E così San Clemente ha vinto e con San Clemente ha vinto il buon senso, ha vinto la tutela della cosa pubblica, ha vinto la buona amministrazione.
I Comuni italiani possono tirare un sospiro di sollievo, nonostante le pretese della G.Paoli Elettroimpianti di Lucca, in Italia è ancora possibile, per gli Enti Locali, utilizzare propri dipendenti per lo svolgimento e l’erogazione di servizi pubblici.
Credo valga la pena fare un brevissimo riassunto di quanto accaduto finora. Il Comune di San Clemente ha espletato, nel 2007, una gara per affidare la gestione e la manutenzione del servizio di “lampade votive” dei propri cimiteri comunali. La gara, regolarmente espletata, è stata vinta dalla ditta G.Paoli Elettroimpianti di Lucca per un tempo di due anni. Scaduto regolarmente il contratto, la Giunta comunale, a fronte delle mutate situazioni interne al proprio organico (dovute alla disponibilità di un dipendente con qualifica di elettricista) decide, con propria deliberazione, di non espletare una nuova gara ma di procedere con una gestione diretta, attraverso il proprio dipendente, del servizio in oggetto. La ditta G.Paoli procede con un ricorso al TAR contestando l’operato del Comune e sostenendo l’obbligatorietà di espletare una gara per poter fornire tale servizio.
Il Tar di Bologna, inopinatamente, accoglie il ricorso della ditta dichiarando nulla la delibera del Comune di San Clemente e sancendo un principio di rilevanza strategica e fondamentale per tutti gli Enti Locali del nostro paese. Enormemente preoccupati per le ricadute che una sentenza di questo tipo poteva avere sull’intero territorio nazionale il Comune di San Clemente decide di ricorrere al Consiglio di Stato al fine di affermare un principio fondamentale per la tutela degli interessi della pubblica amministrazione e quindi di tutti i cittadini.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza 00552/2011 Reg. Prov. Coll, naturalmente ha sancito un concetto ovvio che non lo è stato per il TAR. Così ovvio che non si comprende davvero come la ditta lucchese, nel proprio ricorso al TAR, potesse contestare al Comune di San Clemente non solo un difetto di motivazione e la violazione dei principi del giusto procedimento, ma addirittura il buon andamento della pubblica amministrazione.
Dove fosse la violazione del buon andamento della pubblica amministrazione, vista la corretta decisione del nostro Comune di utilizzare un proprio operaio per lo svolgimento del servizio con evidente risparmio di pubblico denaro, è davvero un mistero.
Naturalmente, come evidenziato dalla sentenza del Consiglio di Stato, non esisteva e non esiste alcun obbligo di affidare ad una ditta terza un servizio se si hanno internamente i numeri e le competenze per poterlo svolgere direttamente.
Nonostante l’esistenza di un principio così evidente, e cioè che l’affidamento diretto e la gestione diretta (in economia) di un servizio sono due concetti chiaramente differenti, siamo stati costretti a spendere tempo e denaro pubblico per sostenere le nostre ragioni, visto che secondo la G.Paoli Elettroimpianti la legge, non facendo alcuna differenza tra i due concetti, ci imponeva comunque una gara pubblica con la finalità di affidare all’esterno il servizio.
Ci dispiace essere stati costretti a difendere tale sacrosanto principio fino al Consiglio di Stato ma, inopinatamente, come detto, il TAR di Bologna ci aveva dato torto in primo grado, evidenziando addirittura come vi fosse un “così chiaro dettato normativo” in tal senso (e quindi a noi contrario); peccato che tale dettato normativo fosse talmente chiaro che il Consiglio di Stato, dando a noi ragione, ha affermato che il TAR dell’Emilia Romagna, (così come evidentemente la ricorrente G.Paoli), “ha ignorato la distinzione tra gestione diretta (sempre praticabile dall’ente locale, soprattutto quando si tratti di attività di modesto impegno finanziario, come nella specie: poche migliaia di euro all’anno) ed affidamento diretto”.
Ma la vittoria della buona amministrazione, tendente al risparmio, laddove possibile del denaro pubblico, è stata davvero completata, riporta infatti ancora il Consiglio di Stato: “nessuna norma obbliga i comuni ad affidare all’esterno determinati servizi (illuminazione pubblica, centri assistenziali, case di accoglienza, case di riposo, case famiglia, assistenza domiciliare per anziani ed handicappati, asili nido, mense scolastiche, scuola-bus, biblioteche, impianti sportivi: tutti servizi che, notoriamente, gran parte dei comuni italiani gestiscono direttamente, senza appaltarli a privati), ove preferiscano amministrarli in via diretta”.
E conclude la sentenza: “appartiene, in realtà, alla dimensione dell’inverosimile immaginare che un comune di non eccessiva grandezza non possa gestire direttamente un servizio come quello dell’illuminazione votiva cimiteriale, esigente solo l’impegno periodico di una persona e la spesa annua di qualche migliaio di euro, laddove l’esborso sarebbe notoriamente ben maggiore solo per potersi procedere a tutte le formalità necessarie per la regolare indizione di una gara pubblica: il che basta ad avanza per togliere fondamento all’impugnata pronuncia semplificata”.
Nonostante questa chiara inverosimiglianza, la decisione di contestare in ogni caso il lavoro della pubblica amministrazione ha comportato un costo di diverse migliaia di euro di denaro pubblico.
Ma questo elemento non offusca certo la grande soddisfazione del Comune di San Clemente ora che, e non ne abbiamo mai dubitato, la piena giustizia e la tutela della cosa pubblica sono stati ripristinati. Resta certamente l’amarezza di fondo nel constatare che, purtroppo, nessuno risarcirà il Comune delle spese sostenute finora per questa causa, in quanto le stesse sono state compensate. Nasce quindi un appello, a futura memoria, a favore del diritto che dovrebbero avere anche gli Enti Locali, e conseguentemente i cittadini, a vedersi risarcire le spese sostenute quando è chiara e netta la vittoria nell’ambito di una causa che, se non definibile temeraria, era comunque completamente errata nell’ interpretazione di un chiarissimo dettato normativo. Tale giudizio sull’interpretazione della norma da parte del Tar di Bologna non è di questa amministrazione comunale ma degli autorevoli giudici del Consiglio di Stato.
Ringraziamo infine, ma non certo per l’ordine di importanza, l’ottimo lavoro dell’avvocato Valeria Mancinelli, del Foro di Ancona, che ha difeso le ragioni della buona amministrazione contro pretese di parte, ora ne abbiamo avuto la conferma giuridica, completamente infondate.
Il Sindaco e l’Amministrazione comunale