POTERI ILLIMITATI ALL’UFFICIO CENTRALE DI COLLEGAMENTO (CLO)

Viene da mettersi paura leggendo quanto il ns. Governo ha varato il 29.11.2010 ovvero il

DECRETO – LEGGE 29 novembre 2010 n.190

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all’articolo 2, comma 2, punto b) della Legge

Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 ed all’articolo 12 delle Legge Qualificata 12 dicembre

2005 n.184 e precisamente la necessità di adeguare la normativa vigente agli standard di

trasparenza e scambio di informazioni ai fini fiscali dell’OCSE e l’urgenza di procedere a tale

adeguamento;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.1 adottata nella seduta del 29 novembre 2010;

Visto l’articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 9 e 10, comma 2,

della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge:

MISURE URGENTI DI ADEGUAMENTO AGLI STANDARD INTERNAZIONALI IN

MATERIA DI TRASPARENZA E SCAMBIO DI INFORMAZIONI

TITOLO I

MODIFICHE ALLA LEGGE18 GIUGNO 2008 N.95

Art. 1

(Modifiche all’articolo 1 della Legge 18 giugno 2008 n.95)

L’articolo 1 della Legge 18 giugno 2008 n.95 è così sostituito:

“Art. 1

(Finalità)

La presente legge disciplina i servizi di vigilanza e monitoraggio sulle attività economiche per

prevenire e contrastare le frodi fiscali, i “comportamenti analoghi”, le truffe e le distorsioni in

materia di interscambio.

La presente legge disciplina inoltre la collaborazione amministrativa e lo scambio di

informazioni in materia fiscale con gli altri Stati nel rispetto degli accordi internazionali in vigore

fra la Repubblica di San Marino e detti altri Stati.”.

Art. 2

(Modifiche all’articolo 11 della Legge 18 giugno 2008 n.95)

L’articolo 11 della Legge 18 giugno 2008 n.95 è così sostituito:

“Art.11

(Compiti, funzioni e poteri)

L’Ufficio Centrale di Collegamento è designato quale autorità nazionale responsabile dei

contatti con gli Uffici e le autorità competenti degli altri Stati per la collaborazione amministrativa

e lo scambio di informazioni in materia fiscale richieste nel rispetto degli accordi internazionali in

vigore fra la Repubblica di San Marino e detti altri Stati. E’ esclusa la competenza dell’Ufficio nei

rapporti di collaborazione con le autorità estere di vigilanza sui sistemi finanziari.

L’Ufficio Centrale di Collegamento ha potere diretto di accesso alle informazioni necessarie a

dare luogo alle forme di collaborazione e di scambio di informazione di cui al comma precedente;

inoltre ha potere di accesso alle informazioni atte a contrastare e prevenire le frodi fiscali, i

“comportamenti analoghi”, le truffe e le distorsioni nei rapporti economici con altri Stati. Le

competenze di cui al presente comma sono esercitate indipendentemente dal fatto che i

comportamenti costituiscano ipotesi penalmente rilevanti.

Il segreto bancario di cui all’articolo 36 della Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive

modifiche ed integrazioni, nonché in via generale il segreto d’ufficio e il segreto professionale, non

sono opponibili all’Ufficio Centrale di Collegamento nello svolgimento delle proprie funzioni, il

quale può accedere direttamente anche alle informazioni detenute presso gli operatori del sistema

finanziario.

Gli iscritti all’Albo degli Avvocati e gli iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti o dei

Ragionieri Commercialisti non possono opporre all’Ufficio Centrale di Collegamento il segreto

professionale se non sulle informazioni che essi ricevono nell’espletamento dei compiti di difesa o

di rappresentanza del loro cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento,

compresa la consulenza sull’eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali

informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.

Le disposizioni di cui alla Legge 23 maggio 1995 n.70, non si applicano nell’ambito

dell’attività di scambio di informazioni operata in attuazione degli accordi internazionali vigenti fra

la Repubblica di San Marino e gli altri Stati relativi alla collaborazione in materia fiscale, fatto

salvo il rispetto delle diposizioni in materia di riservatezza dei dati in essi contenuti.

L’Ufficio Centrale di Collegamento rende conto dell’attività svolta al Congresso di Stato per il

tramite del Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio e del Segretario di Stato per l’Industria,

l’Artigianato e il Commercio.

Il Dirigente dell’Ufficio Centrale di Collegamento è tenuto annualmente a presentare al

Consiglio Grande e Generale, per il tramite del Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio, una

relazione sull’attività svolta dall’Ufficio.”.

Art. 3

(Modifiche all’articolo 12 della Legge 18 giugno 2008 n.95)

L’articolo 12 della Legge 18 giugno 2008 n.95 è così sostituito:

“Art.12

(Rapporti con gli Uffici dell’Amministrazione e le Forze di Polizia)

Nello svolgimento delle proprie funzioni l’Ufficio Centrale di Collegamento:

– può avvalersi della collaborazione dell’Ufficio di Controllo e Vigilanza sulle Attività Economiche

di cui all’articolo 3, dell’Ufficio Tributario e degli Uffici della Pubblica Amministrazione.

– può richiedere la collaborazione delle Forze di Polizia, incluso il Nucleo Antifrode della Polizia

Civile, per l’accesso alle informazioni e alla documentazione presso i soggetti interessati.

L’Ufficio di Controllo e Vigilanza sulle Attività Economiche, l’Ufficio Tributario, le Forze di

Polizia e il Nucleo Antifrode della Polizia Civile che opera ai sensi degli artt. 31 e 32 della Legge

23 luglio 2010 n. 129, nonché tutti gli Uffici della Pubblica Amministrazione, sono tenuti ad

evadere le richieste nelle modalità indicate dall’Ufficio Centrale di Collegamento nell’espletamento

dei propri compiti d’istituto di cui all’articolo 11.”.

Art. 4

(Sanzioni)

Dopo l’articolo 13 della Legge 18 giugno 2008 n.95, così come modificata dalla Legge 23

luglio 2010 n.129 è inserito il seguente articolo 13 bis:

“Art. 13 bis

(Sanzioni)

Chiunque ostacoli l’attività dell’Ufficio Centrale di Collegamento di cui ai commi 1 e 2,

dell’art.11, o che non evada le richieste nelle modalità indicate dallo stesso Ufficio, o che le evada

parzialmente, è punito, fatte salve altre sanzioni previste dalla legislazione vigente, con una

sanzione pecuniaria amministrativa da Euro 1.000,00 a Euro 50.000,00 applicata dall’Ufficio

Tributario nella misura indicata dall’Ufficio Centrale di Collegamento.

La sanzione pecuniaria amministrativa di cui al precedente comma è raddoppiata nel caso in

cui, oltre alla condotta irregolare, venga fatto ricorso a mezzi fraudolenti. Non si applica la facoltà

di estinguere la violazione con il pagamento in misura ridotta.

Contro il provvedimento sanzionatorio è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo nei

modi e nelle forme previste dall’articolo 34 della Legge 28 giugno 1989 n.68 ed eventuali

successive modifiche.

Scaduto il termine per il pagamento, l’Ufficio Tributario si avvale, per l’incasso delle somme,

della procedura di riscossione tramite ruolo ai sensi della Legge 25 maggio 2004 n.70.

Le violazioni amministrative pecuniarie definite dalla presente legge dovranno essere

comprese nell’elenco che annualmente il Giudice Amministrativo d’Appello propone ai sensi

dell’articolo 32 della Legge 28 giugno 1989 n.68.”.

Art. 5

(Accesso alle informazioni e ai dati )

Dopo l’articolo 15 della Legge 18 giugno 2008 n.95 è inserito il seguente articolo 15 bis:

“Art. 15 bis

(Accesso alle informazioni e ai dati )

L’Ufficio Centrale di Collegamento accede, anche per via telematica nelle versioni integrali e

senza limitazioni, ai dati e alle informazioni disponibili contenuti in registri, archivi, albi conservati

presso la Banca Centrale, l’Agenzia di Informazione Finanziaria, le Amministrazioni pubbliche e

gli Ordini professionali.

Salvo quanto previsto dal comma precedente, i dati e le informazioni tenuti dalle

Amministrazioni pubbliche e dagli Ordini Professionali, sono resi disponibili all’Ufficio Centrale di

Collegamento, a semplice richiesta scritta motivata in relazione alle finalità e competenze di cui

all’art. 11.

Per le medesime finalità e competenze indicate al comma precedente, l’Ufficio Centrale di

Collegamento, a semplice richiesta, può accedere ai registri, agli archivi a dati o informazioni

conservati presso l’Autorità di polizia e presso il Tribunale Unico, compresi i dati relativi al

casellario giudiziale. I dati e le informazioni relativi all’attività giurisdizionale sono rilasciati

all’Ufficio Centrale di Collegamento, previa autorizzazione del giudice solo in relazione ai compiti

d’istituto dello stesso Ufficio Centrale di Collegamento.

dati e le informazioni acquisiti dall’Ufficio Centrale di Collegamento possono essere

utilizzati esclusivamente per l’esercizio delle funzioni previste dalla legge.

L’Ufficio Centrale di Collegamento ha altresì accesso a tutte le informazioni detenute presso

l’Ufficio del Registro dei Trust, al pari dei soggetti già individuati dall’art.2, comma 4, del Decreto

Delegato 16 marzo 2010 n.50, così come, nell’esercizio delle proprie funzioni, può richiedere

direttamente al trustee l’esibizione del Libro degli Eventi di cui all’art.28, comma 5, della Legge 1°

marzo 2010 n.42.”.

Art. 6

(Strumenti di cooperazione fra gli uffici di vigilanza sulle attività economiche, la Banca Centrale e

l’Agenzia di Informazione Finanziaria)

Dopo l’articolo 17 della Legge 18 giugno 2008 n.95 è inserito il seguente articolo 17 bis:

Art. 17 bis

(Strumenti di cooperazione fra gli uffici di vigilanza sulle attività economiche, la Banca Centrale e

l’Agenzia di Informazione Finanziaria)

Con apposito Accordo sottoscritto tra, da un lato, l’Ufficio Centrale di Collegamento e

l’Ufficio di Controllo e Vigilanza sulle attività economiche, dall’altro lato, il Coordinamento della

Vigilanza della Banca Centrale della Repubblica di San Marino, vengono regolamentate:

– le forme di collaborazione per l’approfondimento degli aspetti bancari e finanziari, di cui all’art.

13 della presente legge, fermo restando quanto disposto dall’art.36 comma 5 lett. d) della Legge

17 novembre 2005 n.165;

– le procedure di segnalazione, di cui all’art. 7, comma 2 della presente legge;

– ogni ulteriore procedura di segnalazione di presunte irregolarità riscontrate nell’esercizio delle

proprie pubbliche funzioni, con riferimento agli ambiti di competenza dell’altra autorità di

controllo, in regime di reciprocità e di inapplicabilità del segreto d’ufficio di cui,

rispettivamente, all’articolo 17 della presente legge ed all’articolo 29, della Legge 29 giugno

2005 n.96.

L’Ufficio Centrale di Collegamento, nell’esercizio delle pubbliche funzioni, ha accesso presso

la Banca Centrale della Repubblica di San Marino all’Archivio Anagrafico istituito con Decreto-

Legge 14 maggio 2009 n.65, nelle modalità, forme e termini che saranno fissati dalla medesima

Banca Centrale e riportati nell’Accordo di cui al precedente comma.

L’Ufficio Centrale di Collegamento e l’Ufficio di controllo e vigilanza sulle attività

economiche collaborano, anche scambiando informazioni con l’Agenzia di informazione

Finanziaria stipulando appositi protocolli di intesa.”.

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TITOLO II

MODIFICHE ALLA LEGGE 17 NOVEMBRE 2005 N.165

Art. 7

(Modifiche all’articolo 36 della Legge 17 novembre 2005 n.165)

L’articolo 36, comma 6, lettera c) della Legge 17 novembre 2005 n.165, e successive

modifiche ed integrazioni, è così sostituito:

“c) la comunicazione è rivolta all’impresa capogruppo, sammarinese o estera di Stato con il quale è

in vigore apposito accordo di cui all’articolo 103, ed è finalizzata al rispetto delle norme sulla

vigilanza consolidata di cui alla Parte II, Titolo I, Capo III della presente legge;”.

Dopo il comma 9, dell’articolo 36, della Legge 17 novembre 2005 n.165, e successive

modifiche ed integrazioni, è inserito il comma seguente:

“10. L’osservanza della presente disciplina del segreto bancario, libera i soggetti autorizzati, i

promotori finanziari, gli agenti ed intermediari assicurativi dall’osservanza delle ulteriori

disposizioni previste nella Legge 23 maggio 1995 n.70 e successive modifiche, a protezione della

riservatezza dei dati, inclusa quella di cui all’ultimo comma dell’articolo 4.”

Art. 8

(Modifiche all’articolo 156 della Legge 17 novembre 2005 n.165)

Dopo il comma 8, dell’articolo 156, della Legge 17 novembre 2005 n.165 sono inseriti i

commi seguenti:

“9. Per i rapporti di gruppo già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, la

comunicazione alla capogruppo estera di cui all’articolo 36, comma 6, lettera c), per finalità di

vigilanza consolidata è da intendersi consentita anche in mancanza di accordo vigente.

10. Per i contratti ed i diritti di cui all’articolo 149, comma 1, rispettivamente stipulati e sorti in data

antecedente all’entrata in vigore della presente legge, si applica il termine di prescrizione decennale

dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero l’ordinario termine di prescrizione

trentennale, qualora il relativo decorso risulti anteriore alla predetta scadenza.”.

TITOLO III

ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 9

(Conservazione documenti fiscali)

L’art. 38 della Legge 13 ottobre 1984 n. 91 viene sostituito dal seguente:

“Art. 38

(Conservazione dei documenti)

Tutte le scritture e le documentazioni previste al Titolo IX, nonché le scritture e le

documentazioni previste dalle altre leggi fiscali e quelle comunque rilevanti agli effetti degli

accertamenti, anche in contrasto con disposizioni che prevedono termini più brevi, devono essere

conservate per cinque anni, escluso il periodo d’imposta al quale si riferiscono e comunque fino a

quando non siano definiti gli accertamenti relativi al periodo di imposta medesimo.”

Art. 10

(Sanzioni per la violazione degli obblighi di cui all’ art. 72 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e

successive modifiche)

Alla Società che non ottempera a uno o più obblighi di cui all’articolo 72, della Legge 23

febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche è comminata una sanzione amministrativa da € 2.000,00

a € 15.000,00. La sanzione è comminata dall’Ufficio di Controllo e Vigilanza sulle Attività

Economiche.

In caso di recidiva alle violazioni amministrative di cui al comma precedente la sanzione

amministrativa viene aumentata fino a tre volte tanto nel minimo quanto nel massimo, tenuto conto

della gravità dell’infrazione.

È recidivo chi, nei due anni precedenti l’ultima violazione, risulta aver commesso la medesima

violazione amministrativa. In tal caso non è ammessa l’oblazione volontaria di cui all’articolo 33

della Legge 28 giugno 1989 n. 68.

E’ ammesso il deposito dei libri e dei registri di cui all’ art. 72 della Legge 23 febbraio 2006 n.

47 presso lo studio di un Avvocato e Notaio o Dottore Commercialista o Ragioniere

Commercialista regolarmente iscritto all’albo professionale sammarinese fatto salvo l’obbligo di

esibizione alle autorità competenti in caso di richiesta, verifica o ispezione.  La mancata esibizione

da luogo all’applicazione delle sanzioni di cui al comma 1.

Art. 11

(Controlli dell’Ufficio Tributario)

L’Ufficio Tributario, nell’ambito delle sue competenze e per l’adempimento delle funzioni

allo stesso demandate, e in aggiunta ai controlli già previsti dalle leggi speciali può, su propria

iniziativa o in seguito a segnalazioni pervenute dagli organismi della Pubblica Amministrazioni che,

per disposizioni normative, siano autorizzati a richiederle:

– intimare ai contribuenti iscritti nell’anagrafe tributaria e agli Operatori Economici costituiti sia

in forma individuale che in forma societaria, nonché ai rappresentanti degli enti senza finalità di

lucro, di presentarsi in ufficio per fornire chiarimenti, notizie e prove e per produrre ogni

documentazione ritenuta necessaria;

– effettuare accessi, ispezioni e verifiche presso i locali destinati all’esercizio delle attività

economiche;

– ispezionare e verificare le scritture, gli atti e i documenti comunque tenuti dalle società e dagli

operatori economici individuali esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo;

– richiedere ai contribuenti l’esibizione dei documenti originali riconducibili alle spese di cui

chiedono la deducibilità ai sensi dell’articolo 6 della Legge 91/1984 e successive modifiche ed

integrazioni;

– accedere, in modalità di sola visualizzazione, salvo diversa autorizzazione, ai dati e alle

informazioni contenute in registri, archivi, database conservati e utilizzati presso la Pubblica

Amministrazione, che possono essere utili al fine dell’espletamento dei propri compiti e

funzioni;

– richiedere ai pubblici ufficiali un estratto o copia dei documenti e degli atti di cui sono in

possesso;

– domandare l’ausilio di tecnici esperti per valutazioni che richiedono cognizioni particolari.

Qualora il controllo non sia eseguito su iniziativa diretta, l’Ufficio Tributario è tenuto a

riferirne l’esito all’organismo richiedente.

In caso di rifiuto o di mancata esibizione, consegna o trasmissione di quanto richiesto al

comma 1, l’Ufficio Tributario applica una sanzione pecuniaria amministrativa da Euro 2.000,00 a

Euro 15.000,00.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 29 novembre 2010/1710 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI

Giovanni Francesco Ugolini – Andrea Zafferani