(versione integrale)
I. METODOLOGIA E PROCESSO SEGUITO NELLA PREPARAZIONE DEL RAPPORTO
1. San Marino presenta il primo rapporto sulla situazione nazionale in materia di diritti umani in ottemperanza alla Risoluzione dell’Assemblea Generale 60/251 adottata il 15 marzo 2006 ed in accordo con le Linee Guida Generali per la preparazione del rapporto nazionale.
2. Il presente rapporto è basato sui rapporti presentati da San Marino ai diversi organi di monitoraggio delle Nazioni Unite, sulle raccomandazioni di tali organi e sulle risposte ai questionari richiesti dalle diverse organizzazioni internazionali in materia di diritti umani.
3. Le seguenti istituzioni nazionali sono state consultate nella preparazione del rapporto nazionale: Segreteria di Stato per gli Affari Esteri e Politici; Segreteria di Stato per l’Istruzione, la Cultura, l’Università e le Politiche Giovanili; Segreteria di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale, Previdenza, Famiglia e Affari Sociali, Pari Opportunità; Segreteria di Stato per il Lavoro; Avvocatura dello Stato; Authority Sanitaria; Programmazione Economica e Centro Elaborazione Dati e Statistica.
II. BACKGROUND AND FRAMEWORK
a) Country background
4. La Repubblica di San Marino è uno Stato sovrano situato geograficamente all’interno del territorio della Repubblica italiana. Il suo territorio occupa una superficie di 61,19 chilometri quadrati sulle pendici del Monte Titano e ha un perimetro di 39,03 km.
5. Al mese di agosto 2009, la popolazione sammarinese era pari a 31.517 abitanti con una densità di circa 515 abitanti per chilometro quadrato. Circa 4.600 abitanti sono cittadini di altri paesi, in maggioranza italiani. Oltre 12.000 cittadini sammarinesi risiedono all’estero; le comunità più ampie si trovano in Italia, nelle regioni settentrionali degli Stati Uniti, in Francia e in Argentina.
b) Struttura istituzionale e giuridica
6. L’organizzazione istituzionale della Repubblica di San Marino si basa sulla Legge 8 luglio 1974 n. 59 Dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali dell’ordinamento sammarinese, così come risulta riformata con Legge 19 settembre 2000 n. 95 e 26 febbraio 2002 n. 36.
7. Tale Dichiarazione assume il valore di Costituzione ed è preordinata a dettare le norme di organizzazione dell’apparato istituzionale, nonché a sancire i principali diritti civili, politici e sociali e le principali libertà riconosciuti dalla Repubblica di San Marino.
8. La Dichiarazione dei diritti delinea, nei suoi tratti essenziali, gli organi investiti delle tre principali funzioni istituzionali che agiscono nel rispetto della reciproca autonomia e competenza.
9. La Dichiarazione affida ai Capitani Reggenti, nominati dal Consiglio Grande e Generale, la funzione di rappresentanti dello Stato nella sua unità e di garanti dell’ordinamento costituzionale. Ad essi è rimessa la presidenza del Consiglio Grande e Generale, del Congresso di Stato e di altri organi sulla base di disposizioni di legge e nel rispetto del principio della separazione dei poteri.
10. Al Consiglio Grande e Generale, composto da sessanta membri, spetta invece il potere legislativo, la determinazione dell’indirizzo politico e l’esercizio delle funzioni di controllo.
11. La funzione legislativa si estrinseca nell’adozione delle leggi e nella ratifica dei decreti reggenziali. Al Consiglio Grande e Generale spetta altresì la ratifica delle Convenzioni internazionali.
12. La funzione di indirizzo politico si traduce attraverso numerose competenze, quali, in particolare, la nomina dell’organo di governo e l’approvazione del suo programma, l’azione di controllo dell’attività di governo esercitata in particolare attraverso gli istituti dell’interpellanza, dell’interrogazione e della mozione nonché mediante l’approvazione annuale del bilancio preventivo e delle sue eventuali variazioni.
13. Al Congresso di Stato spetta invece il potere di governo secondo i principi di collegialità e di responsabilità, in attuazione del precetto costituzionale. I membri del Congresso di Stato sono nominati dal Consiglio Grande e Generale, dinanzi al quale rispondono politicamente della loro attività sia individuale che collegiale.
14. Al Congresso di Stato spetta, in attuazione delle linee fissate dal Consiglio Grande e Generale, la determinazione dell’indirizzo relativo alla politica internazionale. Il Congresso di Stato è tenuto ad attuare la linea politica indicata nel programma elettorale delle forze componenti la coalizione di maggioranza, presiede all’attività amministrativa ed ha la facoltà di adottare decreti con forza di legge, da sottoporsi alla ratifica del Consiglio Grande e Generale.
15. La Dichiarazione dei diritti, ispirata al principio della separazione dei poteri dello Stato, garantisce agli organi del potere giudiziario, istituiti con legge costituzionale, piena indipendenza e libertà di giudizio nell’esercizio delle loro funzioni.
16. Secondo la Dichiarazione dei diritti, gli organi del potere giudiziario sono soggetti solo alla legge e tenuti alla puntuale interpretazione ed applicazione del diritto vigente. Essi esercitano la giurisdizione ordinaria ed amministrativa organizzati in un Tribunale Unico, articolato in due sezioni specializzate corrispondenti alla giurisdizione amministrativa ed ordinaria che, a sua volta, è suddivisa in relazione alla materia civile e penale.
III. PROMOZIONE E PROTEZIONE DEI DIRITTI UMANI
A. Integrazione dei diritti umani nella realtà sammarinese
17. La politica estera sammarinese ha subito una forte espansione a partire dagli anni ’80 e, contestualmente, il Paese ha vissuto notevoli modifiche del proprio assetto economico e sociale, nonché una crescita culturale e un’apertura verso l’esterno che hanno determinato nella popolazione una maggiore sensibilità alla tematica dei diritti umani, peraltro parte del patrimonio valoriale della comunità sammarinese.
18. Conservando la sua tradizione di neutralità e la sua dichiarata estraneità verso qualsiasi politica di potenza, il Paese è divenuto membro delle Nazioni Unite nel 1992, mentre già nel novembre 1988 era entrato a far parte del Consiglio d’Europa. Il processo europeo di unificazione e il livello di accresciuta interdipendenza economica e politica a livello globale hanno altresì innescato un interessante dibattito interno sull’opportunità e le modalità di una più ampia integrazione di San Marino con l’Unione Europea, alla quale è già legato da un accordo di cooperazione che tocca vari settori, siglato nel 1991.
19. La struttura sociale si è modificata in poco tempo. In primo luogo la correlazione tra invecchiamento della popolazione, miglioramento degli standard di vita e costanti tassi di natalità ha sensibilmente cambiato la demografia generale del Paese: basti pensare che alla fine del 1945 in territorio sammarinese erano presenti all’incirca 15.000 persone, mentre oggi la popolazione è più che raddoppiata.
20. L’assetto economico ha attraversato una fase di rapida ristrutturazione, cosicché accanto al tradizionale ruolo dell’industria edile e manifatturiera si è assistito alla crescita del terziario. Si è trattato di un passaggio caratterizzato da elevati indici di occupazione generale e da un altrettanto significativo ricorso alla forza lavoro straniera per soddisfare la domanda di lavoro proveniente dai settori trainanti dell’economia sammarinese. Oggi circa 6.600 lavoratori transfrontalieri varcano quotidianamente i confini della Repubblica.
21. In conseguenza degli alti tassi di alfabetismo, della crescita e del consolidamento del ceto medio, nonché del maggior grado di apertura verso l’esterno, la diffusione di internet e delle tecnologie informatiche hanno condotto ad un repentino mutamento nelle esigenze delle famiglie, del loro stile di vita e di consumo. In conseguenza dell’accresciuta partecipazione della donna alla vita politica e sociale del Paese, poi, molte famiglie hanno manifestato nuovi bisogni non più aderenti al modello sociale tradizionale.
22. Grazie all’accresciuta porosità dei confini di un mondo interconnesso, alla sempre più ampia espansione dei mezzi di trasporto e comunicazione, unitamente alla particolare situazione di enclave del territorio sammarinese, la società sammarinese ha cominciato ad interrogarsi su fenomeni globali come, ad esempio, il riscaldamento del pianeta, il terrorismo e il traffico di esseri umani, dovendo considerare quali potevano essere le eventuali conseguenze e il potenziale impatto sulla realtà nazionale di tali inedite circostanze.
23. Questa nuova sensibilità di una larga fascia della società e le veloci trasformazioni alle quali si è sopra accennato, unite all’adesione ai maggiori strumenti internazionali in materia di diritti umani, hanno fatto sì che, anche a San Marino, si veda nel rispetto dei diritti fondamentali l’imprescindibile base di partenza per intraprendere iniziative politiche capaci di rispondere al meglio alle nuove circostanze.
24. La Repubblica di San Marino, a dimostrazione della grande importanza attribuita alla promozione dei diritti umani e come appena sopra ricordato, ha ratificato numerose Convenzioni internazionali in materia, recependone, ove necessario (si veda subito sotto il capitolo “B”), le disposizioni anche all’interno della propria legislazione nazionale. Purtroppo in ragione delle limitate dimensioni della propria amministrazione ha accumulato ritardi nella presentazione dei rapporti richiesti da alcuni degli organi di monitoraggio preposti alla tutela e promozione dei diritti umani.
25. A testimonianza della concreta volontà del Paese di adoperarsi per la salvaguardia dei diritti umani e per favorire la cooperazione con gli Organismi internazionali, San Marino, nell’aprile 2003, ha esteso un invito permanente a tutte le procedure tematiche speciali previste dal sistema onusiano.
B. I diritti umani nel quadro legislativo nazionale
26. Ai sensi dell’articolo 1 della Dichiarazione dei diritti, le norme di diritto internazionale generalmente riconosciute sono parte integrante dell’ordinamento sammarinese: la Repubblica si impegna, pertanto, a conformare ad esse i suoi atti e la sua condotta. Assume altresì l’impegno di uniformarsi alle norme contenute nelle dichiarazioni internazionali in tema di diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nonché di conformarsi nell’azione internazionale ai principi sanciti dallo Statuto delle Nazioni Unite.
27. L’ordinamento sammarinese “riconosce, garantisce e attua i diritti e delle libertà fondamentali enunciati nella Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali”, mentre “gli accordi internazionali in tema di protezione delle libertà e dei diritti dell’uomo, regolarmente stipulati e resi esecutivi, prevalgono in caso di contrasto sulle norme interne”. In questo modo si conferma nella Dichiarazione dei diritti la preminenza, in caso di contrasto con le norme interne, degli accordi internazionali in tema di protezione delle libertà e dei diritti dell’uomo, di cui la Repubblica è parte.
28. Pertanto, ad essi non si riconosce soltanto il valore di criteri interpretativi della normativa interna, ovvero di criteri guida nell’adozione di provvedimenti legislativi, ma anche e soprattutto un’applicabilità diretta, pur in assenza di una specifica legge interna di attuazione.
C. Applicazione delle disposizioni internazionali in materia di diritti umani
1. Uguaglianza, non discriminazione e soggetti di diritti specifici
29. L’uguaglianza davanti alla legge senza distinzioni di sesso, di condizioni personali, economiche, sociali, politiche e religiose è garantita dalla Dichiarazione dei diritti, che stabilisce anche il diritto di accesso ai pubblici uffici ed alle cariche elettive per tutti i cittadini sammarinesi.
30. Per assicurare i diritti umani riconosciuti in primis dalla Dichiarazione dei diritti e conseguentemente dalle norme di attuazione, l’ordinamento sammarinese ammette una triplice forma di tutela: nelle sedi penale, civile ed amministrativa. Inoltre, per effetto dell’adesione della Repubblica di San Marino alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali (di seguito denominata CEDU), viene altresì riconosciuta ai soggetti lesi in un proprio diritto o libertà fondamentale la possibilità di ricorrere, una volta esaurite le vie di ricorso interne, alla Corte Europea dei Diritti Umani.
31. Allo scopo di eliminare eventuali incongruenze rispetto ai principi di uguaglianza e non discriminazione e di affrontare possibili carenze legislative, San Marino ha istituito nel 2004 la Commissione per le pari opportunità. La Commissione opera con la finalità di garantire la piena parità giuridica e le pari opportunità di tutti i cittadini, interloquendo con gli organi ai quali la legge riconosce il potere di iniziativa legislativa.
a) Donne
32. Secondo le stime di agosto 2009, le donne a San Marino rappresentano il 51% della popolazione: 16.058 donne su un totale di 31.517 abitanti.
33. La parità giuridica fra uomo e donna è espressamente riconosciuta dalla Dichiarazione dei diritti che, all’articolo 4, pone il divieto di operare discriminazioni fra gli individui in ragione dell’appartenenza ad un determinato sesso. Tale affermazione è stata poi tradotta più nel dettaglio in numerose leggi che regolamentano i vari settori della vita quotidiana, quali ad esempio il campo politico ed elettorale, lavorativo e scolastico.
34. Uomini e donne godono di pari accesso all’esercizio di elettorato attivo e passivo ed alla possibilità di assumere cariche, impieghi e funzioni pubbliche. La partecipazione femminile negli organismi istituzionali del Paese è piuttosto alta: attualmente, due donne siedono in Congresso di Stato (2 su 10), il Segretario di Stato per gli Affari Esteri ed il Segretario di Stato per gli Affari Interni; all’interno del Consiglio Grande e Generale la presenza femminile è pari al 16,6% (10 su 60), mentre nell’ambito delle Giunte di Castello (Amministrazioni locali), la donne detengono 2 dei 9 posti di Capitano di Castello e all’interno di tali organi rappresentano il 25% della composizione totale.
35. In materia di lavoro, la Legge 25 maggio 1981 n. 40 prevede il divieto di qualsiasi discriminazione fondata sul sesso a tutti i livelli della gerarchia professionale. Attualmente le donne lavoratrici a San Marino sono circa il 42% del totale della forza lavoro. Negli ultimi trent’anni, un diffuso benessere economico, così come diverse disposizioni mirate a sostenere la donna, hanno permesso alle donne sammarinesi di aumentare rapidamente la propria partecipazione alla vita sociale del Paese. Inoltre, numerosi incarichi di livello medio e medio-alto, sia nel settore pubblico che privato, sono espletati da donne. Sono previsti benefici di diverso tipo (finanziari, fiscali-contributivi e servizi reali) a favore delle imprese individuali o di società, i cui titolari siano donne o di cui il capitale sociale sia per i due terzi di proprietà di donne fino ad un’età massima di 42 anni (legge 24 novembre 1997 n. 134). Infine, un equo trattamento in materia di lavoro è garantito anche dalle numerose disposizioni a tutela della maternità.
36. La Repubblica di San Marino è parte della Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna e del suo Protocollo Facoltativo e delle Convenzioni OIL n.100 sull’uguaglianza di retribuzione fra mano d’opera maschile e femminile per un lavoro di valore uguale, n. 103 sulla protezione della maternità, n. 111 sulla discriminazione in materia di impiego e nelle professioni e n. 156 sulla parità di trattamento tra lavoratori e lavoratrici: lavoratori con responsabilità familiari.
37. Nel campo della cooperazione con le Organizzazioni Internazionali, San Marino partecipa ai lavori della Commissione sullo Status delle Donne delle Nazioni Unite e del Comitato Direttivo per l’Uguaglianza tra Donne e Uomini del Consiglio d’Europa.
38. San Marino ha partecipato attivamente alla Campagna Paneuropea per combattere la violenza nei confronti delle donne, compresa la violenza domestica, promossa dal Consiglio d’Europa (novembre 2006 – giugno 2008) ed ha aderito alla Campagna sulla violenza contro le donne lanciata dalle Nazioni Unite il 25 febbraio 2008.
39. Nell’ambito di tali Campagne, San Marino ha avviato un processo di rafforzamento ed introduzione di misure volte a contrastare il fenomeno sociale della violenza. Uno dei principali risultati della Campagna del Consiglio d’Europa è stata l’adozione della Legge n. 97 del 20 giugno 2008 “Prevenzione e repressione della violenza contro le donne e di genere”. La nuova legge punisce ogni atto che comporta per la vittima danni o sofferenze di natura fisica, sessuale o psicologica, compresa la minaccia, la coercizione e la privazione arbitraria della libertà. Introduce nell’ordinamento sammarinese importanti elementi di novità, tra cui, oltre al rispetto dell’integrità e della riservatezza della vittima, disposizioni specifiche del Codice Penale in materia di riduzione e mantenimento in schiavitù o servitù, violenza di gruppo, stalking, mobbing e tratta di persone; misure di tutela della vittima nel processo penale, precisamente ordini di protezione e segnalazione.
40. Con tale legge è stata altresì istituita l’Authority per le Pari Opportunità con il compito di provvedere alla raccolta dei dati relativi alla violenza contro le donne e di genere con cadenza semestrale. L’Authority è composta da tre membri nominati dal Consiglio Grande e Generale fra esperti in materie giuridiche, esponenti di organizzazioni non governative attive nel settore delle pari opportunità, esperti di comunicazione e di psicologia.
b) Bambini
41. La Legge n. 15 del 25 giugno 1975 stabilisce la maggior età a 18 anni. I genitori esercitano la patria potestà sul minore, di comune accordo, fino a quando quest’ultimo raggiunge l’età di 18 anni o si emancipa. I genitori sono i rappresentanti legali dei propri figli minorenni e ne amministrano i beni. In caso di amministrazione sleale, il Commissario della Legge può adottare misure temporanee, d’ufficio, in favore del minore. Solamente un giudice può decidere la perdita della patria potestà quando uno dei genitori non assolve gravemente ai suoi doveri o abusa dei suoi poteri a scapito del figlio. La patria potestà si esercita, in base all’art. 31 della Legge 26 aprile 1986 n. 49 “Riforma del diritto di famiglia”, in ottemperanza all’obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole nel rispetto della personalità e delle aspirazioni dei figli.
42. L’articolo 10 del Codice Penale di San Marino prevede che un bambino minore di 12 anni non possa essere accusato di delitto, mentre ad un bambino tra i 12 ed i 18 anni può essere imposta una pena ridotta. Si può inoltre ridurre la pena per coloro che al momento della commissione del delitto non abbiano compiuto 21 anni.
43. La legge garantisce ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela spirituale, giuridica e sociale assicurando lo stesso trattamento dei figli nati all’interno del matrimonio. Questi principi, enunciati a livello costituzionale, sono stati recepiti dalla Legge n. 49 del 26 aprile 1986. Tale legge regola anche la materia delle adozioni, fissando regole, requisiti e condizioni sia per l’affidamento del minore che per l’adottabilità. Le Leggi 20 luglio 1999 n.83 “Legge in materia di adozioni di minori stranieri” e 28 aprile 2008 n. 68 “Norme in materia di adozione internazionale e di protezione dei minori” disciplinano gli aspetti pratici e la normativa per la procedura per l’adozione di minore residente all’estero conformemente ai trattati internazionali ratificati. Ai genitori adottivi ed affidatari si applicano le norme contenute nella Legge del 29 ottobre 2003 n.137, relative agli interventi a sostegno della famiglia, che disciplinano, tra l’altro, il permesso per l’allattamento e l’aspettativa post-partum.
44. L’articolo 11 della Dichiarazione dei diritti sancisce l’obbligo, per la Repubblica, di promuovere nell’ambito dello studio, del lavoro, delle attività sportive e ricreative lo sviluppo della personalità dei giovani e la loro preparazione al libero e responsabile esercizio dei diritti fondamentali. L’istruzione primaria e secondaria a San Marino è completamente gratuita dal 1963 ed è garantita dall’art. 6 della Dichiarazione dei Diritti, che assicura ai cittadini il diritto allo studio libero e gratuito. Lo Stato assicura il trasporto, il servizio mensa e la fornitura di libri.
45. L’obbligo scolastico si estende fino ai 16 anni di età e può essere espletato nel sistema di istruzione o nel sistema di formazione professionale, con possibilità di passaggio da un sistema all’altro. Non si registrano casi di minori che non ricevono o non completano l’istruzione primaria e l’istruzione secondaria di primo grado o che non assolvono l’obbligo scolastico fino al sedicesimo anno. La frequenza alla Scuola è estesa a tutti i minori, siano essi residenti o soggiornanti. In caso di stranieri, la scuola assicura l’accoglienza e l’inserimento con insegnanti di sostegno preposti alla mediazione linguistica e a facilitare l’apprendimento.
46. La tutela dei diritti umani viene insegnata agli studenti sammarinesi a partire dalla scuola primaria. Il Dipartimento della Formazione organizza, per i docenti sammarinesi di ogni ordine scolastico, corsi di formazione iniziale e, annualmente, corsi di aggiornamento inerenti l’educazione ai diritti umani; durante tali corsi vengono analizzati alcuni dei principali documenti internazionali sui diritti umani, con particolare riferimento alla CEDU e alle campagne di sensibilizzazione promosse dal Consiglio d’Europa.
47. A San Marino la totalità dei fanciulli e adolescenti gode di misure di protezione ed assistenza al pari del resto della popolazione. Al fine di garantire la protezione e l’attenzione necessarie per il benessere del bambino, con la Legge 3 maggio 1977 n.21 è stato istituito un organo specifico, il Servizio Minori, incaricato di prestare assistenza sociale e psicopedagogica fino all’età di 18 anni.
48. Nell’ambito della lotta alla violenza nei confronti di minori, il Codice Penale sammarinese sanziona la violazione della libertà sessuale (art.171), gli atti di libidine su minori o incapaci consenzienti (art.173), l’abuso dei poteri di correzione o disciplina (art. 234), i maltrattamenti (art.235). Con la Legge 20 giugno 2008 n. 97 sono state, inoltre, introdotte nuove misure inerenti la tutela di minori vittime di violenza, quali il reato per sottrazione e trattenimento di minori all’estero, gli ordini di protezione contro gli abusi famigliari e l’obbligo di segnalazione – da parte dei Servizi Sociali, delle Forze dell’Ordine e di tutti gli esercenti una professione sanitaria – di fatti di violenza su donne o minori, senza violazione del segreto d’ufficio.
49. La Repubblica di San Marino ha aderito alle seguenti Convenzioni internazionali: Convenzione sui Diritti del Fanciullo, Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale, Convenzioni OIL n. 29 sul lavoro forzato e n. 182 sulle peggiori forme di lavoro minorile, Convenzione del Consiglio d’Europa sulle relazioni personali concernenti i minori e Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori. Inoltre, San Marino ha firmato la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla protezione dei bambini dallo sfruttamento e abusi sessuali.
50. San Marino ha, inoltre, attivamente partecipato alla Campagna “Costruire un’Europa per e con i bambini” del Consiglio d’Europa. Ha altresì garantito in passato ed è impegnata a garantire nel presente e nel futuro il proprio contributo a progetti umanitari a sostegno dei bambini, promossi da UNICEF e UNESCO.
c) Persone disabili
51. San Marino, nell’intento di prevenire e rimuovere le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, promuove il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione dei portatori di deficit alla vita collettiva e all’esercizio dei loro diritti fondamentali.
52. Con Legge 21 novembre 1990 n.141 “Legge quadro per la tutela dei Diritti e l’integrazione sociale dei portatori di deficit”, la Repubblica di San Marino, in attuazione dei principi fondamentali sanciti dalla Dichiarazione dei diritti e dalle convenzioni internazionali a cui è parte, ha attivato politiche per garantire e tutelare la dignità umana ed i diritti di libertà e di autonomia dei portatori di handicap.
53. Nel bilancio dello Stato 2007/2009, San Marino ha previsto un Progetto pluriennale di intervento a favore dei portatori di handicap per la promozione di adeguate campagne informative e di sensibilizzazione, l’eliminazione delle barriere architettoniche e la verifica delle normative vigenti in materia di inserimento lavorativo.
54. In occasione della nomina nel 2007del primo Capitano Reggente disabile nella storia sammarinese, la Repubblica ha altresì promosso una serie di interventi alle infrastrutture del Centro Storico ed alle sedi istituzionali mirate all’abbattimento delle barriere architettoniche.
55. L’ordinamento sammarinese promuove e garantisce i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e per favorire l’inserimento sociale, scolastico e lavorativo dei portatori di deficit.
56. Con Legge 12 febbraio 1998 n.24, volta al miglioramento delle strutture socio-sanitarie e assistenziali residenziali e semiresidenziali, San Marino ha inteso assicurare un’adeguata assistenza socio-sanitaria nei confronti dei portatori di handicap, favorendo la prevenzione di eventuali forme di emarginazione nei loro confronti.
57. Il Centro Disabili “Il colore del grano” rappresenta uno spazio di assistenza che ospita, anche per un periodo temporaneo, persone disabili adulte, con deficit psico-fisico grave e medio grave, che non abbiano la possibilità di vivere in un contesto familiare. L’intervento terapeutico ed assistenziale cerca di rispondere adeguatamente ai bisogni educativi, riabilitativi, assistenziali, relazionali, affettivi e sociali degli ospiti. Offre anche un luogo di sostegno diurno al nucleo familiare di persone disabili.
58. A proposito di tale istituto, il Commissario per i Diritti Umani del Consiglio d’Europa, Thomas Hammarberg, ha dichiarato, nel proprio rapporto:# “Questo centro è stato istituito per la cura giornaliera e la residenza di bambini e adulti con disabilità fisiche ed intellettuali. L’ambiente si conforma pienamente alle necessità dei pazienti. Tale struttura è dotata di tutte le attrezzature tecniche quali impianti per bagni terapeutici, stanze per gli esercenti e attività. All’ambiente fisico positivo si aggiunge l’alta qualità dell’assistenza e dei servizi. Educatori e assistenti sociali lavorano a stretto contatto per fornire la miglior assistenza possibile a queste persone con disabilità. […] Il Commissario auspica che istituti di questo genere possano essere aperti in altri Stati europei”.
59. Il diritto all’istruzione dei soggetti portatori di handicap è assicurato mediante programmi di integrazione e sostegno, condotti, se necessario, da insegnanti di sostegno con la consulenza tecnica di esperti e sotto la tutela del Servizio Minori.
60. L’inserimento lavorativo delle persone disabili è previsto dalla Legge 29 maggio 1991 n.71, con la quale si riafferma il diritto al lavoro delle persone con disabilità e si determinano le condizioni per l’esercizio di tale diritto, per il loro avanzamento professionale e per l’inserimento lavorativo formativo, terapeutico e sociale dei portatori di gravi deficit o disturbi psichici.
61. In campo internazionale, la Repubblica di San Marino ha aderito alla Convenzione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro n. 159 relativa al riadattamento professionale e all’impiego di persone handicappate ed ha ratificato la Convenzione ONU sui Diritti delle Persone Disabili ed il suo Protocollo Opzionale il 29 gennaio 2008.
d) Anziani
62. Al mese di agosto 2009 le persone di 65 anni ed oltre residenti nella Repubblica di San Marino sono in tutto 5.471, e rappresentano il 17,36% della popolazione complessiva.
63. La persona anziana è riconosciuta e valorizzata all’interno della società sammarinese, in quanto patrimonio di esperienza, conoscenza e cultura. Per questo motivo la Repubblica di San Marino ha attuato norme ed azioni positive con l’intento di mantenere l’anziano attivo sia nell’ambito della famiglia che nel più ampio tessuto sociale.
64. Il diritto alla salute degli anziani viene garantito attraverso un’assistenza sanitaria appropriata che ripartisce equamente le risorse economiche in base ai bisogni reali della popolazione anziana.
65. Attraverso le linee di indirizzo sancite nei piani pluriennali dell’Istituto Sicurezza Sociale, lo Stato intende prevenire o limitare i rischi di disagio delle persone anziane, adottando una rete di servizi e prestazioni di natura socio-assistenziale e socio-sanitaria a favore del benessere dell’anziano e per sostenere la famiglia nella cura e assistenza dell’anziano stesso.
66. Il Servizio Anziani, istituito con Legge del 3 maggio 1977 n. 21 all’interno del Servizio Socio-Sanitario, si occupa di coloro che non sono più in grado di provvedere completamente a se stessi, intervenendo attraverso l’assistenza domiciliare, l’assistenza ospedaliera diurna e l’assistenza notturna o completa in strutture preposte.
67. Gli interventi così posti in essere per mezzo di prestazioni socio-assistenziali fornite a domicilio, secondo un progetto personalizzato, mirano a realizzare le migliori condizioni che consentano anche alle persone non autosufficienti o disabili di permanere al proprio domicilio assistiti e in condizioni di sicurezza e, allo stesso tempo, contrastare l’emarginazione delle persone compromesse sul piano funzionale e/o cognitivo e delle loro famiglie. In tal senso il Servizio territoriale domiciliare, agendo in sinergia con il Servizio di trasporto sociale, con il Centro diurno per anziani e con il Centro ricreativo per anziani, mira a migliorare, da un lato, la qualità della vita e l’accesso ai diversi servizi presenti sul territorio e, dall’altro, a sostenere e motivare le famiglie e le reti primarie di riferimento nella gestione della quotidianità.
68. Con Legge 7 gennaio 2008 n. 1 è stata adottata la “Carta dei diritti delle persone anziane, tutela e valorizzazione del loro ruolo nella società”, che mira a difendere e promuovere i diritti degli anziani, riconoscendo loro il giusto valore e integrandoli maggiormente nella società. Riconoscendo il valore positivo del contesto familiare e per evitare lo sradicamento dal proprio ambiente, il testo prevede interventi in materia di edilizia residenziale, tesi a rendere fruibili abitazioni funzionali alle esigenze della popolazione anziana e delle loro famiglie.
69. Infine, dal 2006 è attivo un progetto di alfabetizzazione tecnologica dedicato agli anziani, che ha lo scopo di estendere le competenze necessarie per conoscere ed utilizzare i nuovi strumenti tecnologici alla fascia di popolazione a cui è meno accessibile, appunto gli over 60.
e) Razzismo
70. Nonostante a San Marino non siano finora segnalati episodi di razzismo e di discriminazione razziale, la crescente complessità dei fenomeni sociali che circondano e attraversano la società ha richiesto un impegno, sia culturale che giuridico, di prevenzione e vigilanza affinché anche San Marino si dotasse degli strumenti necessari per evitare l’emergere di forme di razzismo e rafforzare il livello di tolleranza e di civiltà nella popolazione.
71. Pertanto in data 28 aprile 2008 il Consiglio Grande e Generale ha approvato la Legge n. 66 “Disposizioni in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa”. Tale legge rappresenta un importante provvedimento che conferma l’impegno del Governo e del Parlamento sammarinesi nell’affermazione del principio della non discriminazione e dà attuazione agli impegni internazionali che San Marino ha assunto attraverso l’adesione ai principali strumenti giuridici internazionali in materia, quali il Protocollo n. 12 alla CEDU e la Convenzione Internazionale sull’Eliminazione di ogni Forma di Discriminazione Razziale.
72. La legge, che dà concreta applicazione al fondamentale principio di uguaglianza espresso nell’art. 4 della Dichiarazione dei diritti, introduce nel Codice Penale sammarinese il reato di discriminazione razziale e punisce, in particolare, la diffusione, con qualsiasi mezzo, di idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, nonché l’incitamento a compiere o il compimento stesso di atti di discriminazione per motivi razziali, etnici o religiosi.
73. Sul territorio, sia a livello istituzionale che associativo, sono state intraprese numerose iniziative volte a sensibilizzare i cittadini su tematiche rilevanti quali la discriminazione e l’intolleranza e a promuovere una maggiore coesione sociale.
74. Gli stranieri partecipano alla vita associativa insieme ai Sammarinesi, potendo far parte di associazioni culturali che costituiscono la Consulta delle Associazioni e delle Cooperative Culturali, un’agenzia territoriale socio-culturale il cui coordinamento è affidato alla Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura, Università e Politiche Giovanili, organo governativo centrale con responsabilità di impulso e promozione della politica culturale.
75. Per aiutare i lavoratori stranieri e i loro datori di lavoro nell’espletamento delle pratiche burocratiche, presso le Organizzazioni Sindacali è attivo già da qualche tempo un servizio informativo di aiuto sia per i lavoratori che per i datori di lavoro, destinato espressamente ai casi di assistenza domiciliare, in prevalenza per occuparsi di anziani e malati.
76. Una positiva esperienza è quella di un gruppo di volontarie che ha fondato un’associazione dedicata alle cosiddette “badanti” – persone assunte per l’assistenza agli anziani e alle persone non autosufficienti o come addette alle pulizie, per la maggior parte straniere – chiamata “Le amiche di Ruth”, che promuove corsi (di lingua, computer, cucina, ecc.) destinati alle donne straniere, provenienti prevalentemente dai paesi dell’Europa orientale, che vivono a San Marino. Lo scopo non è solamente quello di facilitare la loro integrazione nella società e nella cultura locali, ma anche di stabilire una relazione più stretta con persone di differente cultura e di stimolare scambi culturali per un arricchimento vicendevole.
77. Al fine di sensibilizzare la popolazione sammarinese ai temi della lotta al razzismo e per favorire una maggiore coesione sociale fondata sull’interculturalità, in particolare negli ambiti dell’educazione, della cultura, delle politiche giovanili e del volontariato, la Repubblica ha aderito, nel 2007, alla Campagna del Consiglio d’Europa “Tutti diversi, tutti uguali”. Alla vigilia dell’assunzione della Presidenza sammarinese del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa è stato realizzato il Convegno “Migrazioni e sviluppo”, organizzato dal Museo dell’Emigrante – Centro Studi Permanente sull’Emigrazione, con il patrocinio del Segretario Generale del Consiglio d’Europa, che ha inteso fornire un contributo di analisi al tema nel più ampio contesto del dialogo interculturale, tentando di proporre specifiche soluzioni allo stesso.
78. Non va dimenticato, infine, che l’intero semestre di Presidenza sammarinese del Comitato dei Ministri – caratterizzato, fra le sue principali priorità, dalla promozione del dialogo interculturale e interreligioso – è servito anche a sensibilizzare l’intera opinione pubblica circa il tema dell’importanza del rispetto degli altri e del dialogo interculturale.
f) Orientamento sessuale
79. II divieto di discriminazione fondata sull’appartenenza della persona ad un determinato sesso è sancito dalla Dichiarazione dei diritti nel testo novellato dalla Legge 19 settembre 2000 n. 95, la quale, riformando l’articolo 4, ha esplicitamente introdotto il sesso quale possibile fattore di discriminazione. La medesima Dichiarazione dei diritti esclude altresì i comportamenti discriminatori posti in essere nei confronti di un soggetto in ragione del proprio orientamento sessuale atteso che quest’ultimo fattore rientra nella locuzione “condizioni personali” inserita nello stesso articolo 4. Con tale espressione, che configura una norma di chiusura del principio di uguaglianza sancito dall’articolo 4, il legislatore ha inteso riconoscere l’illegittimità di ogni comportamento discriminatorio fondato su condizioni e qualità attinenti alla persona.
80. Conferma di quanto sopra detto si rinviene nella già citata Legge 28 aprile 2008 n.66 la quale, integrando le disposizioni del vigente Codice Penale, ha introdotto l’art. 179 bis che punisce, tra gli altri fattori di discriminazione, chiunque incita a commettere o commette atti di discriminazione legati all’orientamento sessuale, prevedendo per tale reato la perseguibilità d’ufficio. Tale legge configura quale circostanza aggravante la commissione di un reato per finalità legate, tra le altre aggravanti, all’orientamento sessuale.
81. San Marino, nel dicembre 2008, ha sottoscritto, assieme ad altri 65 Stati appartenenti a tutti i gruppi regionali, la Dichiarazione dell’Assemblea Generale contro le violazioni basate sull’orientamento sessuale e l’identità di genere.
2. Diritto alla vita, divieto di schiavitù e di tortura
82. Nella legislazione sammarinese, il diritto alla vita riceve tutela da una molteplicità di norme. L’art.5 della Dichiarazione dei diritti sancisce l’inviolabilità dei diritti della persona umana, attribuendo pertanto agli stessi una posizione prioritaria rispetto agli altri diritti riconosciuti nella medesima carta costituzionale. Il diritto alla vita nel Codice Penale trova tutela sia con riferimento alla persona già nata (attraverso il reato di omicidio e lesione, nella forma dolosa e colposa, l’infanticidio per motivi d’onore o di pietà, l’istigazione o aiuto al suicidio, le percosse) sia anche al nascituro (il reato di aborto).
83. La Repubblica di San Marino è stato il primo Paese in Europa, ed il terzo nel mondo, ad abolire la pena di morte. Tale pena è stata abolita definitivamente nel 1865, ma la sua ultima applicazione risale al 1648. Nel 1865, il legislatore sammarinese, riconoscendogli il carattere dell’intangibilità, ha posto al di sopra della potestà punitiva dello Stato il bene primario della vita umana escludendo la pena capitale dal novero delle sanzioni penali. Il vigente Codice Penale sammarinese non contempla neppure la prigionia a vita in quanto priva di ogni speranza di restituzione alla libertà e di reinserimento sociale del condannato e, perciò, contraria alla finalità rieducativa di cui all’articolo 15 della Dichiarazione dei diritti.
84. In tema di pena di morte, San Marino è parte al Secondo Protocollo Opzionale al Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, volto ad abolire la pena di morte, e ai principali strumenti regionali in materia del Consiglio d’Europa, i Protocolli n.6 e n.13 alla CEDU.
85. La schiavitù e la tratta degli schiavi sono proibite dal Codice Penale, che riconosce come reato la riduzione in schiavitù ed il commercio o il traffico di schiavi. Inoltre, sono punite altre forme di riduzione in schiavitù quali il sequestro di persona, la violazione della libertà sessuale, gli atti di libidine su minori o incapaci consenzienti, la molestia sessuale, il sequestro di persone ai fini di libidine e la corruzione di minori. Tali disposizioni sono state ulteriormente integrate dalla Legge 30 aprile 2002 n. 61, relativa alla repressione dello sfruttamento sessuale dei minori. San Marino ha ratificato la Convenzione Supplementare relativa all’abolizione della schiavitù, della tratta degli schiavi e delle istituzioni e pratiche analoghe alla schiavitù, nonché le Convenzioni OIL n.29 sul lavoro forzato, n.105 sulla sua abolizione e n.182 sulle peggiori forme di lavoro minorile.
86. In merito alle nuove forme di schiavitù, San Marino, non disponendo di frontiere esterne ed essendo un enclave all’interno del territorio italiano, sebbene non possa ritenersi immune dall’influenza esercitata dai movimenti migratori, non è toccata dal fenomeno dell’immigrazione clandestina e da quello del traffico di esseri umani. Solo in rarissimi casi i soggetti coinvolti raggiungono il Paese eludendo i controlli nei principali luoghi di approdo italiani e le precise disposizioni di Schengen.
87. Anche al fine di affrontare efficacemente tali fenomeni, lo Stato organizza corsi di formazione sul rispetto e la tutela dei diritti umani per magistrati, avvocati, nonché per tutte le forze di polizia sammarinesi.
88. In territorio non si sono mai registrati casi di denunce di tortura o maltrattamenti, e in nessun momento si è segnalata l’esistenza di luoghi di detenzione segreti. L’articolo 15 della Dichiarazione dei diritti, dopo aver garantito la tutela giurisdizionale dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi davanti agli organi della giurisdizione ordinaria, amministrativa e dinanzi al Collegio Garante della Costituzionalità delle norme, ed affermato il diritto di difesa in ogni fase e grado del procedimento giudiziario, ammette quale sistema punitivo solo quello costituito da pene umane e rieducative applicate da un giudice precostituito per legge.
89. San Marino ha ratificato nel 1989 la CEDU, i cui articoli 3 e 4 escludono categoricamente l’assoggettamento a tortura, schiavitù, trattamenti disumani e degradanti. E’ altresì parte alla Convenzione Europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti disumani e degradanti. In tre diverse occasioni, una delegazione del Comitato per la Prevenzione e la Tortura (CPT) del Consiglio d’Europa ha visitato San Marino, ricevendo la più ampia cooperazione da parte della Autorità sammarinesi. Nel novembre del 2006, San Marino è divenuto Stato parte alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti (CAT).
90. Infine, il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e assicurare il rispetto della dignità del detenuto. Deve essere improntato ad assoluta imparzialità, ovvero senza discriminazioni in ordine a nazionalità, razza, condizioni economiche e sociali, opinioni politiche e credenze religiose ed essere finalizzato al reinserimento sociale del detenuto e deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto.
3. Amministrazione della giustizia e diritto ad un giusto processo
91. Secondo il diritto sammarinese, ogni individuo gode di capacità giuridica, ovvero è titolare di diritti e doveri. Tale capacità si acquista al momento della nascita e perdura fino alla morte dell’individuo.
92. La libertà personale è riconosciuta espressamente dall’Articolo 6 della Dichiarazione dei diritti e costituisce il presupposto logico e giuridico di tutte le libertà enunciate nella stessa Dichiarazione. Tale articolo conferisce al potere legislativo, attraverso una riserva legale specifica, il compito di determinare i termini e le circostanze per cui si possa legittimamente limitare la libertà personale.
93. Nel sistema legale sammarinese, le restrizioni alla libertà personale sono misure cautelari che comportano detenzione in carcere o in luogo di cura, gli arresti domiciliari, l’obbligo o il divieto di soggiorno nel territorio della Repubblica o in una parte di esso, il divieto di espatrio. Le misure cautelari sono generalmente regolate dai principi di legalità, assoluta necessità e proporzionalità della misura al reato commesso.
94. Nessuno può essere sottoposto a misure di coercizione personale in assenza di adeguati elementi probatori che facciano ritenere l’imputato responsabile dei fatti per cui si procede, e che tali fatti costituiscano un reato per cui la legge prevede l’adozione di tali misure. Le misure di coercizione sono disposte dall’Autorità giudiziaria che procede solo se vi sia pericolo di inquinamento delle prove o di fuga dell’imputato o vi siano esigenze di tutela della comunità.
95. Tra le esigenze di ordine pubblico che, in particolari circostanze, possono comportare restrizioni alla libertà personale vi sono il fermo ed il trattenimento da parte della Polizia Giudiziaria.
96. L’adozione di una di queste misure cautelari deve rispettare totalmente il diritto dell’imputato ad essere assistito da un avvocato da lui nominato o, altrimenti, da un avvocato d’ufficio.
97. Limitazioni e restrizioni al godimento dei diritti civili e politici sono ammesse solo in base alla legge e conseguono in particolare ad eventuali provvedimenti di interdizione o inabilitazione o alla condanna all’interdizione dai pubblici uffici o dai diritti politici nonché all’apertura della procedura del giudiziale concorso fra i creditori.
98. L’art. 15 garantisce la tutela giurisdizionale dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi davanti agli organi della giurisdizione ordinaria, amministrativa e dinanzi al Collegio Garante della costituzionalità delle norme. Lo stesso articolo stabilisce che il diritto di difesa debba essere tutelato in ogni fase del procedimento giudiziario e che l’imputato non venga considerato colpevole fino alla sentenza definitiva di condanna. In particolare, al secondo e terzo comma, tale articolo tutela il diritto di difesa in ogni grado del procedimento nonché quello di speditezza ed economicità, pubblicità ed indipendenza dei giudizi.
99. La Legge sul “giusto processo” (Legge 17 giugno 2008 n. 93), che ha innovato sensibilmente il precedente regime nell’attesa della riforma globale del Codice Penale, ispirandosi all’esigenza di assicurare, sin dall’avvio del procedimento e dunque già durante le indagini preliminari, il rispetto dei principi fondamentali di tutela della persona quali il diritto alla pubblicità ovvero a conoscere del fatto da parte della persona indagata e, nel caso di non archiviazione, da colui che è divenuto prevenuto (imputato), ed i conseguenti principi del contraddittorio e della difesa.
100. La medesima legge, all’articolo 6, richiamando l’articolo 15 terzo comma della Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi Fondamentali dell’Ordinamento Sammarinese, stabilisce la speditezza dei processi penali sia in fase istruttoria che dibattimentale con pubblicazione del processo e deposito della sentenza nei termini di legge. Un eventuale ritardo nello svolgere tali funzioni può comportare in capo al magistrato l’addebito di responsabilità civile nel caso ricorrano anche le condizioni previste dalla Legge Costituzionale 30 ottobre 2003 n. 144.
4. Libertà di movimento, di residenza e diritto d’asilo
101. I diritti di dimora e di espatrio comprendono la libertà di movimento sull’intero territorio nazionale, la libertà di fissare la propria residenza in qualsiasi parte del territorio nazionale, la libertà di espatriare, sia temporaneamente che definitivamente, e di entrare nuovamente nel territorio nazionale.
102. Il diritto di dimora è limitato dalle disposizioni riguardanti il soggiorno di cittadini stranieri nel territorio della Repubblica. Il cittadino straniero può entrare e circolare liberamente all’interno del territorio nazionale; tuttavia, per coloro che desiderano soggiornare nella Repubblica, è necessario che siano in possesso di un permesso di soggiorno, ai sensi di quanto previsto dalla legge.
103. La Legge n. 95 del 4 settembre 1997 e i successivi regolamenti attuativi hanno emendato le disposizioni vigenti in passato per la concessione dei permessi di soggiorno e delle residenze ai cittadini non sammarinesi. I permessi di soggiorno, di diverse tipologie, sono rilasciati, oltre che per motivi turistici, qualora vi siano particolari condizioni, quali ragioni di studio, lavoro, cure o assistenza medica, esercizio di ministero religioso, specifici motivi familiari espressamente indicati.
104. La residenza è concessa qualora i cittadini stranieri siano in possesso di un permesso di soggiorno ordinario o speciale da almeno cinque anni, purché la dimora in Repubblica non abbia subito interruzioni ed il richiedente non sia coinvolto in procedimenti penali per gravi reati, non sia stato condannato precedentemente e non vi siano importanti ragioni di ordine pubblico che ostino a tale concessione. I coniugi stranieri di cittadini sammarinesi hanno diritto alla residenza d’ufficio, a seguito di richiesta presentata presso i competenti uffici.
105. Benché la Repubblica di San Marino abbia una lunga tradizione di ospitalità e di asilo, come recita l’articolo 1 della Dichiarazione dei diritti, la pratica dell’asilo politico non è regolamentata per legge, essendo competenza del Congresso di Stato, dopo un’attenta valutazione caso per caso, decidere se concedere o meno un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie. Nel corso degli ultimi anni, in alcuni casi il Congresso di Stato ha rilasciato permessi di questo genere.
5. Diritto alla cittadinanza
106. La Legge n. 114 del 30 novembre 2000 “Legge sulla cittadinanza” e successive modifiche, in particolare la Legge 17 giugno 2004 n. 84, ha sancito che sono cittadini sammarinesi per origine i figli di genitori entrambi sammarinesi, i figli di genitore sammarinese se l’altro è ignoto o apolide, gli adottati da cittadino sammarinese, i nati in territorio sammarinese se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, i figli di cui un solo genitore sia cittadino sammarinese a condizione che, entro dodici mesi dal raggiungimento della maggiore età, dichiarino di voler mantenere la cittadinanza da questo trasmessa.
107. La cittadinanza viene concessa per naturalizzazione, a seguito di provvedimento legislativo straordinario, a chi dimostri di risiedere o dimorare continuativamente in Repubblica da almeno 30 anni. Il termine di 30 anni è dimezzato nel caso di cittadino straniero coniugato con cittadino sammarinese, che deve aver risieduto continuativamente in Repubblica per almeno 15 anni. La legge prevede, inoltre, che la naturalizzazione si estenda, da subito, ai figli minorenni di genitori entrambi naturalizzati ovvero ai figli di padre naturalizzato, se la madre è già cittadina sammarinese. Qualora la cittadinanza per naturalizzazione sia acquisita da uno solo dei genitori, rimanendo l’altro cittadino straniero, essa si estenderà al figlio minorenne al raggiungimento della maggiore età purché residente in territorio.
6. Diritto ad una famiglia
108. San Marino riconosce grande importanza all’istituto familiare, inteso come unione fra un uomo e una donna che comprende i figli nati o adottati durante il matrimonio e ritenuto nucleo fondante la società.
109. La Legge n. 49 del 26 aprile 1986 sul Diritto di Famiglia, nel disciplinare i requisiti soggettivi richiesti in capo ai coniugi, dispone che non possa contrarre matrimonio né un minore, salvo che abbia già compiuto sedici anni ed abbia ottenuto per gravissimi motivi l’autorizzazione del Giudice Tutelare, né un interdetto o colui nei confronti del quale sia pendente il giudizio di interdizione.
110. Ai sensi dell’articolo 28 della legge di riforma del diritto di famiglia, dal matrimonio derivano uguali diritti e doveri per entrambi i coniugi, fra cui in particolare l’obbligo reciproco al rispetto, all’assistenza morale e materiale, alla coabitazione, alla fedeltà e collaborazione nell’interesse della famiglia. Entrambi i coniugi hanno diritto di svolgere un’attività lavorativa al di fuori dell’ambito familiare e hanno altresì l’obbligo di contribuire, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e capacità, al lavoro casalingo ed ai bisogni della famiglia.
111. Numerosi sono gli incentivi e gli aiuti di carattere finanziario, previsti dalla legislazione sammarinese in materia sociale per sostenere la famiglia. Tali disposizioni tutelano anche, attraverso l’erogazione di prestiti agevolati, il diritto all’alloggio per tutti i soggetti che versano in difficili condizioni economiche e sociali.
7. Libertà di pensiero, di coscienza, di religione, di opinione e di espressione
112. La libertà di pensiero, di cui all’articolo 6 della Dichiarazione, consente ad ogni individuo di manifestare il proprio pensiero e di farne propaganda con qualunque mezzo (parola, stampa, immagini, radiofonia, manifesti, ecc.). Tale libertà comprende il diritto di informazione e cronaca, il diritto di giudizio e critica ed il diritto di propaganda.
113. Ai sensi dell’articolo 6 della Dichiarazione, la libertà di pensiero può essere soggetta a restrizioni solo per motivi di interesse pubblico, per tutelare i diritti della personalità o altri interessi parimenti garantiti dalla Dichiarazione.
114. La libertà di religione e di culto, libertà sia individuali che collettive, di professare o non professare una determinata fede religiosa, trovano nell’ordinamento giuridico sammarinese pieno riconoscimento e legittimazione nell’articolo 6 della Dichiarazione dei diritti nonché nell’articolo 9 della CEDU, che come si è precisato sopra costituisce parte integrante dell’ordinamento sammarinese.
115. Durante il Semestre di Presidenza sammarinese del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa è stato inaugurato, a San Marino, un luogo destinato alla meditazione e alla preghiera personali, a disposizione di qualsiasi tipo di fede religiosa.
8. Libertà di riunione e di associazione
116. La libertà di riunione, garantita dall’articolo 6 della Dichiarazione, consiste nella facoltà di darsi convegno, temporaneamente e volontariamente, in un luogo determinato ed in seguito a preventivo accordo tra le parti; la riunione, che può essere pubblica o privata, può avere diversi scopi quali ad esempio motivi di culto, di politica o cultura. Il limite comune a tutte le riunioni è che esse si svolgano pacificamente e che nessuno vi partecipi armato.
117. La libertà di associazione include la libertà di costituire un’associazione, la libertà di aderirvi o non aderirvi e la libertà di recedervi. La libertà di associazione è suscettibile di essere limitata solo dalla legge in casi eccezionali e per gravi motivi di ordine ed interesse pubblico. Le modalità di costituzione dell’associazione sono disciplinate dall’articolo 4 della Legge n. 68 del 13 giugno 1990. Tale articolo prevede che possano costituirsi in associazione non lucrativa per il perseguimento di uno scopo comune più persone, in maggioranza residenti nel territorio, affidando agli accordi fra i consociati la regolamentazione ed il funzionamento dell’associazione stessa. Se l’associazione non lucrativa ha scopi di interesse più vasti di quelli personali dei consociati e uno statuto assimilabile ad una società in nome collettivo, può ottenere il riconoscimento della personalità giuridica dal Tribunale Commissariale.
118. All’art. 8 della Dichiarazione dei diritti è riconosciuta la libertà di associazione sindacale e la Legge 17 febbraio 1961 n.7 prevede che le Organizzazioni ed Unioni Sindacali debbano essere registrate presso il Tribunale Commissariale. La registrazione, cui consegue l’acquisto della personalità giuridica, è subordinata alla verifica della democraticità dell’ordinamento interno dell’organizzazione medesima. Le associazioni sindacali sono libere, i lavoratori possono aderirvi liberamente e possono altresì costituire strutture sindacali aziendali. Il Governo non può interferire in alcun modo nelle attività sindacali indicate. Le confederazioni sindacali hanno pieno diritto di formare federazioni e di aderire ad organizzazioni sindacali internazionali.
119. A San Marino, sono presenti tre Organizzazioni Sindacali legalmente riconosciute, due delle quali hanno aderito alla Confederazione Europea dei Sindacati.
120. Fra le numerose convenzioni internazionali promosse dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro cui San Marino ha aderito si annovera la n. 87 concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale.
9. Diritto di partecipare alla vita politica del Paese
121. La partecipazione dei cittadini alla vita politica del Paese è pienamente assicurata dall’art. 2 della Dichiarazione dei diritti, che sancisce che la sovranità della Repubblica risieda nel popolo, che la esercita nelle forme statutarie della democrazia rappresentativa e mediante gli altri istituti di democrazia diretta. L’elettorato attivo è previsto dall’art. 4 della Dichiarazione dei diritti, che stabilisce il diritto di accesso di tutti i cittadini ai pubblici uffici ed alle cariche elettive.
122. L’art. 7 della Dichiarazione prevede che il suffragio sia universale, segreto e diretto. In base alla Legge elettorale n. 6 del 31 gennaio 1996 e successive modifiche, hanno diritto di voto tutti i cittadini sammarinesi che hanno compiuto 18 anni di età, non siano stati interdetti per infermità mentale e siano in possesso dei diritti politici.
123. Al corpo elettorale compete inoltre il diritto di petizione popolare su questioni di interesse pubblico, di antica origine e regolamentato dalla legge 24 maggio 1995 n. 72: diritto da esercitarsi mediante apposita istanza d’Arengo che viene sottoposta alla votazione del Consiglio Grande e Generale. L’approvazione dell’istanza d’Arengo comporta per il Governo l’impegno di operare conformemente ad essa in modo da realizzare la volontà espressa dal popolo. Con la Legge 28 novembre 1994 n. 101, invece, è stata disciplinata l’iniziativa legislativa popolare.
10. Diritto alla sicurezza sociale
124. Dal 1955 è attivo un sistema obbligatorio pubblico di Sicurezza Sociale, in virtù del quale tutti i residenti beneficiano dell’assistenza sanitaria gratuita. Le prestazioni che non vengono erogate sul territorio sono garantite inviando gratuitamente gli assistiti in strutture estere. La totalità della popolazione ha accesso a personale qualificato per la cura di malattie e ferite comuni, con fornitura gratuita dei medicinali essenziali.
125. Non ci sono gruppi che non godono del diritto alla sicurezza sociale. Vi sono tuttavia gruppi di popolazione che sono oggetto di particolare interesse da parte del Governo, in quanto sono considerati particolarmente vulnerabili o comunque più bisognosi di cure. In particolare, negli Indirizzi Generali per il Piano Sanitario e Socio-Sanitario approvati nel 2005 sono presenti direttive specifiche riguardanti i bambini, i giovani e gli adolescenti, gli anziani, i disabili e i malati cronici. Tutti i bambini possono beneficiare di personale qualificato per la loro cura. Esiste infatti un Servizio Pediatrico a cui ha accesso tutta la popolazione residente in età compresa tra 0 e 14 anni. Tutte le donne gravide hanno accesso a personale qualificato durante il periodo della gravidanza e durante il parto. Il parto avviene all’interno delle strutture sanitarie. Negli ultimi dieci anni non si sono verificati casi di mortalità materna prima o dopo il parto.
126. Nel 2004 è stato istituito un organismo (Authority Sanitaria e Socio-Sanitaria) che ha il compito di fornire il supporto tecnico agli organismi governativi in materia di programmazione sanitaria e socio-sanitaria. A partire dal 2005 l’Authority ha il compito di sviluppare il Piano Sanitario e Socio-Sanitario nazionale, all’interno del quale è descritto il profilo di salute del nostro paese, vengono delineati i bisogni di salute, vengono esplicitati gli obiettivi di salute e vengono indicate le azioni da intraprendere per raggiungerli.
127. A San Marino sono elargite agli aventi diritto le seguenti prestazioni di sicurezza sociale:
– assistenza medica gratuita;
– sussidi di malattia: i lavoratori dipendenti ed autonomi in malattia ricevono una indennità economica temporanea di malattia che varia dall’86% al 100% della retribuzione. Il finanziamento avviene mediante contributi a carico del datore di lavoro per i dipendenti e a carico del lavoratore autonomo stesso nel secondo caso;
– sussidi di maternità: indennità di maternità pari al 100% della retribuzione per 150 giorni; diritto di assentarsi dal lavoro per un periodo massimo di aspettativa di 16 mesi; corresponsione di una indennità pari al 30% della retribuzione netta giornaliera fino al raggiungimento dell’anno di vita del bambino e del 20% per il restante periodo qualora il bambino non usufruisca del servizio di asilo-nido; diritto di assentarsi dal lavoro per due ore giornaliere per l’allattamento entro il primo anno di vita del bambino; diritto di mantenimento del posto di impiego e possibilità di trasformare il rapporto di lavoro a part-time. Le disposizioni sopra enunciate si applicano altresì alle madri lavoratrici iscritte alle liste di mobilità. Il diritto all’aspettativa post-partum spetta anche al padre lavoratore, in alternativa alla madre;
– sussidi di anzianità: a seguito della riforma del sistema pensionistico del 2005, la pensione spetta a tutti lavoratori al compimento del 65° anno di età e con un minimo di 20 anni di contribuzione. I contributi per i lavoratori dipendenti sono in parte a carico del datore di lavoro ed in parte a carico del lavoratore;
– sussidi di invalidità: è previsto un assegno di accompagnamento volto a garantire al disabile o all’anziano un reddito minimo mensile. Il finanziamento è a carico della fiscalità generale;
– sussidi al coniuge superstite: il coniuge ed i figli superstiti fino alla maggior età o, in altre determinate condizioni, fino a 26 anni, ricevono una pensione di reversibilità;
– sussidi per incidenti sul lavoro: in caso di invalidità temporanea è prevista l’erogazione dell’indennità di malattia pari al 100% della retribuzione; in caso di invalidità permanente e di riduzione di almeno il 15% della capacità lavorativa è prevista l’erogazione di un’indennità vitalizia;
– assegni familiari: l’erogazione degli assegni familiari per i nuclei familiari con figli a carico è regolata dal Decreto n. 15 del 26 aprile 1976 e ne usufruiscono i lavoratori dipendenti, gli agricoltori, i pensionati e gli artigiani;
– sussidi di disoccupazione: v. capitolo successivo.
11. Diritto al lavoro
128. L’art. 9 della Dichiarazione dei Diritti sancisce che il lavoro è diritto e dovere di ogni cittadino e che sono assicurate al lavoratore l’equa retribuzione, le ferie, il riposo settimanale ed il diritto di sciopero.
129. Gli ultimi vent’anni sono stati caratterizzati da un’apprezzabile ed ininterrotta crescita dell’occupazione, ma negli ultimi mesi si stanno manifestando i primi effetti della crisi economica mondiale anche sul tessuto produttivo sammarinese e ci si attende un aumento della disoccupazione, la quale al mese di giugno 2009 risultava pari al 3,67%. Al momento, il tasso di occupazione totale è pari al 102.20%, mentre il tasso di occupazione interno è pari al 71,28%. Nella considerazione dei due tassi incide in modo determinante la presenza di circa 6.600 transfrontalieri.
130. Le attività preordinate a garantire la collocabilità dei soggetti disponibili e in cerca di occupazione sono esercitate dall’Ufficio del Lavoro, un ufficio pubblico ed accessibile ad ogni categoria di lavoratore. Qualsiasi altra attività di mediazione, anche a titolo gratuito e comunque organizzata, è vietata. Recentemente sono stati attivati anche nuovi servizi per l’impiego, quali l’orientamento ed il servizio informativo, nonché una serie di nuovi incentivi all’occupazione e alla formazione, realizzati attraverso nuove tipologie contrattuali a contenuto formativo, finalizzate all’assunzione di giovani, soprattutto diplomati e laureati. Particolare attenzione è stata rivolta all’inserimento e reinserimento lavorativo di particolari categorie di lavoratori maggiormente a rischio di esclusione sociale, quali disoccupati e inoccupati di lunga durata, donne in reinserimento lavorativo e uomini e donne maggiori di 50 anni, attraverso la creazione di una tipologia contrattuale specifica, con esenzione contributiva. Grazie a tali interventi, fino ad oggi il sistema è sempre riuscito a ricollocare in tempi ragionevoli tutti i disoccupati e gli inoccupati di lunga durata.
131. La determinazione dei salari si attua attraverso la contrattazione collettiva. La Legge 17 febbraio 1961 n. 7 “Legge per la tutela del lavoro e dei lavoratori” stabilisce che il contratto di lavoro viene collettivamente stipulato tra i sindacati registrati dei prestatori di lavoro ed i sindacati registrati dei datori di lavoro ed ha efficacia erga omnes, ovverosia ha efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali esso si riferisce.
132. Non esistono categorie di lavoratori che siano escluse dal godimento dei diritti quali le ferie periodiche retribuite, il riposo, la remunerazione dei giorni festivi ed una ragionevole limitazione delle ore di lavoro. Anzi nel tempo, grazie proprio ai buoni livelli di collaborazione esistenti fra le parti, si è assistito ad un continuo miglioramento e innalzamento dei diritti e delle tutele dei lavoratori.
133. Il sistema di ammortizzatori sociali prevede i seguenti interventi: la cassa integrazione guadagni per i lavoratori dipendenti temporaneamente sospesi o a orario ridotto, per contrazione o sospensione dell’attività produttiva, finanziata congiuntamente dal datore di lavoro e dallo Stato; l’indennità economica speciale, a favore di tutti i lavoratori dipendenti disoccupati a causa di cessazione dell’attività aziendale, anch’essa finanziata congiuntamente dal datore di lavoro e dallo Stato; il sussidio di disoccupazione a carico del datore di lavoro, del lavoratore e dello Stato.
12. Diritto ad un tenore di vita adeguato
134. L’aspettativa di vita a San Marino è molto alta: 78,57 anni per gli uomini e 84,95 anni per le donne. Il tasso di natalità è di 10,6 nuovi nati su 1000 abitanti e il tasso di mortalità è di 6,9 morti su 1000 abitanti (periodo 2004-2006).
135. Nel nostro Paese il problema della fame e della malnutrizione possono considerarsi completamente superati. Le eventuali famiglie indigenti presenti sul territorio sono assistite dai servizi pubblici integrati da associazioni di volontariato. Per sostenere le famiglie in condizioni di particolari difficoltà economiche, lo Stato ha istituito nel 2006 il Certificato di Credito Sociale, destinato a soggetti in condizioni socialmente svantaggiate su base familiare, che contiene un valore spendibile per acquisire servizi pubblici o convenzionati, per integrare o sostituire il pagamento di utenze, imposte, tasse, rette, medicinali, protesi, cure e assistenza in genere. Questo intervento si indirizza in particolare nei confronti di famiglie monoreddito con figli minori a carico, situazioni gravate dai costi per l’assistenza alle persone anziane o ai disabili o costituite da soli pensionati.
136. Il diritto ad un adeguato alloggio è garantito dal Decreto n. 42 del 26 marzo 2003 “Testo Unico e di Riforma delle disposizioni in materia di edilizia sovvenzionata”, che prevede la fornitura di un’abitazione a persone singole o nuclei familiari che versano in reali e comprovate situazioni di fabbisogno abitativo. Inoltre, lo Stato concede prestiti agevolati alle giovani coppie o a singole persone fisiche non in cooperativa che intendano acquistare o ristrutturare un’abitazione. La definizione del fabbisogno di residenze, insediamenti produttivi, commerciali e di servizi è regolata dal Piano Regolatore Generale, che indica la quantità di immobili necessari per la realizzazione della restante quota di nuovi insediamenti e valuta l’impatto ambientale sul territorio delle opere da esso previste.
13. Diritto di prendere parte alla vita culturale
137. La partecipazione alla vita culturale è garantita a tutti, senza alcuna restrizione, da parte dello Stato. Nonostante la Dichiarazione dei Diritti non contenga uno specifico articolo in tal senso, il diritto di ognuno di partecipare alla vita e al progresso culturale deve ritenersi derivare dall’art. 6 della stessa Dichiarazione, il quale garantisce la libertà dell’arte, della scienza e dell’insegnamento, che a tale diritto sono strettamente connesse.
138. Le misure intraprese per diffondere e promuovere la coscienza culturale della cittadinanza e, più in particolare, dei giovani, si esplicano sia attraverso iniziative sul territorio sia attraverso la partecipazione ad incontri ed eventi organizzati nel contesto delle organizzazioni internazionali. La Legge quadro 30 luglio 2007 n.91 per l’attivazione di politiche a favore dei giovani riconosce il ruolo specifico dei giovani nei processi di sviluppo del Paese e promuove politiche per lo sviluppo della loro autodeterminazione e partecipazione sul piano culturale e sociale.
139. A partire dal 2007, è stata inoltre attivata la Summer School – Teatro ed Educazione alla Cittadinanza – che intende sviluppare una riflessione sul teatro civile come strumento per educare alla cittadinanza attiva. La Summer School è stata capace di innestarsi sul territorio costituendo un importante momento di aggregazione culturale proprio intorno al tema dell’esercizio della cittadinanza attiva.
IV. CONCLUSIONI
A. Contributo della società civile
140. Nel processo di preparazione del rapporto nazionale, il Governo ha coinvolto la società civile attraverso le Associazioni e Cooperative Culturali sammarinesi che, per il tramite della Consulta delle Associazioni e delle Cooperative Culturali (vedi paragrafo 74) o individualmente, sono state invitate dal Dipartimento Affari Esteri a una riunione d’informazione il 2 luglio 2009.
141. Durante la riunione, alla quale hanno partecipato i rappresentanti di 30 associazioni, funzionari del Dipartimento Affari Esteri hanno illustrato il meccanismo dell’esame periodico universale e, più in generale, il Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite. E’ stato distribuito materiale informativo e, facendo riferimento al sito Internet dell’OHCHR, sono state spiegate le due vie attraverso le quali le associazioni potevano fornire il loro contributo all’esame di San Marino: inviando segnalazioni direttamente al segretariato UPR, oppure trasmettendo alla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri che preparava il rapporto osservazioni e commenti.
142. Il 9 settembre 2009, a nome di 24 associazioni, il Presidente della Consulta delle Associazioni e delle Cooperative Culturali ha inviato al Segretario di Stato per gli Affari Esteri un documento che segnala alcune “criticità” quanto alla situazione dei diritti umani a San Marino.
143. In sintesi, le associazioni invitano il Governo sammarinese a:
a) adottare una Legge organica sul volontariato civile e sociale;
b) porre più attenzione alle istanze del terzo settore, in particolare per ciò che riguarda il coinvolgimento delle Organizzazioni a livello consultivo;
c) istituire borse di studio e/o altri strumenti per permettere agli studenti più meritevoli di conseguire un’esperienza professionale all’estero;
d) ammodernare la legislazione sammarinese in merito alla formazione professionale richiesta per alcune figure maggiormente a contatto con i bambini, anziani, malati e disabili;
e) prevedere maggiori risorse per l’aggiornamento formativo di figure professionali di alto livello;
f) adottare una normativa sul diritto del paziente, con particolare attenzione alla riservatezza del paziente e della propria patologia;
g) applicare integralmente il Protocollo Opzionale alla Convenzione sui Diritti delle Persone Disabili.
B. Osservazioni conclusive
144. Il mantenimento, sul piano nazionale, di elevati standard di promozione e protezione dei diritti umani fondamentali sanciti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo – alla quale il presente rapporto si ispira – costituisce e dovrà costituire anche in futuro uno degli obiettivi primari della politica della Repubblica di San Marino.
145. San Marino, infatti, è perfettamente consapevole che un elevato grado di promozione e tutela dei diritti umani sul proprio territorio è garanzia per il protrarsi di condizioni di pace e benessere, assenza di criminalità e corruzione, rafforzamento della democrazia e dello Stato di diritto e prevenzione di situazioni di crisi.