OSLA Organizzazione Sammarinese degli Imprenditori, sollecitata da alcune Agenzie di viaggio associate chiede che la Legge (in vigore) 27 gennaio 2006 n.22 LEGGE QUADRO SUL TURISMO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO venga applicata e rispettata, soprattutto in riferimento al TITOLO IV LE IMPRESE TURISTICHE: L’INTERMEDIAZIONE TURISTICA Art. 28 (Agenzie di viaggio e turismo e Tour Operator), che stabilisce le condizioni ad operare delle Agenzie di viaggio e dei Tour Operator.
Nel momento in cui non viene rispettata la Legge per gli ambiti di operatività coerente con la definizione che distingue le due tipologie di impresa turistica, vengono a meno le condizioni di concorrenzialità tra le due tipologie di imprese turistiche, che si vanno a sovrapporre, a svantaggio delle Agenzie di viaggio e vanificando la necessità di una distinzione.
OSLA chiede prima di tutto che le regole vengano rispettate dalle Istituzioni, dagli Istituti scolastici, dai sindacati e dai consumatori che organizzano qualsiasi pacchetto di viaggio, per permettere così a tutti gli operatori del settore di lavorare in condizioni di regolata concorrenzialità.
COMUNICATO STAMPA