San Marino. 199 ter, depositate le motivazioni dei Garanti.

I Giudici delle Legge richiamano la Corte Europea di Diritti dell’Uomo e la Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini.

Conseguenze per i processi che si basano solo sulla mera movimentazione di danaro. Pubblicate le motivazioni con le quali i Garanti hanno dichiarato incostituzionale l’art. 199 ter sull’ingiustificato possesso di valori.

In premessa si ricorda come il reato di riciclaggio a San Marino sia stato introdotto nell’ordinamento sammarinese con la Legge n. 123 del 1998, che ha previsto l’inserimento nel codice penale dell’art. 199 bis portante, appunto, la rubrica “riciclaggio”.

Insomma sono vent’anni che sul Titano e? possibile perseguire questo reato, nonostante i processi per riciclaggio abbiamo subito una forte impennata solo negli ultimi anni. Dopo varie modifiche si e? pervenuti all’assetto attualmente vigente con la Legge 29 luglio 2013 n. 100, che ha ulteriormente modificato il testo dell’art. 199 bis, con l’eliminazione della causa di non punibilita? precedentemente prevista per l’autore del reato presupposto, rendendo quindi perseguibile anche il cosiddetto “autoriciclaggio”; quest’ultimo intervento legislativo ha riguardato anche l’art. 199 ter, in relazione al quale, tuttavia, il legislatore si e? limitato a prevedere una diminuzione della pena edittale, senza intervenire sulla norma incriminatrice.

Secondo quanto rilevano i Giudici della Legge, nel reato in esame la condotta che viene punita e? l’essere “in possesso di denaro, beni o altre utilita? dei quali non sia in grado di giustificare la legittima provenienza”.

Il possesso ingiustificato diventa reato se la condotta viene tenuta da uno dei soggetti che sono stati condannati in via definitiva per uno dei reati elencati nell’art.147 comma 10°. Si crea in tal modo una disparita? evidente di trattamento, basata sulla qualita? del soggetto agente: il problema, come sempre quando si parla di eguaglianza giuridica, e? se la innegabile disparita? di trattamento (o di eguaglianza di trattamento) sia ragionevolmente giustificabile o appaia irragionevole.

Di per se? – aggiungono i Garanti – possedere beni senza giustificare la loro legittima provenienza non produce necessariamente danno o pericolo a carico di nessuno; e? quindi evidente che il legislatore ha creato una fattispecie di reato basata su di una presunzione. Con riferimento ai soggetti che siano stati in precedenza condannati per determinati reati, il legislatore presume, cioe?, che il possesso ingiustificato di utilita? sia frutto di comportamenti illeciti, ovvero sia strumentale rispetto a futuri comportamenti illeciti.

Se questa e? la ratio della norma, ed altra ratio secondo i Garanti non si riesce a immaginare, allora diviene evidente la sua irragionevolezza. Aggiungono i Garanti che l’indiscriminato riferimento a reati presupposto di portata ed offensivita? così eterogenee espone la norma incriminatrice ad essere censurata sotto il profilo della irragionevolezza e della conseguente violazione del principio di uguaglianza.

I Garanti nella loro sentenza richiamano sia la Dichiarazione dei diritti dei cittadini, che la normativa della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, nelle parti in cui si sottolinea la presunzione di innocenza dell’indagato/imputato, nonche? la necessaria eguaglianza di trattamento davanti alla legge. Questo dunque il “consiglio” dei Supremi Giudici: si osserva che, ad esempio, negli ordinamenti di Italia e Germania, dopo l’espunzione dall’ordinamento dei reati di ingiustificato possesso dei valori intervenute a seguito di pronunce della Corte Costituzionale (in Italia), ovvero di riforme legislative (nel 1968 in Germania), i rispettivi legislatori hanno privilegiato l’introduzione di misure preventive finalizzate alla sequestro e alla confisca, che si sono dimostrate particolarmente efficaci al contrasto della criminalita? organizzata ed al terrorismo. Ma quali conseguenze pratiche potrebbe avere questa sentenza? Prendiamo quale esempio un recente procedimento, quello del cosiddetto caso “Pierro”.

Bruno Benito Pierro e Pietro Romano Orlando sono finiti sotto processo perche?, secondo l’ipotesi di accusa, avrebbero riciclato circa 2 milioni e 700mila euro. Circa due milioni provenivano da un bonifico effettuato delle Bahamas riferibile ad una fondazione romana, mentre il resto del denaro era stato depositato direttamente da Pierro. Fatto sta che il processo si e? chiuso con una assoluzione e una condanna.

Assolto Orlando “perche? non consta abbastanza della colpevolezza”. Condannato Pierro a 4 anni e 4 mesi di prigionia, 3mila euro di multa, 1 anno e 2 mesi di interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici. Disposta anche la confisca della somma gia? sequestrata, 2.536.789,77 euro, piu? gli interessi maturati, nonche? la confisca per equivalente di circa 280mila euro. L’avvocato Rossano Fabbri del foro sammarinese, difensore di Pierro, ha gia? preannunciato appello, argomentando: “Non vi e? nel capo di imputazione neppure la parvenza del reato presupposto contestato, limitandosi a parlare di provenienza illecita e fondandosi sulla sola movimentazione del denaro”. Secondo l’avvocato Fabbri non e? applicabile neppure la normativa sull’autoriciclaggio, proprio perche? la norma sull’autoriciclaggio e? del 2013, mentre i reati contestati sono del 2011. Insomma o si dimostra il reato presupposto, oppure in luce della sentenza dei Garanti sul 199 ter non si puo? piu? punire la mera detenzione di danaro, del quale comunque non si riesce a dimostrare la provenienza. Possibile che la stessa sorte del 199 ter debba toccare al 147 che regola le confische, proprio nella parte in cui si ordina la confisca nel caso in cui il colpevole non sia in grado di giustificarne la legittima provenienza. Insomma i processi che di fatto si fondano solo sulla movimentazione di denaro, potrebbero avere in appello una pronuncia a favore degli imputati.

La Tribuna