Regolamento dell’archivio riservato alle intercettazioni – Legge 21.07.09-n.98

Testo Decreto Delegato

Regolamento archivio riservato delle intercettazioni di cui all’art. 13, comma 2 della Legge 21 luglio 2009 n. 98

Art. 1

(Archivio delle intercettazioni)

1. L’archivio riservato delle intercettazioni è collocato in una stanza apposita presso il Tribunale

Unico, chiusa con una serratura di sicurezza e con la possibilità di blocco dall’interno.

2. Le chiavi dell’archivio delle intercettazioni sono consegnate esclusivamente ai Giudici Inquirenti

ed al Cancelliere preposto alla Cancelleria penale. Quest’ultimo può accedere all’archivio solo su

autorizzazione scritta del Giudice Inquirente, del Giudice delle Intercettazioni o del Giudice

competente avanti al quale è trattato il procedimento nelle singole fasi.

3. All’interno del locale sono collocati tre armadi blindati nei quali è riposto il materiale afferente

alle intercettazioni disposte da ciascun Giudice Inquirente. Le chiavi dell’armadio blindato sono

custodite dal Giudice Inquirente al quale è assegnato l’armadio, o, sotto la sua responsabilità, da

personale munito di delega scritta. Le chiavi possono essere consegnate al Cancelliere solo dal

Giudice Inquirente interessato, per necessità del suo ufficio o per l’accesso dei soggetti ai quali è

consentito dalla legge.

4. La permanenza all’interno dell’archivio dei soggetti autorizzati deve avvenire alla presenza

costante del Cancelliere ovvero di personale idoneo delegato dal Giudice Inquirente sotto la sua

responsabilità.

5. La consultazione dei materiali custoditi nell’archivio può avvenire solo all’interno del locale,

salvo che il Giudice non disponga altrimen

con apposito provvedimento, con il quale dovranno

essere dettate le regole necessarie a preservare la riservatezza.

6. Per programmare gli accessi ed evitare che nell’archivio si trovino contemporaneamente soggetti

interessati a diversi procedimenti, i difensori, nell’esercizio dei diritti e delle facoltà riconosciuti

dalla legge, possono accedere all’archivio depositando la richiesta personalmente al Cancelliere

almeno un giorno prima, salve comprovate ragioni d’urgenza.

7. Nel rispetto di quanto stabilito dalla legge, i Giudici possono stabilire modalità particolari di

consultazione che, nel singolo caso concreto, appaiono maggiormente idonee ad assicurare la

riservatezza delle operazioni.

8. Le disposizioni per l’estrazione delle copie dei documenti e dei materiali custoditi nell’archivio altrimenti devono essere indicate di volta in volta dal Giudice con il provvedimento autorizzativo.

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Art. 2

(Registro degli accessi all’archivio riservato)

1. Gli accessi all’archivio delle intercettazioni e agli armadi devono essere annotati in appositi

registri, uno per ciascun Giudice Inquirente.

2. Il registro consta di fogli rilegati, vidimati prima della messa in uso dal Magistrato Dirigente.

Devono essere annotati, in ordine cronologico, la data, l’ora iniziale e finale dell’accesso, i soggetti

presenti, gli eventuali estremi dell’autorizzazione, l’indicazione dettagliata degli atti, supporti e

documenti contenuti nell’archivio che sono stati consultati ed il numero del procedimento penale cui

si riferiscono.

3. Le annotazioni nel registro sono effettuate dal Cancelliere ovvero dal personale delegato dal

Giudice Inquirente che assiste alle operazioni, che vi appongono in chiusura la sottoscrizione

unitamente ai presenti. Il delegato deve indicare nel registro gli estremi del provvedimento di delega.

4. Il registro è custodito nell’armadio blindato assegnato al Giudice Inquirente che ha disposto le

intercettazioni.

Art. 3

(Conservazione della documentazione)

1. I materiali ed i documenti per i quali la legge stabilisce il deposito nell’archivio riservato sono

conservati negli armadi blindati nei modi e nelle forme indicate nell’art. 14, comma 4, della Legge

21 luglio 2009 n. 98. Le custodie devono avere una chiusura di sicurezza; sul lembo di chiusura,

devono essere apposti il sigillo del Tribunale e la sottoscrizione del Giudice Inquirente avanti al

quale pende il procedimento e del Cancelliere.

2. L’apertura della custodia deve essere autorizzata per iscritto dal Giudice. Deve essere redatto

apposito verbale delle operazioni, nel quale devono essere indicati la data, l’ora in cui avviene

l’apertura, gli estremi e le motivazioni contenute nel provvedimento autorizzativo, la constatazione

della integrità del sigillo, e l’ora in cui avviene nuovamente la chiusura dell’involucro; il verbale è

sottoscritto da tutti i presenti. I verbali sono conservati nell’archivio riservato unitamente alla

custodia cui si riferiscono.

Art. 4

(Registro delle intercettazioni)

1. Il registro delle intercettazioni è tenuto direttamente da ciascun Giudice Inquirente e sotto la sua

responsabilità. E’ mantenuto rigorosamente riservato: nessuno vi può accedere ad eccezione dei

soggetti indicati dalla legge nello svolgimento delle attribuzioni di loro competenza.

2. Il registro consta di fogli rilegati, vidimati prima della messa in uso dal Magistrato Dirigente.

3. Le registrazioni sono effettuate in ordine cronologico. Il contenuto del registro è indicato dalla

legge, e le annotazioni sono eseguite direttamente dal Giudice Inquirente, che vi appone la propria

sottoscrizione, e che provvede a sottoporle al Giudice delle Intercettazioni per l’apposizione del

visto di cui all’art. 4, comma 7 della Legge 21 luglio 2009 n. 98.

Art. 5

(Disposizioni finali)

1. Il Cancelliere è tenuto a predisporre i registri delle intercettazioni e degli accessi all’archivio

riservato nel rispetto della legge e del presente regolamento di concerto con i Giudici Inquirenti.

2. I registri devono essere consegnati ai Giudici Inquirenti entro il 31 dicembre 2009.