Processo Smi tutto da rifare? Ecco le eccezioni preliminari: ci sono la territorialità e le intercettazioni sammarinesi. La Tribuna contatta l’avv.Filippo Cocco

Avvocato Filippo CoccoUn miliardo di euro nei paradisi fiscali. La struttura – secondo l’accusa – faceva transitare i soldi di facoltosi clienti su conti di società situate in Paesi off-shore. Poi li metteva al sicuro a San Marino. L’organizzazione, con base a Roma – secondo quanto accertato dal nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, che ha svolto le indagini diretta dal pm Perla Lori – gestiva oltre 1500 clienti tra industriali, dirigenti di banca e immobiliaristi e dal 2000 in poi avrebbe dirottato a San Marino somme ingentissime che sarebbero state sottratte al fisco dai contribuenti. Parliamo del cosiddetto processo Smi.

Le questioni preliminari
Importanti novità dall’udienza di venerdì 27 febbraio 2015 svoltasi presso il Gup di Roma Dr.ssa Agrimi. Si è trattato della 4° udienza preliminare e ne sono previste altre due. Interessanti in particolare le discussioni delle questioni preliminari. Tra tutte quelle esposte c’è la mancanza di competenza della Procura di Roma a svolgere le indagini in favore di quella di Padova, la inutilizzabilità degli atti acquisiti per rogatoria internazionale da San Marino, sia per scadenza dei termini di indagine che per errori procedurali, la mancanza di parte degli atti di indagine che non risultano, secondo i difensori, presenti al fascicolo consegnato ai difensori (composto da oltre 162 mila pagine), la inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche svolte nella Repubblica di San Marino da parte del Pm di Roma. La discussione delle questioni preliminari da parte dei difensori, come detto, ha occupato ben 4 udienze e si attende adesso la decisione del Gup prevista per aprile.

Modifica del capo di imputazione
Il Pubblico Ministero Dott.ssa Perla Lori ha replicato solo alla questione relativa alla competenza territoriale, modificando in tale senso anche il capo di imputazione proprio il giorno prima dell’ultima udienza di venerdì scorso. In sede di udienza le questioni preliminari sono state esposte dagli Avv. Panella (difensore di Pasquini), Avv. Cocco – nella foto – e Prof. Diddi (difensori di Bonetti) e dall’Avv. Maresi (difensore di Buonfrate), mentre l’Avv. Borzone (difensore di Ferrante) ha chiesto l’astensione (anticipando la ricusazione) del Giudice per avere, secondo l’avvocato Borzone, an- ticipato la sua decisione in merito alla questione della competenza territoriale, negando il rinvio da lui richiesto per valutare la modifica dell’imputazione fatta dalla Procura.

Le intercettazioni sammarinesi
La questione della inutilizzabilità delle intercettazioni si fonda sostanzialmente su questi elementi: La materia delle intercettazioni telefoniche su utenze estere è disciplinata da un principio di fondo: quello in base a cui il ricorso alle rogatorie internazionali è dovuto se l’attività captativa sia diretta a percepire contenuti di comunicazioni o conversazioni che transitino unicamente in territorio estero.

È invece utilizzabile il contenuto di un’intercettazione di conversazione disposta, nel rispetto dei presupposti e delle garanzie previsti dagli artt. 266 e segg. c.p.p., su utenza ubicata nel territorio dello Stato italiano, a nulla rilevando che l’altra utenza intercettata si trovi all’estero.

Non è necessario esperire una rogatoria internazionale, se le operazioni di intercettazione di un’utenza mobile italiana in uso all’estero possono essere svolte interamente all’interno del territorio dello Stato (cosiddetto principio dell’intrastradamento telefonico).

Nel caso in oggetto, però, la Procura della Repubblica di Roma ha identificato come utenze target dell’attività di captazione anche utenze fisse sammarinesi, pertanto ubicate staticamente in territorio straniero, nonché utenze telefoniche mobili intestate ad operatore sammarinese, intercettando indistintamente tutte le conversazioni transitate su dette utenze, sia con altre utenze italiane che con altre utenze interne allo Stato estero, il tutto senza ricorrere allo strumento della rogatoria internazionale. Profili tecnici molto interessanti anche per San Marino naturalmente e anche per alcuni processi pendenti.

Tutto da rifare?

Se il Gup dovesse ac-cogliere la questione dell’incompetenza territoriale (come successo per il caso Varano-Carisp) non si pronuncerebbe sulle altre visto che è una eccezione preclusiva per cui poi le altre verranno riproposte al Gup di Padova. Se invece dovesse rigettarla dovrà pronunciarsi su tutte le altre.

David Oddone, La Tribuna

Nella foto l’Avv.Filippo Cocco, avvocato penalista del foro di Rimini