Stamane si è tenuta a Rimini una partecipatissima conferenza su temi fiscali. Presente una nutritissima schiera di professionisti sammarinesi, che hanno letteralmente preso d’assalto i posti disponibili. “Adempimenti in materia di antiriciclaggio – il reato di autoriciclaggio – privacy e controlli sugli intermediari – i controlli fiscali nell’ambito dell’indagine Torre d’Avorio”: questo il titolo del seminario di studi che ha fornito ai partecipanti le linee guida di comportamento e le modalità operative per la corretta gestione degli adempimenti in materia di antiriciclaggio e privacy all’interno dello studio professionale.
Il seminario, nella sezione dedicata alla normativa privacy, ha provato a sensibilizzare il professionista nei confronti della normativa sul trattamento dati personali nonché sulle misure e gli accorgimenti da eseguire per il rispetto degli obblighi di riservatezza cui sono tenuti gli intermediari abilitati, in particolare i provvedimenti del garante per la protezione dei dati personali e circolari e provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate in materia di servizi telematici.
Nella sezione dedicata alla normativa antiriciclaggio invece, ha affrontato in chiave pratica tutti gli adempimenti da porre in essere all’interno dello studio, dall’acquisizione del cliente fino alla conclusione del rapporto professionale.
Infine l’ultima attesa sezione è stata interamente dedicata agli aspetti del nuovo reato di autoriciclaggio ed il coinvolgimento del professionista. Illustrato il nuovo reato di autoriciclaggio, nonché le differenze fra la normativa sammarinese e quella italiana nel punire questo genere di reati. Di particolare interesse il tema dei controlli fiscali nell’ambito dell’indagine “Torre d’Avorio”.
Relatori del seminario: dott.ssa Gloriamaria Paci (Consulente in materia di privacy); dott. Daniele Majorana (Commercialista in Milano); avv. Filippo Cocco (Studio Legale Cocco & Gigante Rimini-Torino).
La dottoressa Paci ha messo in luce come cambierà la legge sulla privacy che avrà un carattere europeo, nel senso che ogni Stato membro dovrà allinearsi. La riforma in arrivo si compone di due provvedimenti: una direttiva, che interessa l’uso dei dati personali nell’ambito della sicurezza e delle attività di polizia e di giustizia e che avrà bisogno di essere recepita per diventare operativa nei vari Stati; un regolamento, che interesserà tutti i soggetti privati (persone fisiche e imprese) e parte di quelli pubblici e che sarà immediatamente applicabile. Non avrà, cioè, bisogno di alcun atto di recepimento, tranne un “interregno” di due anni concesso a ciascun Paese per adeguarsi alle nuove norme. C’è, poi, l’introduzione del Data protection officer (Dpo), un professionista che deve controllare e coordinare l’attività di quanti – all’interno di un’azienda o di un ufficio pubblico – utilizzano i dati personali. Si tratta di una figura già prevista da alcune legislazioni europee e che il regolamento estende a tutti i Paesi, imponendola alle pubbliche amministrazioni e a quelle imprese in cui il trattamento delle informazioni personali presenta profili di particolare rischio. I soggetti sammarinesi che interagiranno con altri Stati membri Ue dunque, dovranno per forza di cose dotarsi di una sede presso quel Paese. C’è tempo dunque, ma la riforma rischia di avere un impatto importante sull’operatività fra i due Stati.
Il dottor Majorana ha proposto un intervento molto tecnico, sugli obblighi di adeguata verifica in carico ai professionisti e agli intermediari. Interessante per San Marino la parte riguardante i soggetti politicamente esposti.
Ogni intermediario deve definire le procedure per verificare se il cliente o il titolare effettivo rientri nella nozione di persona politicamente esposta; la misura dell’intensità e dell’estensione delle verifiche vanno confrontate al grado di rischio associato ai diversi prodotti e transazioni richieste, in virtù del principio di proporzionalità. Per individuare se un dato cliente o titolare effettivo rientri nella nozione di persona politicamente esposta, i destinatari degli obblighi, oltre a ottenere le relative informazioni dal cliente, si avvalgono di ulteriori fonti, quali ad esempio siti internet ufficiali delle autorità dei Paesi di provenienza, database di natura commerciale. Il controllo costante nel corso del rapporto va effettuato in misura più intensa e frequente di quella applicata ai rapporti caratterizzati da più basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Qualora il destinatario non sia in grado di ottenere i dati e le informazioni indicate ovvero non riesca a verificare l’attendibilità degli stessi, non dà corso all’operazione, non avvia il rapporto continuativo ovvero pone fine al rapporto già in essere e valuta se inviare una segnalazione di operazione sospetta.
“Palla” infine a Filippo Cocco. L’intervento dell’avvocato riminese ha trattato la distinzione tra il reato di riciclaggio e quello di autoriciclaggio con particolare raffronto tra la normativa italiana e quella sammarinese, l’evoluzione storica e le interpretazioni dei Tribunali con le sentenze più significative. Non sono mancati i riferimenti giurisprudenziali alle recenti sentenze della cassazione italiana a sezioni unite sul tema del riciclaggio nonché alle prime sentenze in materia di autoriciclaggio che risalgono al dicembre scorso.
L’avv. Cocco ha tratteggiato anche la giurisprudenza comunitaria che in linea le previsioni dei legislatori nazionali e con quella italiana ha riconosciuto alla norma carattere di reato istantaneo con effetti permanenti, retrodatando la condotta illecita al momento della prima attività di occultamento, mandando esente da responsabilità la fase della successiva detenzione delle somme.
Successivamente è stato inquadrato legalmente l’ambito nel quale si muove l’accertamento denominato “Torre d’Avorio” che sta riguardando in questi giorni migliaia di persone.
Il legale riminese ha spiegato quali condotte sono consentite e quali gli accorgimenti ed i diritti che possono vantare i soggetti destinatari dei questionari della Guardia di Finanza, precisando che trattasi di attività tributaria, ma che proviene da un procedimento penale e pertanto le tutele in capo al contribuente sono maggiori.
La Tribuna