Rimini. Multe notificate tardi dall’ispettorato del lavoro non si devono pagare

L’ufficio dell’Ispettorato del lavoro di Rimini è da sempre sotto dimensionato rispetto alle necessità richieste dal territorio. La complessità legislativa rende tutto più difficile, ma tra tutti gli intoppi, ci sono i termini assoluti che rendono necessario rispettare scadenze rigide per consegnare le conclusioni alle quali gli ispettori sono giunti durante una ispezione in caso di accertamento di violazioni. Questo è il concetto espresso dal tribunale civile di Rimini, in particolare dal giudice del lavoro  che ha dichiarato la nullità di quattro ingiunzioni di pagamento per un ammontare totale di circa 149mila euro. Queste erano state inflitte a quattro soci di una cooperativa individuati come i responsabili diretti di violazioni in materia di lavoro di alcuni lavoratori di una Rsa di Santarcangelo, tra il 2016 e il 2017. Il giudice ha ravvisato il fatto che i lavoratori interessati avrebbero dovuto ricevere notifica entro 90 giorni, ma invece hanno ricevuto il conto solo sei anni dopo, nel 2022.

I legali hanno presentato il ricorso dopo aver tentato invano di risolvere la questione direttamente con l’Ispettorato del lavoro. La legge prescriveva gli stessi tempi anche per la consegna dei verbali delle violazioni riscontrate, tra le quali il mancato rispetto dei turni di lavoro, la mancata concessione del riposo settimanale e il dichiararle come lavoratrici della struttura. Le violazioni erano state riscontrate dopo tre ispezioni da parte di Ispettorato, INAIL, Carabinieri e Guardia di Finanza. Il tentativo di conciliazione amichevole era stato respinto dall’Ispettorato del lavoro, che aveva dichiarato di essere impegnato in ulteriori verifiche.

In tribunale, le date dei verbali redatti e poi comunicati non hanno potuto essere smentite, quindi il giudice ha dichiarato “meritevoli di accoglimento le opposizioni proposte alle ordinanze d’ingiunzione”. L’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Rimini è stato condannato alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese processuali consistenti nel compenso del difensore liquidati in complessivi 4.600 euro di cui euro 600 a titolo di rimborso spese forfettarie.