La parte del leone la farà “l’organo di controllo”: sarà obbligatorio e avrà particolari poteri di vigilanza e indirizzo.
La in prima lettura nel Consiglio che partirà domani, al punto 10, la legge sulle Fondazioni. Il “problema” delle Fondazioni
La normativa oggi esistente, alla luce dell’evoluzione che la materia delle fondazioni ha subito negli ultimi anni e delle raccomandazioni internazionali emanate sul tema, non può essere considerata sufficiente in rapporto alle esigenze di sicurezza, antiriciclaggio e contrasto al terrorismo, fenomeni questi ultimi che richiedono, anche ed alla luce dei recenti accadimenti, interventi urgenti e maggiormente incisivi. Lo rileva chiaramente nella sua relazione il segretario agli interni e giustizia, Giancarlo Venturini.
La Repubblica di San Marino rischia, infatti, di trovarsi in una vera e propria “danger-zone”; la mancanza di una normativa e di presidi efficaci, rischia di determinare una situazione di inadeguatezza nella gestione di eventuali ed incontrollabili distorsioni nell’utilizzo delle fondazioni. Le organizzazioni terroristiche tentano di utilizzare gli enti senza scopo di lucro anche con l’obiettivo di supportare e finanziare il terrorismo. Il fenomeno è talmente rilevante che la questione ha attirato l’attenzione del Gruppo d’Azione Finanziaria (GAFI), del G7 e delle Nazioni Unite, così come delle singole autorità nazionali.
Come noto le organizzazioni senza scopo di lucro possono assumere una varietà di forme, a seconda del Paese e del sistema giuridico di riferimento, forme che vanno dalle associazioni, alle fondazioni, ai comitati di raccolta fondi, agli enti di pubblico interesse ecc. È proprio grazie a questa varietà di forme giuridiche, spesso non troppo “controllate” e per certi versi “insospettabili” o comunque non sufficientemente regolamentate, che sono venuti alla luce numerosi casi in cui, ad esempio, il meccanismo della raccolta fondi per beneficenza, cioè la raccolta di risorse da donatori e la sua ridistribuzione per scopi benefici, è servito da copertura al finanziamento di attività illecite.
Le organizzazioni criminali tentano di utilizzare e strumentalizzare gli enti senza scopo di lucro, per il raggiungimento di finalità illecite e ciò anche ed all’insaputa dei suoi appartenenti, simulando operazioni solo apparentemente lecite. Gli enti senza scopo di lucro vengono poi “utilizzati” anche quale copertura e/ o supporto logistico al movimento di gruppi terroristici o per il finanziamento di armi illegali. Resta il fatto che il settore del no-profit ha rappresentato e rappresenta una componente vitale dell’economia mondiale e di molte economie nazionali e sistemi sociali, componente che integra l’attività dei settori governativo e commerciale nel fornire un ampia varietà di servizi, anche di interesse collettivo, allo scopo di migliorare la qualità della vita così come è avvenuto ed avviene anche nella Repubblica di San Marino, dove comunque – come emerso dalle recenti indagini – storture ce ne sono state eccome.
Ecco le novità maggiormente significative della nuova legge che sono costituite:
• dalla previsione di ben determinati settori di intervento delle fondazioni, con la previsione di settori anche diversi purché non riferiti o riferibili all’ esercizio di attività economiche e che non costituiscano attività riservate a particolari autorizzazioni o comunque disciplinate da leggi speciali (in questo senso la nuova normativa pur lasciando una particolare libertà, regolamenta e stabilisce obblighi, divieti ed oneri in relazione al compimento dell’attività della fondazione);
• dalla previsione di ben determinati requisiti per la costituzione di fondazioni;
• dalla previsione di un patrimonio, con procedure ben determinate per il versamento, il controllo, la provenienza e la legittimità dello stesso per le fondazioni;
• dalla previsione di elementi inderogabili ed a pena di nullità per la costituzione di una fondazione (assumono particolare rilevanza la previsione delle finalità, l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, l’assenza di fine di lucro e l’impossibilità di suddividere tra i fondatori qualunque provento della fondazione, neppure in forma indiretta);
• dalla previsione di una procedura ben delineata relativa alle modalità per l’ottenimento del riconoscimento giuridico (con controlli da parte del Notaio e del Cancelliere del Tribunale);
• dalla previsione di cause di nullità della fondazione;
• dalla previsione di norme sull’organizzazione ed il funzionamento delle fondazioni allo scopo di evitare che, la libertà delle forme fino ad oggi esistenti, possa costituire elemento per il raggiungimento di scopi diversi e che esulano dal campo di azione proprio delle fondazioni (in questo senso le norme sulla composizione, requisiti, compe-tenze, responsabilità, limiti e funzionamento del Consiglio Direttivo, costituiscono elemento di garanzia per il buon funzionamento delle fondazioni ed al contempo strumento di controllo delle stesse);
• dalla previsione di specifici e ben dettagliati obblighi per le fondazioni che inibiscono usi “strumentali” e “fuorvianti” di tali Enti.
L’organo di controllo La vera novità comunque è l’istituzione di un nuovo organo di controllo e sorveglianza denominato Comitato di Controllo, al quale competono ben precisi e delineati poteri che costituiscono la vera novità anche ed in relazione all’obiettivo del progetto di legge che è quello di uniformare/ allineare la legislazione sammarinese al rispetto delle raccomandazioni e degli standard internazionali in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; il Comitato di Controllo, oltre al controllo ed alla sorveglianza sulle fondazioni, concede particolari autorizzazioni allo scopo di evitare che, attraverso dette categorie di enti, si perseguano finalità diverse da quelle normalmente perseguite da detti Enti; il Comitato di Controllo collabora inoltre con l’Agenzia di Informazione Finanziaria e segnala all’Autorità Giudiziaria fatti che potrebbero costituire notizia di reato o comunque utili per l’adozione di provvedimenti di Sua competenza ivi compresa la liquidazione della fondazione; il Comitato di Controllo viene dotato inoltre di strumenti reali di controllo delle fondazioni per il reperimento di informazioni e documentazione che permetterà un efficace controllo del rispetto della normativa e per l’adozione dei provvedimenti conseguenti ivi compresi i provvedimenti sanziontori.
David Oddone, La Tribuna