L’avvocato sammarinese Achille Campagna, difensore degli incarcerati Baruca-Podeschi, inizia la sua arringa nell’udienza del 14 Agosto di terza istanza volta alla scarcerazione dei suoi assistiti producendo documentazioni di varie sentenze.
Ecco che cosa ha detto nel corso dell’udienza:
”Qui le produco, egregio Giudice Emiliani, la copia delle sentenze della Cedu Giseyl contro Russia del 20.06.2012 che traduco uno stralcio in quanto è scritta in inglese e non si trova tradotta in italiano. Ecco la traduzione.
La corte ha ripetutamente insistito sul fatto che qualsiasi privazione della libertà debba, non solo essere effettuata in conformità con la legge procedurale e sostanziale interna.
Abbiamo risolto il problema, interna dice interna. Il concetto dei colleghi è chiarissimo. Il concetto non è l’estensione del termine, il problema è il rispetto della normativa interna, che è importantissimo.
Tra l’altro aggiungo una cosa. Io non ho capito perché sia stato violato questo termine, dato che non ci è stata fornita una motivazione perché non sia stato possibile rispettare il termine delle 24 ore, Signor Giudice. Questo è un dato di fatto. Poi i colleghi hanno esposto in maniera magistrale il concetto, quindi dubito fortemente che non vi sia stata violazione dell’art.5 della Cedu.
Prima l’Avv.Pagliai le ha fatto una domanda. Qualcuno ci dica di quanti giorni è il termine! Non risponda Sig. Giudice, noi non siamo nelle condizioni di farle delle domande! Ma il termine di quanti giorni è? Non c’è questo termine. La Cedu lo rimette alla normativa interna.
Ho scoperto, prima di venire su, che esiste un gruppo di giuristi internazionali che hanno principalmente eretto a loro scopo sociale il controllo dei casi della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. In uno di questi casi ho trovato un orientamento della Corte Europea tale da escludere radicalmente e totalmente la liceità dell’istituto di secretazione analoghi a quello sammarinese. Sentenza Cassè contro Lussemburgo Sentenza del 27.06.2006. In questo caso il prevenuto non ha avuto la possibilità di vedere informazione, sull’accusa e sugli atti che erano a suffragio delle accuse e qui la Corte ha riscontrato una grave violazione dell’art.6 della Cedu.
La secretazione è la deroga al principio alle parità delle armi al processo. La secretazione nel rito inquisitorio secondo me è una bestemmia. In Italia, anche se i magistrati hanno il potere della secretazione s’instaura su un impianto totalmente diverso dal nostro.
Noi abbiamo un giudice che conduce l’inquisizione in regime di imparzialità ed ha dei vantaggi con la secretazione. Se anche volessimo ritenere ammissibile un regime di secretazione dovremo ritenerlo applicato in un regime di rispetto eccessivo delle procedure. Qui signori abbiamo tenuto il regime di secretazione quando non potevamo farlo e per dei mesi interi! Addirittura persiste tuttora illecitamente questo regime!
Io non so con quali argomenti possiamo dire che non ci sia stata la violazione dell’equo processo di fronte ad una cosa del genere.