Sebbene OSLA consideri fondamentale adoperarsi per regolamentare al meglio il settore commerciale e delle licenze industriali ed artigianali in genere e ritenga lodevole da parte dell’istituzione governativa, anche a seguito dei solleciti da parte dei professionisti e delle associazioni di categoria, adoperarsi per rivalutare determinate criticità emerse nelle recenti leggi promulgate, reputa comunque il continuo susseguirsi di emanazioni normative degli ultimi mesi quantomeno eccessivo rispetto alla nostra realtà territoriale, tanto più se si considera che alcune recenti norme sembra vadano ad infoltire la burocratizzazione, senza apportare alcun tangibile miglioramento. Di esempi se ne sono fatti numerosi. Per citarne qualcuno, non si ritiene legittimo che si costringa il titolare di una licenza a non poter utilizzare il contratto di comodato qualora il locale destinato a sede dell’impresa non sia di proprietà di uno dei soci e non risulti dichiarato nell’atto costitutivo, se trattasi di persona giuridica ovvero, se trattasi di persona fisica, del coniuge, parente o affine entro il terzo grado (L.23/07/2010, n. 129, art. 10). Ancora più fuori luogo ci sembra essere il fatto che venga considerato “soggetto inidoneo” chi nei 12 mesi precedenti all’atto costitutivo della società o all’atto di acquisto delle quote sociali o dall’atto di nomina a cariche sociali sia stato socio e/o amministratore di almeno due società sammarinesi messe in liquidazione volontaria e non (D.L. 2 settembre 2010 n. 150). Anche il dover indicare contestualmente all’atto di rilascio della licenza commerciale gli estremi identificatori del contratto di locazione o di locazione finanziaria immobiliare relativi alla sede dell’impresa (L. 26/07/2010, n. 130, art.36), ci sembra un passo indietro visto che precedentemente era possibile presentare la medesima documentazione entro sei mesi dal rilascio della licenza. Altro punto volto a parere nostro ad un MERO APPESANTIMENTO BUROCRATICO è il dover depositare entro trenta giorni, da parte del Notaio, presso l’Ufficio Industria, oltre che presso la Cancelleria del Tribunale Unico, copia dell’atto di cessione quote o azioni di società titolari di licenza commerciale (L. 26/07/2010, n. 130 art. 61) ponendo in essere un inutile sdoppiamento. A riprova inoltre di quanto sia complessa e non immediata la nuova normativa, vedasi pure la stesura dell’articolo 7 della Legge 26/07/2010 n. 130, infarcito di deroghe e rimandi. Tra l’altro, potremmo ritenere utili tali disposizioni normative se connesse ad un maggior apprezzamento da parte dell’Italia, ma a parer nostro tali disposizioni sono comunque ben lontane dal portare questo tipo di beneficio. Inoltre, si richiede in avvenire che possano essere coinvolti fin da subito coloro che affrontano quotidianamente e sul campo le problematiche connesse all’operatività imprenditoriale, quali appunto i professionisti e le varie associazioni di categoria, al fine di poter evitare fin da subito spiacevoli problematiche.
