OSLA. EMANATA LA CIRCOLARE N. 54/E DEL DIRETTORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

EMANATA LA CIRCOLARE N. 54/E DEL DIRETTORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Viste le oggettive incertezze in cui si trovano ad operare i soggetti italiani obbligati al nuovo adempimento di comunicazione delle operazioni IVA con paesi “black list” l’Agenzia delle Entrate in sede, di controllo, non applicherà sanzioni in caso di eventuali violazioni concernenti la compilazione dei modelli di comunicazione relativi:

– al trimestre luglio/settembre 2010, per i soggetti tenuti a presentare il modello con periodicità trimestrale;

– ai mesi da luglio a novembre 2010, per i soggetti tenuti a presentare il modello con periodicità mensile.

E’ però necessario che i contribuenti provvedano a sanare eventuali violazioni inviando, entro il 31 gennaio 2011, i modelli di comunicazione integrativa.

Quanto riportato è stato comunicato dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare Ministeriale 54 del 28/10/2010 (ex CIRCOLARE 54/E Direttore Agenzia delle Entrate). La non applicazione delle sanzioni è in linea con quanto disposto dallo Statuto del contribuente (art. 10, c.3, L.212/2000) in cui è previsto che “le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e l’ambito di applicazione della norma tributaria”.