Processo “Associazione a delinquere della Cricca” pp.673/2020. Il Commissario della Legge Pasini respinge tutte le eccezioni preliminari e manda avanti il dibattimento

Con ordinanza depositata il 13 gennaio 2026, nel procedimento penale n. 673/RNR/2020 e riuniti, il Commissario della Legge Pasini ha definito l’intero pacchetto di questioni preliminari sollevate dalle difese nel processo noto come “Associazione a delinquere della Cricca”, rigettandole integralmente e disponendo la prosecuzione del giudizio con apertura della fase istruttoria dibattimentale

L’ordinanza affronta, in modo sistematico e con ampio richiamo alla giurisprudenza sammarinese e convenzionale, tutte le eccezioni difensive volte a ottenere l’arresto del processo in limine litis: dalla presunta nullità del decreto di rinvio a giudizio, alla violazione del diritto di difesa, dal principio del simultaneus processus al bis in idem, sino alla richiesta di sospensione per pregiudizialità penale e al proscioglimento immediato.

L’esito è netto: nessuna delle censure viene ritenuta fondata.

La tenuta del capo di imputazione associativo. Il giudice esclude in modo esplicito che il capo di imputazione per associazione a delinquere sia affetto da genericità o indeterminatezza. Viene ribadito un principio già consolidato nella giurisprudenza sammarinese: nella fase introduttiva del giudizio non è richiesta una descrizione analitica e atomistica di ogni singola condotta, ma è sufficiente che l’imputazione consenta agli imputati di comprendere la struttura del patto criminoso, il ruolo loro attribuito e la finalità dell’accordo.

In questa prospettiva, l’ordinanza sottolinea come l’associazione venga descritta attraverso l’indicazione dei soggetti partecipi, l’esistenza di un vincolo stabile, la previsione di un programma criminoso, la funzionalità delle condotte contestate al perseguimento di tale programma.

Il giudice chiarisce che non è necessario individuare un momento storico puntuale di adesione al patto, essendo sufficiente la partecipazione consapevole al progetto criminoso nel periodo considerato. La contestazione, pertanto, supera il vaglio di legittimità formale.

Separazione dei procedimenti e simultaneus processus. Una parte rilevante dell’ordinanza è dedicata alla presunta violazione del principio del simultaneus processus. Le difese avevano sostenuto che la separazione dei procedimenti relativi ai reati-fine avrebbe compromesso il diritto di difesa e la correttezza del contraddittorio. Il giudice respinge l’eccezione ricordando che l’ordinamento processuale sammarinese non prevede un obbligo generalizzato di trattazione unitaria. La scelta investigativa di procedere separatamente, anche in presenza di connessioni fattuali, rientra nella discrezionalità dell’accusa e non integra di per sé un abuso del processo.

Viene escluso che le difese abbiano dimostrato un pregiudizio concreto ed effettivo, chiarendo che l’eventuale valutazione coordinata dei fatti potrà avvenire in sede dibattimentale.

Utilizzabilità delle prove e circolazione probatoria. Uno dei passaggi più tecnici dell’ordinanza riguarda l’eccezione di inutilizzabilità delle prove raccolte in procedimenti diversi, nonché delle valutazioni provenienti dalla Commissione di inchiesta parlamentare.

Il giudice richiama il principio della circolazione probatoria, affermando che le prove legittimamente acquisite in altri procedimenti possono essere utilizzate, l’assenza di contraddittorio nella fase di formazione non determina automaticamente inutilizzabilità, ciò che rileva è la possibilità di verifica e contestazione nel dibattimento.

L’ordinanza si colloca in linea con la giurisprudenza della Corte EDU, secondo cui una prova può essere utilizzata purché non costituisca l’unico fondamento decisivo della responsabilità e sia sottoponibile a controllo difensivo nella fase decisoria. Ne consegue che non sussiste alcuna nullità derivata del decreto di citazione a giudizio, né ai sensi dell’art. 229 c.p.p., né sotto il profilo convenzionale.

Commissione d’inchiesta parlamentare. Quanto alle valutazioni della Commissione di inchiesta, il giudice osserva che esse non incidono sulle questioni preliminari. L’eventuale rilevanza probatoria o valutativa potrà essere oggetto di esame in sede di merito, ma non è idonea a travolgere la validità dell’atto introduttivo del giudizio.

Bis in idem e autonomia del reato associativo. L’ordinanza dedica un passaggio specifico al bis in idem sostanziale. Il giudice ribadisce un principio fermo: l’associazione a delinquere è un reato autonomo, distinto e strutturalmente indipendente dai reati-fine. Anche nell’ipotesi in cui alcuni reati presupposti risultassero improcedibili, prescritti o definiti con esiti diversi, ciò non determinerebbe automaticamente il venir meno dell’ipotesi associativa. L’oggetto del giudizio resta il vincolo criminoso, non la sola commissione dei singoli reati.

Rigetto della sospensione e del proscioglimento immediato. Viene respinta anche la richiesta di sospensione del processo per pregiudizialità penale. Il giudice esclude che la definizione dei procedimenti sui reati-fine costituisca presupposto necessario per il giudizio associativo. Parimenti, viene negato il proscioglimento immediato, chiarendo che il giudice delle questioni preliminari non può anticipare valutazioni di merito riservate al dibattimento. La verifica della sussistenza del vincolo associativo è rimessa all’istruttoria e alla decisione finale.

L’ordinanza del 13 gennaio 2026 rappresenta quindi un passaggio processuale di consolidamento dell’impianto accusatorio nel processo “Associazione a delinquere della Cricca”. Tutte le eccezioni preliminari sono state respinte, senza aperture a nullità, sospensioni o arresti anticipati del giudizio. Il procedimento entra ora nella sua fase centrale, quella dibattimentale, dove il confronto si sposterà definitivamente sul terreno della prova.
Sul piano giuridico, l’ordinanza si colloca in continuità con l’indirizzo della giurisprudenza sammarinese più recente, confermando un’impostazione restrittiva sulle nullità e una lettura sostanziale delle garanzie difensive.