Il segretario di Stato agli Interni Venturini deposita il progetto di legge. “Superare l’idea di carcere che emargina i detenuti dalla societa?”.
Tra le novita? la creazione di una unita? organizzativa apposita per la gestione della prigione.
Dalla segreteria di Stato agli Affari Interni e Giustizia arriva un altro, per certi versi molto atteso, progetto di legge:
la “Riforma dell’ordinamento penitenziario” sammarinese. Il segretario Gian Carlo Venturini lo ha depositato in Segreteria Istituzionale il 10 maggio e sara? presentato in prima lettura con tutta probabilita? gia? nel Consiglio di giugno.
Il progetto e? composto da 56 articoli, sostituisce l’ordinamento penitenziario del 1997 e, come spiega il segretario nella relazione allegata al testo, e? frutto dello studio svolto dal Gruppo tecnico di lavoro nominato nel settembre 2013 dal Governo composto da funzionari della Segreteria agli Interni, dal Responsabile del Servizio Sociale Adulti in esecuzione di pena, da un rappresentante dell’Ordine degli Avvocati e Notai, da un funzionario della Avvocatura dello Stato e da un Magistrato del Tribunale di San Marino, per una proposta di revisione delle norme in materia carceraria.
“Il Gruppo di lavoro – scrive Venturini – ha ritenuto fondamentale arricchire il previgente testo normativa in alcune parti con le previsioni contenute nelle Regole penitenziarie europee approvate dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa nelle quali confluiscono tradizioni giuridiche, criminologiche, penologiche che costituiscono l’architrave normativo, il punto di riferimento essenziale per la giurisprudenza della Corte Europea sui diritti umani e per il lavoro del Cpt – il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti – alla quale la Repubblica di San Marino si ispira costantemente, sebbene alcune norme potranno trovare compiuta applicazione solo a partire dall’attivazione della nuova struttura penitenziaria” che dovrebbe sorgere a Murata al posto del Ufficio registro automezzi.
Una delle novita? principali contenute nel testo e? la creazione dell’Unita? Organizzativa Ufficio esecuzione penale che fara? riferimento al Dipartimento Affari Istituzionali e Giustizia. Come spiegato nell’allegato A del Pdl, la nuova U.o. ha questi scopi: “Assicura l’esecuzione dei provvedimenti del Giudice dell’Esecuzione e del Giudice Inquirente, sia di natura detentiva sia
di misure alternative. Garantisce l’ordine all’interno dell’istituto di pena, tutelandone la sicurezza. Partecipa, anche nell’ambito di gruppi di lavoro, alle attivita? di osservazione e trattamento rieducativo dei detenuti”. Dunque non saranno piu? i militari della Gendarmeria ad occuparsi del carcere ma funzionari della Pa.
A guidare l’unita?, e quindi il carcere, sara? un nuovo dirigente Pa che dovra? avere come titolo di studio una laurea in Giurisprudenza vecchio ordinamento o lauree magistrali o specialistiche equiparate che dovra? conoscere anche la lingua inglese o francese.
Sotto di lui una nuova figura: l’operatore specializzato penitenziario. Si tratta di personale “accuratamente selezionato – prevede la legge – e adeguatamente formato, nel quadro sia della istruzione iniziale sia della formazione continua”. Un punto, quest’ultimo auspicato dal Cpt, come spiega il segretario nella propria relazione. Gli operatori penitenziari possono essere reclutati tramite bando oppure da personale dei Corpi di polizia in aspettativa.
La norma prevede che “sino all’attivazione e piena operativita? della U.O. Ufficio Esecuzione Penale, continua o ad essere svolte dal Servizio Sociale per Adulti in esecuzione di pena (SSAEP)”.
All’interno della U.o. e? istituito il Gruppo di osservazione e trattamento (GOT), formato: dal Direttore dell’Ufficio, dal medico del carcere, da un educatore, uno psicologo, un’assistente sociale, un rappresentante degli operatori specializzati penitenziari.
Il Got si occupera? di redigere un “programma personalizzato” di recupero del soggetto incarcerato e di “stimolare il processo di revisione critica sulle condotte antigiuridiche poste in essere, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse nonche? sulle possibili azioni di riparazione”.
Un aspetto importante contenuto nel Pdl e? il rapporto del detenuto con il mondo esterno. “Il modello partecipativo infatti mira – spiega il segretario Venturini – attraverso i contatti con la comunita? libera a superare l’idea, ormai appartenente ad un lontano passato, di carcere come istituzione volta a segregare ed emarginare i detenuti dalla societa? per tutto il tempo della detenzione”. In quanto “il fine ultimo del trattamento rieducativo e? quello di favorire il reinserimento sociale e il modo migliore per farlo e? proprio quello di non troncare nettamente i rapporti con l’esterno per il periodo di reclusione” mentre “risultano a tal proposito conosciuti gli effetti criminogeni che la detenzione, vissuta quasi in isolamento dal mondo libero, puo? provocare” scrive Venturini.
Tra le attivita? previste per i detenuti, oltre alla pulizia dei locali carcerari, c’e? il lavoro che e? considerato, come riporta il deputato, “un elemento positivo del programma di trattamento e in nessun caso puo? essere imposto come una punizione”.
In particolare l’articolo 25 sancisce che “il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed e? remunerato”. E ancora: “La durata delle prestazioni lavorative non puo? superare i limiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia di lavoro”. Inoltre “sono garantiti il riposo festivo, il congedo ordinario, la tutela assicurativa e previdenziale. Ai detenuti che lavorano, sono inoltre dovuti, per le persone a carico, gli assegni famigliari nella misura e secondo le modalita? di legge”. Inoltre e? previsto che dagli stipendi dei carcerati/lavoratori siano prelevate le somme “dovute a titolo di risarcimento del danno, di rimborso delle spese di procedimento e di mantenimento in carcere”. La tribuna