Garante per la protezione dei dati personali.
Con riferimento a segnalazioni circa alcune iniziative assunte in ambito scolastico ai fini
dell’organizzazione in presenza e in sicurezza delle attività didattiche, giunte pure allo scrivente Ufficio, il
Garante per la protezione dei dati personali ha recentemente chiarito –
https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/–/docweb–display/docweb/9702160 – l’illegittimità di
qualsivoglia richiesta o comportamento del personale della scuola volto a conoscere, anche indirettamente,
lo stato vaccinale di alunni e rispettivi familiari.
Nello specifico, invitando il Ministero dell’Istruzione a sensibilizzare le Istituzioni scolastiche,
l’Autorità garante, oltre ad evidenziare i rischi per la tutela della riservatezza e i gravi pregiudizi che
possono conseguire dalle iniziative di che trattasi, ha richiamato la necessità di rispetto della normativa
vigente – decreto–legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, con legge 24 settembre 2021,
n. 133 – che, per gli studenti, non prevede peraltro alcun obbligo di possesso e di esibizione della
certificazione verde Covid–19.
Il Garante precisa che le norme vigenti stabiliscono l’impossibilità per le amministrazioni scolastiche
di trattare informazioni relative all’avvenuta o meno vaccinazione, dovendo queste limitarsi a verificare il
mero possesso della certificazione verde Covid–19 richiesta – articolo 9–ter.1, comma 3, decreto–legge 22
aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 – per l’ingresso ai locali
scolastici da parte dei familiari degli studenti e dei soggetti esterni che vi accedono per ragioni di servizio o
di lavoro (es. addetti alle mense, alle pulizie, collaboratori e consulenti esterni, ecc.), senza neppure vantare
titolo a conoscere la condizione alla base del rilascio della certificazione medesima (vaccinazione,
guarigione, tampone con esito negativo).
Relativamente al personale docente e ATA, ci si limita in questa sede a richiamare i contenuti della
nota dell’Amministrazione centrale 9 settembre 2021, prot. n. 953 –
https://www.miur.gov.it/documents/20182/5407202/m_pi.AOODPPR.REGISTRO+UFFICIALE(U).0000953.09
–09–2021.pdf/2a582b45–b49a–34ab–2f4a–f22ac09cb995?t=1631209413865 – in ordine alle modalità di
controllo semplificato della validità della certificazione verde e ad evidenziare che l’articolo 13, comma 8,
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021 – introdotto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 settembre 2021 – chiarisce che tale verifica avviene quotidianamente “prima
dell’accesso del personale interessato nella sede ove presta servizio”.
Al fine di supportare le Istituzioni scolastiche nel complesso, quanto doveroso, equilibrio di tutele
riconosciute a studenti, genitori e personale in servizio, si richiama sugli specifici temi di che trattasi la
disponibilità di FAQ – in continuo aggiornamento – nel sito del Ministero dell’Istruzione, sezione
“#IoTornoaScuola” 2021/2022: https://www.istruzione.it/iotornoascuola/domandeerisposte.html.
Ferma la necessità di contrasto della diffusione del virus SARS–Cov–2 in ambito scolastico e del
rigoroso rispetto delle regole di sicurezza previste dal Protocollo d’intesa sottoscritto a livello nazionale –
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOOGABMI.ATTI+del+Ministro%28R%29.0000021.14–
08–2021.pdf/f2defe64–6a94–2676–f652–7c1ba87d304d?version=1.0&t=1629311928566 – oltreché da quelli
di singola Istituzione scolastica, con i chiarimenti in oggetto, il Garante sollecita dunque la necessità di
contemperare esigenze sanitarie di prevenzione epidemiologica e rispetto dei diritti alla libertà individuale
in merito alla vaccinazione e alla protezione dei dati personali, escludendo qualsivoglia identificabilità dello
stato vaccinale degli studenti e possibili effetti discriminatori sulla vita scolastica e di relazione di coloro che
non possano o non intendano sottoporsi alla vaccinazione.
Ulteriore precisazione che con la presente si offre, riguarda la possibilità di deroga all’utilizzo dei
dispositivi di protezione delle vie respiratorie “per le classi composte da studenti che abbiano tutti
completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione in corso di validità, nonché per le classi
formate da alunni che per ragioni anagrafiche sono escluse dalla campagna vaccinale”, dall’articolo 1,
comma 3, decreto–legge 6 agosto 2021, n. 111 subordinata a specifiche misure attuative. Ovvero, la deroga
all’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di cui al comma 2, lettera a) del
decreto–legge richiamato, deve risultare disciplinata da protocolli e linee guida adottati – ai sensi
dell’articolo 10.bis. decreto–legge 22 aprile 2021, n. 52 – con ordinanza del Ministro della Salute.
Rinnovando la disponibilità dello scrivente Ufficio al fianco delle Istituzioni scolastiche dell’Emilia–Romagna – nota 15 settembre 2021, prot. n. 21564 – si richiama l’attenzione di Dirigenti scolastici e
Coordinatori didattici sulla illegittimità di qualsivoglia iniziativa finalizzata all’acquisizione di informazioni
circa lo stato vaccinale degli studenti e delle loro famiglie e si invita all’adozione di ogni iniziativa utile a
scongiurare pratiche non conformi al dettato normativo da parte del personale in servizio.
Il Vice Direttore Generale
Bruno E. Di Palma
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,
comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993