbri dell’Informazione, uno a caso, le cose che possiamo dire, tra noi, non sapendo che sto registrando saranno largamente superiori e pesanti rispetto a quelle che hanno detto Menicucci, Gatti e Podeschi su Buriani, se le hanno mai dette. Poi quando ci si confida con degli amici o conoscenti si tende sempre ad esagerare. E’ normale.

Roberti sfoggia, nel suo esposto e nelle sue quantomeno bizzarre ricostruzioni, anche di tanti incontri avuti sia con lo stesso Buriani che con il Magistrato dirigente Valeria Pierfelici. Orbene dove sono le prove di questi incontri? Se è stato così bravo a registrare Menicucci, Podeschi e Gatti a loro insaputa (!) perchè non l’ha fatto anche con Buriani e con la Pierfelici? Quali prove ha di questi incontri? NULLA E’ LA RISPOSTA, NON CI SONO O ALMENO ROBERTI NON LE HA PORTATE! Perchè?

La sua parola? Ben poca cosa, anche se rispettabile come la parola di ogni persona, perchè lui è pesantemente inquisito, rinviato a giudizio per il Conto Mazzini e se soprattutto – come lui usava lamentarsi nelle nostre interviste – economicamente disperato perchè gli hanno sequestrato tutti i beni in Italia e vive con una pensione!

Vorrebbe il dissequestro dei suoi soldi e dei suoi immobili?

Domandiamoci perchè proprio a ridosso dell’inizio del mega processo sul Conto Mazzini, la tangentopoli sammarinese, Roberti abbia presentato questo esposto che ”dovrebbe” far tremare, secondo lui, le fondamenta dello Stato sammarinese; che poi ricorda, guardacaso, anche una recente maldestra incursione della trasmissione ”Ballarò” e dei suoi incapaci sodali.

Se è vero come vero che le registrazioni sono del 2014 perchè le ha prodotte proprio ora?

Tutti contro SAN MARINO! Contro questo paese e sempre per un proprio tornaconto! Ma la gente non è stupida e sa distinguere la verità da un’attacco strumentale.

Almeno questa è la mia opinione.

 

Marco Severini – Direttore del Giornalesm.com

 

La sentenza Buriani del caso La Pietra del 15 febbraio 2006

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