San Marino. 1^ puntata. Pedofilia alle scuole medie di Serravalle. La sentenza di condanna di Pierpaolo Ciavatta – Prima parte

Pierpaolo Ciavatta
 Ecco la trascrizione fedele della sentenza di PierPaolo Ciavatta del 5 settembre 2022

REPUBBLICA DI SAN MARINO

TRIBUNALE

In nome di Dio e della Serenissima Repubblica di San Marino, il Giudice decidente in primo grado, Commissario della Legge Simon Luca Morsiani, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale n. 152/RNR/2018

NEI CONFRONTI DI

CIAVATTA Pier Paolo, XXXXX

IMPUTATO

per il misfatto previsto e punito dagli articoli 50, 171 e 178 del codice penale, o in alternativa dagli articoli 50 e 179 del codice penale, perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nella sua qualità di insegnante presso la Scuola Media di Serravalle (RSM), costringeva studentesse minorenni a subire e tollerare atti molesti, meglio di seguito descritti, durante le lezioni di educazione tecnica.

In particolare:

  • mentre una studentessa della classe xxx si recava alla cattedra per chiedere all’insegnante chiarimenti sul disegno tecnico, le forniva indicazioni parlandole all’orecchio e, dopo aver notato che sbagliava un tratto, le dava un morso all’orecchio;

  • faceva sedere un’altra studentessa della classe xxx alla cattedra per indicazioni, sulla sua sedia afferrandole per i fianchi e, a spiegazione ultimata, le metteva le mani sotto le ascelle per farla alzare, nel gesto toccandole il seno;

  • nel mostrare a una studentessa della classe xxx come utilizzare le squadre, faceva sedere la ragazza sulla sedia della sua cattedra, si posizionava alle sue spalle e le mostrava come movimentare correttamente le squadre infilando le mani sotto le braccia della giovane e procedeva, in tale frangente, a sfilare una mano ed a toccarle il seno, poi rimetteva entrambe le mani sulle squadre.

Fatti accaduti a San Marino, fino a data antecedente prossima al 25 gennaio 2018.


Nota redazionale: I nomi e ogni riferimento che possa portare all’identificazione dei minori coinvolti sono stati omessi a tutela della loro privacy, come previsto dalla legge.


 –Decreto di citazione a giudizio n.48/2019, emesso il 21.5.2019 dal Giudice inquirente, Commissario della Legge Antonella Volpinari – Parte civile costituita nel Giudizio (arti 1,7 e 8 c.p.p.) Authorithy per le Pari Opportunita?, con l’assistenza. dell’Avvocatura dello Stato

OGGETTO E PROCEDIMENTO

Le indagini – Il procedimento veniva iscritto a carico di CIAVATTA il 19.3.2018.

Qualche giorno prima era pervenuta alla Cancelleria penale una segnalazione, disposta dal Giudice titolare del procedimento di volontaria giurisdizione n. 18/2018, ai sensi degli arti. 12, 16 e 19 u.c., 1. 97/2008, ritenendo la penale rilevanza delle circostanze descritte nella relazione inviata al Servizio Minori il 1.2.2018 (all. 4), a firma del Dirigente scolastico, gia? inoltrata direttamente al Commissario della Legge il 2.2.2018 (aff. 3).

La segnalazione aveva ad oggetto comportamenti, ritenuti inadeguati, tenuti dal Prof. Pierpaolo CIAVATTA, segnalati dagli studenti della Scuola Media di Serravalle al Preside dell’Istituto.

Ad effetto del decreto del Commissario della Legge (aff. 8), veniva dunque aperto un procedimento penale per violazione della liberta? personale (Art. 171 c.p., comma secondo).

Le indagini venivano avviate in regime di segretezza (Art. 5, L. 93/2008).

Alcune studentesse venivano esaminate sui fatti: (elenco studentesse ndr), nel caso delle studentesse minori, le testimonianze venivano acquisite mediante audizioni protette (interamente audio/video registrate); venivano altresi? sentiti alcuni genitori, (elenco) infine era esaminato il dirigente scolastico, dott. Ezio Righi (20.6.2018, aff. 83).

L’11.3.2019 (aff 90), revocata la secretazione ancora in essere, veniva inoltrata la comunicazione giudiziaria.

L’interrogatorio del prevenuto si teneva il 15.4.2019 (aff 100).

Il 21.5.2019 (aff 119) veniva emesso il decreto di citazione a giudizio.

 

IL PROCESSO.

L’udienza dibattimentale veniva fissata per il 20.1.2020. Prima dell’inizio del dibattimento, il Giudice decidente – primo assegnatario – respingeva (aff. 127) l’istanza avanzata dall’avv. XXX, nell’interesse di XXX e della figlia minore XXX, con la quale si chiedeva ammettere la richiesta di costituzione di parte civile già in atti mediante dichiarazione di costituzione del 29.11.2018 (aff. 89): posto che l’Inquirente non avesse ammesso tale richiesta (sicché XXX “non è, ad oggi, parte del presente procedimento”, aff. 127), sulla scorta dell’imputazione non veniva in proposito ravvisata la qualità di persona offesa in capo alla richiedente, né si riteneva che l’istanza di costituzione quale parte civile recasse elementi da cui desumere la sussistenza di danni subiti in relazione a fatti di cui risultavano persone offese minori diversi da XXX (indicata nel decreto di citazione a giudizio quale semplice testimone dei fatti).

Con istanza depositata il 17.1.2020, la Difesa chiedeva frattanto dichiararsi la nullità del decreto di citazione a giudizio (ex art. 229 c.p.p. comma primo lett. c) e comma secondo), a motivo della contestazione alternativa dei misfatti di cui all’art. 171 c.p. ed all’art. 179 c.p., atteso “il tentativo mal riuscito di contemperare entrambi i reati in un’unica condotta…[tale da impedire] all’imputato quale sia la condotta contestata, violando altresì l’art. 4 L. 93/2008…[mancando] una scelta univoca in merito alla fattispecie da applicare al caso concreto…[altresì in violazione della giurisprudenza CEDU che richiede] una informazione precisa e completa delle accuse a carico dell’imputato, e dunque la qualificazione giuridica che la giurisdizione potrebbe considerare nei suoi confronti..condizione fondamentale dell’equità del processo [CEDU, causa Dressich/Italia, n. 25575/04].

All’udienza del 20.1.2020 (aff. 152), il procedimento veniva avviato a porte chiuse. L’imputato era personalmente presente. In primo luogo era ammessa la costituzione in giudizio, ad agire quale parte civile, della richiedente Authority per le Pari Opportunità. Sentite le Parti sulla richiesta (della Difesa) di dichiarare la nullità dell’imputazione, tale istanza veniva rigettata, sul presupposto che “la contestazione in forma alternativa non è vietata, e nel caso concreto, non venne incontro il thema decidendum, né impedisce o ostacola l’esercizio dei diritti difensivi. Al contrario la qualificazione giuridica dei fatti prospettata dall’inquirente in via alternativa assolve la funzione di rendere edotte le parti che il thema devoluto al giudice decidente attiene, oltre che alla sussistenza della responsabilita? penale, anche alla sua sussunzione nell’una e nell’altra fattispecie incriminatrice. Percio? le parti sono avvertite che potranno orientare le loro richieste e le loro argomentazioni tenendo conto anche di quella alternativa. (all.153).


¹“…il Giudice Decidente è chiamato a vagliare la sussistenza dei fatti come indicati nell’imputazione. Non può invece estendere il thema decidendum né attenuarli estendendoli a condotte diverse da quelle contestate, ampliando il novero delle persone offese e dei soggetti danneggiati oltre i limiti dell’imputazione medesima. Ne consegue che questo giudice non potrebbe in nessun caso “riconoscere” a XXX e alla figlia minore il ruolo di persone offese in relazione a fatti non indicati nell’imputazione (o indicati come avvenuti ed danni di persone diverse)”, aff. 127.


La richiesta del Procuratore del Fisco, di esplicitare anche la contestazione del comma secondo, in riferimento all’art. 171 c.p. – non essendo stata tale indicazione esplicitamente evidenziata dall’inquirente veniva decisa superflua dal Giudice decidente, dal momento che “il ruolo di insegnante e? menzionato in modo espresso nell’imputazione dell’ 171 c.p. c richiamato nella sua interezza, sicche? non si rendono necessarie ulteriori modifiche” (Aff 154).

Iniziava poi l’esame dei testimoni (elenco che non pubblichiamo ndr)

Veniva inoltre disposta l’acquisizione, in via istruttoria, del registro informatico delle classi interessate dagli episodi in imputazione (Aff.156 e aff.166).

Il processo era quindi rinviato all’udienza del 28.4.2020. La prevista udienza non veniva tuttavia celebrata (anche in ragione della fase critica dell’emegenza pandemica), sicche? la successiva udienza si teneva il 26.6.2020.

Alla seconda udienza (Aff. 259) si dava atto che la documentazione integrativa non era stata acquisita, mandando alla Cancelleria per un sollecito. Proseguiva l’esame dei testi, con l’escussione dei testi (3 professoresse ndr), rinviando – a data da destinarsi per l’esame delle persone offese.

Interveniva la riassegnazione al nuovo giudice, cui era affidata la prosecuzione del dibattimento.

Alla successiva udienza utile (20.1.2022, aff 327, terza udienza del dibattimento) le Parti erano in primo luogo invitate ad interloquire sulla riassegnazione: non essendovi obiezioni, si intendeva rinnovata l’attivita? dibattimentale avviata e svolta, confermate le determinazioni assunte, con particolare riferimento alle ordinanze ammissive e dispositive dei mezzi di prova – altresi? confermate le decisioni sulle eccezioni formulate in ordine all’imputazione, tenuto conto dei rilievi espressamente risultanti dal verbale di udienza – conosciuti gli atti relativi mediante lettura, disponendo quindi procedersi oltre.

L’istruttoria proseguiva dunque con l’esame dei testi, (elenco che non pubblichiamo). Gli esami dei minori avvenivano con le garanzie di legge (appositamente predisposta una schermatura a tutela dei deponenti, consentito l’accompagnamento di un genitore che ha assistito all’incombente) conformemente alle previsioni di cui all’art. 23, 1. 97/2008 (assicurata, tra l’altro, la presenza e la costante assistenza di un delegato del Servizio Minori, dott.ssa Romina Bronzetti, psicologa). Venivano formulate richieste integrative di prove dichiarative, sulle quali era assunta riserva di provvedere.

Alla quarta udienza dibattimentale (10.3.2022, aff 518) – separatamente provveduto sulle nuove richieste – venivano esaminati gli ulteriori testimoni. (…) Erano quindi sentite le persone offese (…). In tutti i casi dei minori, le testimonianze erano rese in forma protetta, garantita e assistita. Erano ulteriormente sentiti teste (…). In conclusione, raccolta la richiesta istruttoria di acquisire documentazione inerente le verifiche della materia “educazione tecnica”, assunta in proposito riserva a decidere, il processo veniva rinviato al 6.5.2022.

Alla quinta udienza dibattimentale (aff 625), la Difesa rappresentava impedimento (allegando certificazione sanitaria) per l’imputato. Valutato che l’udienza era destinata all’esame di diversi testimoni – alcuni minori, altri maggiorenni – sentite le Parti (in proposito, il Procuratore del Fisco rimarcava che la Difesa avrebbe potuto diligentemente preavvertire dell’impedimento almeno il giorno precedente, per consentire di contronotifi?care almeno i testimoni minori di eta?), si disponeva di procedersi, pur dando atto dell’assenza, limitatamente all’esame dei testi minori (in favore dei quali si ponderava la delicatezza della materia e lo stress generato dalla convocazione in un processo penale, al fine di non aggravare il comprensibile disagio arrecato agli stessi ed alle famiglie), assegnando termine a difesa per eventuali richieste integrative sul punto od eventualmente – la rinnovazione degli esami alla presenza dell’imputato, ove all’esito ritenuto indispensabile, rinviando invece gli ulteriori esami dei testi maggiorenni ed ogni ulteriore attivita? (sotto tale profilo accogliendo l’istanza fondata sull’impedimento). Veniva dunque esaminata unicamente XXX, con rinvio del processo alla nuova udienza del 23.5.2022.

Alla prevista sesta udienza (aff 654) veniva sentita la persona offesa XXXX, nonche? la teste XXX.

La successiva settima udienza veniva celebrata il 25.5.2022 (aff 695): l’udienza veniva dedicata all’esame dell’imputato, che chiedeva di rispondere alle domande (aff 695).

L’ottava udienza, celebrata il 5.9.2022 (Aff 726), concludeva il processo con la decisione pubblicata mediante lettura del dispositivo, previa raccolta delle rispettive

CONCLUSIONI

L’Avv. Alessandra Belardini – Avvocatura di Stao (per la Parte civile costituita), argomenta ritenendo il presupposto della responsabilita? dell’imputato in ordine alle contestazioni, in particolare quanto agli elementi necessari ad integrare entrambe le imputazioni formulate in via alternativa, quindi, essendo il danno patito dall’Authority provato in atti, chiede conseguentemente la condanna al risarcimento per cui indica una provvisionale pari ad euro mille oltre alla rifusione delle spese ed onorari per la? costituzione in giudizio;
il Procuratore del Fisco, Avv. Roberto Cesarini, conclude nel ritenere la penale responsabilita? di Pier Paolo Ciavatta per il reato continuato di cui gli arti 171 e 178 del codice procedura penale, quindi cosi esclusa l’alternativa imputazione, chiede la condanna dell’imputato alla pena della prigionia per due anni e sei mesi oltre all’interdizione per cinque anni con la condanna al pagamento delle spese di giustizia

l’Avv. Antonio Belloni avvia l’arringa difensiva premettendo che la stessa sara? svolta da entrambi i co-difensori, in particolare riportandosi alle eccezioni gia? formulate in ordine alla struttura alternativa del capo di imputazione, subito accompagnando l’esposizione con la produzione di note di udienza;  – l’Avv.ElenaDall’Aglio piu? ampiamente argomentando la difesa dell’imputato, conclude nel chiedere l’assoluzione perche? il fatto non sussiste ovvero per mancanza del necessario elemento soggettivo, in via subordinata chiedendo nel caso di condanna che la pena sia applicata nel minimo di legge riconoscendosi tutte le circostanze attenuanti in ogni caso con l’applicazione dei piu? ampi benefici di legge.

 

Fine parte prima, nella seconda puntata pubblicheremo i motivi della decisione

 

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