San Marino. 3^ istanza scarcerazione Podeschi. Avv. Annetta (2^parte): ”rimango stupito quando le illegalità provengono dalla parte pubblica”

Seconda parte:

Annetta nel corso dell’udienza del 14 Agosto ha detto: ‘‘Vado brevemente per temi; quello della

SECRETAZIONE.

Ancora oggi la difesa per il fascicolo per il quale si discute è in secretazione. E questo non è più consentito dalla legge. Nel fascicolo del 2012 vi sono ancora degli atti secretati. Quello del 2014 gli atti sono tutti secretati. Il problema non è la secretazione degli atti, ma la non conoscenza all’indagato dei fatti per esercitare la difesa. L’argomento è ampiamente sviscerato. Norma di riferimento è l’art.6 della Cedu.

Nelle sentenze della Corte Europea si legge: ”secondo la Corte europea, a prescindere dai sistemi e dalle regole interne, ogni procedimento per potersi dire imperniato davanti al giudice non può che implicare per ciascuna delle parti la facoltà di conoscere le osservazioni e gli elementi di prova prodotte dalla controparte nonché di discuterli, e ciò anche nel caso in cui una forma procedurale ne prescinda da una partecipazione personale degli stessi, financhè nella parte cautelare”. Sentenza Cedu 09.05.2003 Papadopoulos contro Grecia, Sentenza Cedu 11.07.2002 Voc contro Turchia, Sentenza Cedu 16.02.2000 Fit contro Regno Unito.

Cosa vuol dire? L’esigenza del rispetto delle regole del contraddittorio quello è! La Cedu prevede il diritto, anche in fase cautelare, di difendersi provando, dice la Cedu, ma se io non conosco gli elementi che sono elevati a prova contro di me io non posso esercitare il diritto alla controprova che è un diritto assoluto riconosciuto dalla Cedu. Qui, oltre alla imparzialità del giudice che non abbiamo mai dubitato, c’è però il problema che al contraddittorio questa vicenda non si è mai potuta estendere! Così come la giurisprudenza richiede. 

Non si può dire come ha detto il Procuratore del Fisco che l’interrogatorio che poi è avvenuto ha qualche efficacia sanante. Questo ordinamento, a differenza di quello italiano, conosce solo nullità assolute e non vi sono nullità relative e nullità intermedie. Ma noi ci siamo attenuti ed abbiamo trattato quelle nullità come se fossero nullità relative, perché abbiamo opposto la circostanza che fossero decorse le 24 ore e che non fosse possibile adempiere al principio del contraddittorio perché non avevamo gli atti da contraddire fin dalla prima occasione che l’abbiamo avuto con il primo interrogatorio. Che infatti non si è celebrato, perché abbiamo detto che fin quando non abbiamo gli atti non rispondiamo perché non è un interrogatorio di garanzia, in questo caso. Cosa garantisce?

L’abbiamo riproposto dopo che la secretazione ci era stata tolta parzialmente e l’abbiamo continuato a proporre sempre. Quindi qual’è l’efficacia sanante? 

Così come allo stesso modo, l’ha scritto il Giudice delle Appellazioni, priva di un’effetto giuridico pari alla circostanza – scritta nel provvedimento gravato – è la giurisprudenza sul tema delle 24 ore. Il Giudice non vede quale sia il problema se anziché di 24 ore ne siano decorse 48. Ed allora mi rifaccio al mio collega Pagliai dove dice che la forma è sostanza. 

La giurisprudenza che ho prodotto è di diretta applicazione, e quella giurisprudenza dice che per che concerne il fascicolo in causa ed ancora secretato (Fascicolo n.184), quella secretazione è illegittima per tutti quegli elementi che sono stati detti e che hanno costituito il substrato logico, storico e probatorio di quell’ordinanza che viene impugnata. Perché altrimenti io non posso difendere. Per quello poi che riguarda il 769.2012 mi sembra quasi offensivo richiamare la corte dei diritti dell’uomo di Strasburgo.

Perché la norma sammarinese sull’equo processo è chiara, la secretazione è consentita SOLO PER 6 MESI e qui sono ampiamente decorsi. E’ più di un anno che quel fascicolo deve essere integralmente dissecretato anche se non vi fosse nessuna ordinanza cautelare. Indipendentemente che costituisca il substrato della prova. E’ sul punto che ritorno perché questa è una situazione di EVIDENTE ILLEGALITA’ in quando in contrasto con la norma vi sono degli atti secretati.

Resto sempre stupito quando le illegalità provengono dalla parte pubblica.

Fine Seconda Parte