San Marino. 3^ istanza scarcerazione Podeschi. Avv. Annetta (3^parte): ”Le prove bisogna trovarle prima e non quando la gente è in carcere!”

annettaParte Terza

Resto sempre stupito quando le illegalità provengono dalla parte pubblica. Mi preoccupano di più. 

Secondo tema: QUELLE DELLE 24 ORE!

Su questo punto dico davvero pochissime cose e di sostanza. Abbiamo avuto diverse versioni, tre motivazioni diverse da parte dell’accusa, per significare che questo termine non fosse vero.

1) Dapprima il Commissario della Legge ci dice che quel termine non è PERENTORIO! Come non è perentorio? La norma dice NON OLTRE LE 24 ORE come si fa a dire che non è perentorio? Deve essere scritto nella pietra per dire che non è perentorio? Mi veniva da citare Calamandrei quando dice che quanto i termini cessano di essere perentori, diventano ordinatori e rischiano di diventare canzonatori. E la cosa è preoccupante!

2) il Giudice delle Appellazioni la supera questa cosa del termine non perentorio. E certo! Con quella norma del NON OLTRE è difficile dire che non è perentorio. E ci tira fuori la questione del fermo e dell’arresto e che bisogna applicarla in via analogica. Facendo un’operazione ermeneuticamente scorretta per tre ordine di ragioni. In primis l’analogia in materia penale è un metodo che si può ricorrere solo in assenza di norma. Qui la norma c’è. L’art.125 c’è! Perché bisogna ricorrere alla analogia di fronte ad una norma che c’è? E che c’era da prima. Secondo l’analogia in materia penale NON può mai essere analogia in malam parte, quindi a fronte di una interpretazione analogica si deve – e non c’è bisogno della Cedu – fare a meno in quanto non è consentita. In terza ragione non si possono – come dice Pagliai – mischiare le mele con le pere. In quanto le misure cautelari sono una cosa ed il fermo e l’arresto un’altra.

Ma soprattutto non so come si faccia a far dire, lo dico bonariamente al Procuratore del Fisco, alla giurisprudenza che il termine interno non si possa applicare in favore della Cedu.

Su questo termine ovvero su quando fare questo interrogatorio (di garanzia) c’è una sentenza madre che è riconosciuta in tutti i testi come la sentenza che ha fondato le norme su quando fare l’interrogatorio. E’ la sentenza Mendiedev e altri contro la Francia, 5^ sezione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo che è del 2008. Questa è scritta in francese e me la sono fatta tradurre e gliene do una copia e se lei me lo consentirà la produrrò. Questa sentenza, a cui si fa riferimento dicendo che il termine è ragionevole, dice tutt’altro. Succede che questo Sig. Mendiedev viene arrestato in Francia, in forza di un’ordinanza cautelare, lui lamenta che il termine di 4 giorni previsto dalla normativa interna francese sia irragionevole e quindi ricorre alla Corte Cedu e dice hanno contravvenuto all’art.5, in questo caso, perché non mi hanno portato davanti al giudice in un termine ragionevole. Cosa gli dice la Corte di Giustizia (Cedu) a Mendiedev? Guarda non funziona così! Io sono un giudice della Cedu che non può disapplicare le regole interne che ci sono, a meno che non siano irragionevoli. Quindi bisogna rispettare il termine interno (Noi a San Marino abbiamo 24 ore come dice l’art. 125) dopodiché valuto se i 4 giorni della normativa francese sono irragionevoli e ti dico anche che non sono irragionevoli.

Ma gli argomenti, caro Giudice Emiliani, sono due e mi consenta di estenderli. Il primo argomento: la RAGIONEVOLEZZA del termine va parametrica ai singoli sistemi. A me non pare strano, in quanto a Parigi probabilmente ogni notte ci sono qualche centinaio di arresti. Ecco che la Cedu che dice a quell’ordinamento che quel termine interno 48+48 è ragionevole. Il termine di 24 ore a San Marino mi pare assolutamente ragionevole.

Ma vi è anche un ragionamento al contrario, e prendo spunto dalle memorie del Procuratore del Fisco. Perché ci da la TERZA versione che ci viene opposta. Lui non dice che il termine non è perentorio, non evoca la disciplina per analogia con il fermo e con l’arresto, ma dice che l’art.125 c’è ed è una norma del 1878 ed è sostanzialmente abrogata dalla normativa e dalla giurisprudenza della Cedu. Io mi domando se ci sia qualcuno qui, fuori da questa aula, che poiché San Marino è un ordinamento civilissimo nel 1878 possa dire di aver visto un codice che in quell’epoca dicesse che entro 24 ore gli arrestati dovevano essere ascoltati dal giudice. E’ una cosa di cui vantarsi! E non a caso è nella più antica Repubblica del mondo. Ed ora, invece, si vuol dire che siccome si è aderito alla Cedu i termini sono meno gravati e meno garantiti? Ma a chi la vogliamo andare a dire questa cosa? Ma pensiamo che qualcuno a Strasburgo ci possa ascoltare di fronte a questa annotazione?

Vengo all’ultima annotazione. Perché – come detto dal collega Pagliai – che nei suoi confronti (del giudice Emiliani) vi è stata da parte dal Giudice della Appellazioni una sorta di devoluzione totale dell’intera vicenda. Ecco il tema che ricordava Pagliai, nei 5 giorni ci risponde il Giudice delle Appellazioni con una formula che mi ha fatto un po’ sorridere perché la difesa svolge considerazioni, che la difesa può condividere o non condividere e quello è il ruolo del Giudice, lasciando a lei la patata bollente. Pensavo che lei oggi dovesse valutare la coerenza intrinseca ed estrinseca della motivazione dell’ordinanza applicativa della misura cautelare, cioè se quella motivazione stesse in piedi logicamente e se avesse attinenza con il materiale probatorio che è il principio del contraddittorio messo a disposizione di tutti, ma vedo che sul punto siamo tutti d’accordo. Il Giudice delle Appellazione ed il Procuratore del Fisco dicono che ci deve pensare lei! Qui Signor Giudice io devo trattare e sottoporre – e sarò breve – i due temi e cioè il fumus delicti e il periculum libertatis, all’esclusivo legittimo vaglio della legittimità, perché ritengo che ci sia stata una violazione.

Adeguati elementi probatori. A Podeschi vengono fatte tre macrocontestazioni. La prima è la contestazione associativa e le altre due contestazioni di riciclaggio. Io mi limito a replicare che in tutto quel fascicolo non c’è un solo elemento che sostanzi il vincolo associativo (ecco la prima violazione dell’art.53, secondo comma) ma soprattutto per i fatti di riciclaggio non vi è alcun elemento di interpretazione dei reati presupposti. 

Ogni qualvolta che ci sono stati contestati di questa circostanza, ovvero quando negli interrogatori gli si è stato fatto vedere la documentazione bancaria con quelle movimentazioni, Podeschi ha dato la sua versione dei fatti logica e lineare e documentata. Ci è sempre stato risposto che non si credeva che gli erano stati dati quei denari.

Si ma dove stanno i reati presupposti?

Come si fa a dire che quei denari venivano da un delitto?

Tutte le volte ci viene opposto una sentenza del Prof.Brunelli del 9 maggio 2008 del procedimento penale 1494/2008. Io ero disposto a dire che forse il Prof. Brunelli, ha disposto in contrasto con la giurisprudenza della Cedu. Ma leggendola ho notato che il professor Brunelli dice tutt’altre cose! Infatti Brunelli dice che per il reato presupposto, nel momento in cui si contesta il riciclaggio, non è necessario che sia avvenuto l’accertamento giudiziale. Cioè non c’è bisogno che ci sia la sentenza passata in giudicato. Cioè dice una cosa che da anni dice anche la Cassazione italiana, e cioè che non c’è bisogno di aspettare la sentenza, ma non vuol dire che tu non me li devi indicare quali siano questi reati presupposti! Perché come diceva il filosofo Giovanni Gentile sui pensieri, altrimenti questi riciclaggi stanno appesi come i caciocavallo. Ci stanno male, in quanto i caciocavallo ci stanno appesi, le idee no. Ci stanno male perché cascano. Qui è palese la violazione dell’art.53 comma secondo che riguarda anche le esigenze cautelari.

Lei avrà visto che nella prima ordinanza cautelare, le esigenze cautelari sono due ovvero pericolo di reiterazione e pericolo di inquinamento delle prove. Il periodo di reiterazione sparisce dopo la prima ordinanza e rimane solo il pericolo di inquinamento delle prove, dato che si fa fatica a pensare ad una reiterazione quando sia la fondazione è liquidata che i conti correnti sono bloccati.

Mi pare evidente che le prove bisogna trovarle prima e non dopo che si è sbattuta la gente in carcere. E’ un’eventualità eccezionale che le prove le devo cercare dopo. Ma se le prove non le ho trovate prima li devo scarcerare.

Qui le viene chiesto che un ordinamento, nel quale un coacervo è compatibile con la cedu? mi sa di no! Un ordinamento dove non ci sono termini massimi di custodia cautelare, com’è a San Marino. E’ compatibile con la Cedu? Non credo! A questo si aggiunge che non viene meno un termine perentorio per essere sottoposti ad un interrogatorio, mi si può interrogare come si vuole e le prove le faccio vedere se ho voglia e sulla base del fatto che ti ho messo in carcere, e se voglio no.

Ma cosa diciamo a Strasburgo? Che questo è l’ordinamento sammarinese? Ma è ovvio che non può essere questo l’ordinamento della più antica terra della libertà! Ma non solo perché ha sottoscritto la Cedu, ma soprattutto per una ragione di coerenza sistematica.

Spero che non ci sia bisogno di replicare, perché questo è l’ultimo gradino che da la possibilità di auto ammenda all’ordinamento sammarinese. Le norme ci sono e sono buone! Non vedo perché si devono e si vogliono disapplicare! Non ci fossero! Ma questo ordinamento le norme garantite ce l’ha! Pur con i suoi problemi, dato che è l’ultimo ordinamento inquisitorio d’Europa, il termine massimo della custodia cautelare, il fatto che non vi è nessun vaglio giurisdizionale  della pretesa del Commissario della Legge che fa tutto lui e che assomma i compiti e le funzioni dell’accusa del giudizio. Ma al di la di questo le norme di garanzia ci sono dal 1878 ma perché le vogliamo disapplicare? Nel 2014 torniamo indietro anziché andare avanti?

Penso che questo non sia possibile, e penso che questa situazione sia il frutto di interpretazioni errate, di evidenti inerzie legislative, ma dove ci sono le garanzie applichiamole.