Viene da mettersi paura leggendo quanto il ns. Governo ha varato il 29.11.2010 ovvero il
DECRETO – LEGGE 29 novembre 2010 n.190
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all’articolo 2, comma 2, punto b) della Legge
Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 ed all’articolo 12 delle Legge Qualificata 12 dicembre
2005 n.184 e precisamente la necessità di adeguare la normativa vigente agli standard di
trasparenza e scambio di informazioni ai fini fiscali dell’OCSE e l’urgenza di procedere a tale
adeguamento;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.1 adottata nella seduta del 29 novembre 2010;
Visto l’articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 9 e 10, comma 2,
della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge:
MISURE URGENTI DI ADEGUAMENTO AGLI STANDARD INTERNAZIONALI IN
MATERIA DI TRASPARENZA E SCAMBIO DI INFORMAZIONI
TITOLO I
MODIFICHE ALLA LEGGE18 GIUGNO 2008 N.95
Art. 1
L’articolo 1 della Legge 18 giugno 2008 n.95 è così sostituito:
“Art. 1
(Finalità)
La presente legge disciplina i servizi di vigilanza e monitoraggio sulle attività economiche per
prevenire e contrastare le frodi fiscali, i “comportamenti analoghi”, le truffe e le distorsioni in
materia di interscambio.
La presente legge disciplina inoltre la collaborazione amministrativa e lo scambio di
informazioni in materia fiscale con gli altri Stati nel rispetto degli accordi internazionali in vigore
fra la Repubblica di San Marino e detti altri Stati.”.
Art. 2
(Modifiche all’articolo 11 della Legge 18 giugno 2008 n.95)
L’articolo 11 della Legge 18 giugno 2008 n.95 è così sostituito:
“Art.11
(Compiti, funzioni e poteri)
L’Ufficio Centrale di Collegamento è designato quale autorità nazionale responsabile dei
contatti con gli Uffici e le autorità competenti degli altri Stati per la collaborazione amministrativa
e lo scambio di informazioni in materia fiscale richieste nel rispetto degli accordi internazionali in
vigore fra la Repubblica di San Marino e detti altri Stati. E’ esclusa la competenza dell’Ufficio nei
rapporti di collaborazione con le autorità estere di vigilanza sui sistemi finanziari.
L’Ufficio Centrale di Collegamento ha potere diretto di accesso alle informazioni necessarie a
dare luogo alle forme di collaborazione e di scambio di informazione di cui al comma precedente;
inoltre ha potere di accesso alle informazioni atte a contrastare e prevenire le frodi fiscali, i
“comportamenti analoghi”, le truffe e le distorsioni nei rapporti economici con altri Stati. Le
competenze di cui al presente comma sono esercitate indipendentemente dal fatto che i
comportamenti costituiscano ipotesi penalmente rilevanti.
Il segreto bancario di cui all’articolo 36 della Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive
modifiche ed integrazioni, nonché in via generale il segreto d’ufficio e il segreto professionale, non
sono opponibili all’Ufficio Centrale di Collegamento nello svolgimento delle proprie funzioni, il
quale può accedere direttamente anche alle informazioni detenute presso gli operatori del sistema
finanziario.
Gli iscritti all’Albo degli Avvocati e gli iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti o dei
Ragionieri Commercialisti non possono opporre all’Ufficio Centrale di Collegamento il segreto
professionale se non sulle informazioni che essi ricevono nell’espletamento dei compiti di difesa o
di rappresentanza del loro cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento,
compresa la consulenza sull’eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali
informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.
Le disposizioni di cui alla Legge 23 maggio 1995 n.70, non si applicano nell’ambito
dell’attività di scambio di informazioni operata in attuazione degli accordi internazionali vigenti fra
la Repubblica di San Marino e gli altri Stati relativi alla collaborazione in materia fiscale, fatto
salvo il rispetto delle diposizioni in materia di riservatezza dei dati in essi contenuti.
L’Ufficio Centrale di Collegamento rende conto dell’attività svolta al Congresso di Stato per il
tramite del Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio e del Segretario di Stato per l’Industria,
l’Artigianato e il Commercio.
Il Dirigente dell’Ufficio Centrale di Collegamento è tenuto annualmente a presentare al
Consiglio Grande e Generale, per il tramite del Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio, una
relazione sull’attività svolta dall’Ufficio.”.
Art. 3
(Modifiche all’articolo 12 della Legge 18 giugno 2008 n.95)
L’articolo 12 della Legge 18 giugno 2008 n.95 è così sostituito:
“Art.12
(Rapporti con gli Uffici dell’Amministrazione e le Forze di Polizia)
Nello svolgimento delle proprie funzioni l’Ufficio Centrale di Collegamento:
– può avvalersi della collaborazione dell’Ufficio di Controllo e Vigilanza sulle Attività Economiche
di cui all’articolo 3, dell’Ufficio Tributario e degli Uffici della Pubblica Amministrazione.
– può richiedere la collaborazione delle Forze di Polizia, incluso il Nucleo Antifrode della Polizia
Civile, per l’accesso alle informazioni e alla documentazione presso i soggetti interessati.
L’Ufficio di Controllo e Vigilanza sulle Attività Economiche, l’Ufficio Tributario, le Forze di
Polizia e il Nucleo Antifrode della Polizia Civile che opera ai sensi degli artt. 31 e 32 della Legge
23 luglio 2010 n. 129, nonché tutti gli Uffici della Pubblica Amministrazione, sono tenuti ad
evadere le richieste nelle modalità indicate dall’Ufficio Centrale di Collegamento nell’espletamento
dei propri compiti d’istituto di cui all’articolo 11.”.
Art. 4
(Sanzioni)
Dopo l’articolo 13 della Legge 18 giugno 2008 n.95, così come modificata dalla Legge 23
luglio 2010 n.129 è inserito il seguente articolo 13 bis:
“Art. 13 bis
(Sanzioni)
Chiunque ostacoli l’attività dell’Ufficio Centrale di Collegamento di cui ai commi 1 e 2,
dell’art.11, o che non evada le richieste nelle modalità indicate dallo stesso Ufficio, o che le evada
parzialmente, è punito, fatte salve altre sanzioni previste dalla legislazione vigente, con una
sanzione pecuniaria amministrativa da Euro 1.000,00 a Euro 50.000,00 applicata dall’Ufficio
Tributario nella misura indicata dall’Ufficio Centrale di Collegamento.
La sanzione pecuniaria amministrativa di cui al precedente comma è raddoppiata nel caso in
cui, oltre alla condotta irregolare, venga fatto ricorso a mezzi fraudolenti. Non si applica la facoltà
di estinguere la violazione con il pagamento in misura ridotta.
Contro il provvedimento sanzionatorio è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo nei
modi e nelle forme previste dall’articolo 34 della Legge 28 giugno 1989 n.68 ed eventuali
successive modifiche.
Scaduto il termine per il pagamento, l’Ufficio Tributario si avvale, per l’incasso delle somme,
della procedura di riscossione tramite ruolo ai sensi della Legge 25 maggio 2004 n.70.
Le violazioni amministrative pecuniarie definite dalla presente legge dovranno essere
comprese nell’elenco che annualmente il Giudice Amministrativo d’Appello propone ai sensi
dell’articolo 32 della Legge 28 giugno 1989 n.68.”.
Art. 5
(Accesso alle informazioni e ai dati )
Dopo l’articolo 15 della Legge 18 giugno 2008 n.95 è inserito il seguente articolo 15 bis:
“Art. 15 bis
(Accesso alle informazioni e ai dati )
L’Ufficio Centrale di Collegamento accede, anche per via telematica nelle versioni integrali e
senza limitazioni, ai dati e alle informazioni disponibili contenuti in registri, archivi, albi conservati
presso la Banca Centrale, l’Agenzia di Informazione Finanziaria, le Amministrazioni pubbliche e
gli Ordini professionali.
Salvo quanto previsto dal comma precedente, i dati e le informazioni tenuti dalle
Amministrazioni pubbliche e dagli Ordini Professionali, sono resi disponibili all’Ufficio Centrale di
Collegamento, a semplice richiesta scritta motivata in relazione alle finalità e competenze di cui
all’art. 11.
Per le medesime finalità e competenze indicate al comma precedente, l’Ufficio Centrale di
Collegamento, a semplice richiesta, può accedere ai registri, agli archivi a dati o informazioni
conservati presso l’Autorità di polizia e presso il Tribunale Unico, compresi i dati relativi al
casellario giudiziale. I dati e le informazioni relativi all’attività giurisdizionale sono rilasciati
all’Ufficio Centrale di Collegamento, previa autorizzazione del giudice solo in relazione ai compiti
d’istituto dello stesso Ufficio Centrale di Collegamento.
utilizzati esclusivamente per l’esercizio delle funzioni previste dalla legge.
L’Ufficio Centrale di Collegamento ha altresì accesso a tutte le informazioni detenute presso
l’Ufficio del Registro dei Trust, al pari dei soggetti già individuati dall’art.2, comma 4, del Decreto
Delegato 16 marzo 2010 n.50, così come, nell’esercizio delle proprie funzioni, può richiedere
direttamente al trustee l’esibizione del Libro degli Eventi di cui all’art.28, comma 5, della Legge 1°
marzo 2010 n.42.”.
Art. 6
(Strumenti di cooperazione fra gli uffici di vigilanza sulle attività economiche, la Banca Centrale e
l’Agenzia di Informazione Finanziaria)
Dopo l’articolo 17 della Legge 18 giugno 2008 n.95 è inserito il seguente articolo 17 bis:
“Art. 17 bis
(Strumenti di cooperazione fra gli uffici di vigilanza sulle attività economiche, la Banca Centrale e
l’Agenzia di Informazione Finanziaria)
Con apposito Accordo sottoscritto tra, da un lato, l’Ufficio Centrale di Collegamento e
l’Ufficio di Controllo e Vigilanza sulle attività economiche, dall’altro lato, il Coordinamento della
Vigilanza della Banca Centrale della Repubblica di San Marino, vengono regolamentate:
– le forme di collaborazione per l’approfondimento degli aspetti bancari e finanziari, di cui all’art.
13 della presente legge, fermo restando quanto disposto dall’art.36 comma 5 lett. d) della Legge
17 novembre 2005 n.165;
– le procedure di segnalazione, di cui all’art. 7, comma 2 della presente legge;
– ogni ulteriore procedura di segnalazione di presunte irregolarità riscontrate nell’esercizio delle
proprie pubbliche funzioni, con riferimento agli ambiti di competenza dell’altra autorità di
controllo, in regime di reciprocità e di inapplicabilità del segreto d’ufficio di cui,
rispettivamente, all’articolo 17 della presente legge ed all’articolo 29, della Legge 29 giugno
2005 n.96.
L’Ufficio Centrale di Collegamento, nell’esercizio delle pubbliche funzioni, ha accesso presso
la Banca Centrale della Repubblica di San Marino all’Archivio Anagrafico istituito con Decreto-
Legge 14 maggio 2009 n.65, nelle modalità, forme e termini che saranno fissati dalla medesima
Banca Centrale e riportati nell’Accordo di cui al precedente comma.
L’Ufficio Centrale di Collegamento e l’Ufficio di controllo e vigilanza sulle attività
economiche collaborano, anche scambiando informazioni con l’Agenzia di informazione
Finanziaria stipulando appositi protocolli di intesa.”.
4
TITOLO II
MODIFICHE ALLA LEGGE 17 NOVEMBRE 2005 N.165
Art. 7
(Modifiche all’articolo 36 della Legge 17 novembre 2005 n.165)
L’articolo 36, comma 6, lettera c) della Legge 17 novembre 2005 n.165, e successive
modifiche ed integrazioni, è così sostituito:
“c) la comunicazione è rivolta all’impresa capogruppo, sammarinese o estera di Stato con il quale è
in vigore apposito accordo di cui all’articolo 103, ed è finalizzata al rispetto delle norme sulla
vigilanza consolidata di cui alla Parte II, Titolo I, Capo III della presente legge;”.
Dopo il comma 9, dell’articolo 36, della Legge 17 novembre 2005 n.165, e successive
modifiche ed integrazioni, è inserito il comma seguente:
“10. L’osservanza della presente disciplina del segreto bancario, libera i soggetti autorizzati, i
promotori finanziari, gli agenti ed intermediari assicurativi dall’osservanza delle ulteriori
disposizioni previste nella Legge 23 maggio 1995 n.70 e successive modifiche, a protezione della
riservatezza dei dati, inclusa quella di cui all’ultimo comma dell’articolo 4.”
Art. 8
(Modifiche all’articolo 156 della Legge 17 novembre 2005 n.165)
Dopo il comma 8, dell’articolo 156, della Legge 17 novembre 2005 n.165 sono inseriti i
commi seguenti:
“9. Per i rapporti di gruppo già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, la
comunicazione alla capogruppo estera di cui all’articolo 36, comma 6, lettera c), per finalità di
vigilanza consolidata è da intendersi consentita anche in mancanza di accordo vigente.
10. Per i contratti ed i diritti di cui all’articolo 149, comma 1, rispettivamente stipulati e sorti in data
antecedente all’entrata in vigore della presente legge, si applica il termine di prescrizione decennale
dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero l’ordinario termine di prescrizione
trentennale, qualora il relativo decorso risulti anteriore alla predetta scadenza.”.
TITOLO III
ALTRE DISPOSIZIONI
Art. 9
(Conservazione documenti fiscali)
L’art. 38 della Legge 13 ottobre 1984 n. 91 viene sostituito dal seguente:
“Art. 38
(Conservazione dei documenti)
Tutte le scritture e le documentazioni previste al Titolo IX, nonché le scritture e le
documentazioni previste dalle altre leggi fiscali e quelle comunque rilevanti agli effetti degli
accertamenti, anche in contrasto con disposizioni che prevedono termini più brevi, devono essere
conservate per cinque anni, escluso il periodo d’imposta al quale si riferiscono e comunque fino a
quando non siano definiti gli accertamenti relativi al periodo di imposta medesimo.”
Art. 10
(Sanzioni per la violazione degli obblighi di cui all’ art. 72 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e
successive modifiche)
Alla Società che non ottempera a uno o più obblighi di cui all’articolo 72, della Legge 23
febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche è comminata una sanzione amministrativa da € 2.000,00
a € 15.000,00. La sanzione è comminata dall’Ufficio di Controllo e Vigilanza sulle Attività
Economiche.
In caso di recidiva alle violazioni amministrative di cui al comma precedente la sanzione
amministrativa viene aumentata fino a tre volte tanto nel minimo quanto nel massimo, tenuto conto
della gravità dell’infrazione.
È recidivo chi, nei due anni precedenti l’ultima violazione, risulta aver commesso la medesima
violazione amministrativa. In tal caso non è ammessa l’oblazione volontaria di cui all’articolo 33
della Legge 28 giugno 1989 n. 68.
E’ ammesso il deposito dei libri e dei registri di cui all’ art. 72 della Legge 23 febbraio 2006 n.
47 presso lo studio di un Avvocato e Notaio o Dottore Commercialista o Ragioniere
Commercialista regolarmente iscritto all’albo professionale sammarinese fatto salvo l’obbligo di
esibizione alle autorità competenti in caso di richiesta, verifica o ispezione. La mancata esibizione
da luogo all’applicazione delle sanzioni di cui al comma 1.
Art. 11
(Controlli dell’Ufficio Tributario)
L’Ufficio Tributario, nell’ambito delle sue competenze e per l’adempimento delle funzioni
allo stesso demandate, e in aggiunta ai controlli già previsti dalle leggi speciali può, su propria
iniziativa o in seguito a segnalazioni pervenute dagli organismi della Pubblica Amministrazioni che,
per disposizioni normative, siano autorizzati a richiederle:
– intimare ai contribuenti iscritti nell’anagrafe tributaria e agli Operatori Economici costituiti sia
in forma individuale che in forma societaria, nonché ai rappresentanti degli enti senza finalità di
lucro, di presentarsi in ufficio per fornire chiarimenti, notizie e prove e per produrre ogni
documentazione ritenuta necessaria;
– effettuare accessi, ispezioni e verifiche presso i locali destinati all’esercizio delle attività
economiche;
– ispezionare e verificare le scritture, gli atti e i documenti comunque tenuti dalle società e dagli
operatori economici individuali esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo;
– richiedere ai contribuenti l’esibizione dei documenti originali riconducibili alle spese di cui
chiedono la deducibilità ai sensi dell’articolo 6 della Legge 91/1984 e successive modifiche ed
integrazioni;
– accedere, in modalità di sola visualizzazione, salvo diversa autorizzazione, ai dati e alle
informazioni contenute in registri, archivi, database conservati e utilizzati presso la Pubblica
Amministrazione, che possono essere utili al fine dell’espletamento dei propri compiti e
funzioni;
– richiedere ai pubblici ufficiali un estratto o copia dei documenti e degli atti di cui sono in
possesso;
– domandare l’ausilio di tecnici esperti per valutazioni che richiedono cognizioni particolari.
Qualora il controllo non sia eseguito su iniziativa diretta, l’Ufficio Tributario è tenuto a
riferirne l’esito all’organismo richiedente.
In caso di rifiuto o di mancata esibizione, consegna o trasmissione di quanto richiesto al
comma 1, l’Ufficio Tributario applica una sanzione pecuniaria amministrativa da Euro 2.000,00 a
Euro 15.000,00.
Dato dalla Nostra Residenza, addì 29 novembre 2010/1710 d.F.R
I CAPITANI REGGENTI
Giovanni Francesco Ugolini – Andrea Zafferani