La necessità di integrare la normativa sammarinese in materia di aviazione civile attraverso la disciplina per la gestione e l’utilizzo di aviosuperfici in territorio al fine di garantire e promuovere la salvaguardia della sicurezza aerea anche per tali operazioni aeree e in virtù del fatto che il settore aeronautico è in “costante e rapido incremento”, nei giorni scorsi è stato promulgato il Decreto – Legge numero 110 del 2020 che va a disciplinare le aviosuperfici e le elisuperfici nel territorio sammarinese “per lo sviluppo e la salvaguardia della sicurezza”.
L’aviosuperficie (art. 3) è gestita da persona fisica o giuridica responsabile della sua rispondenza ai requisiti previsti dal decreto-legge, della sua agibilità in condizioni di sicurezza anche in relazione agli ostacoli presenti lungo le traiettorie di decollo e atterraggio e dell’efficienza delle attrezzature tecniche e operative installate. La gestione di un’aviosuperficie è subordinata al consenso, espresso in forma scritta, del proprietario dell’area su cui l’aviosuperficie è ubicata; se l’area è appartenente allo Stato o a enti pubblici, la gestione è subordinata al nulla osta o alla concessione d’uso da parte del Congresso di Stato o della competente autorità amministrativa. L’uso di un’aviosuperficie è subordinato al consenso del gestore, che è tenuto a fornire agli utenti tutte le informazioni necessarie per la buona esecuzione dell’attività, ed è limitato ai voli provenienti da Paesi dell’Area Schengen. Il pilota (art. 5) oltre a richiedere il consenso, comunica al gestore i seguenti dati per ciascun movimento: a) nominativo pilota ed eventuale copilota; b) tipo dell’aeromobile; c) marche dell’aeromobile; d) numero persone a bordo; e) orario partenza e destinazione; f) orario di arrivo e provenienza; g) tipo del volo. Il gestore istituisce un sistema di raccolta dei dati che sono conservati dal gestore per almeno cinque anni e, a richiesta, sono resi disponibili alla Polizia Giudiziaria ed all’Autorità. Sulle aviosuperfici (art. 6), oltre all’effettuazione di attività non remunerate, sono consentite anche le attività di trasporto pubblico, scuola e lavoro aereo. Ferma restando la responsabilità del gestore dell’aviosuperficie, le attività di trasporto pubblico, scuola e lavoro aereo si svolgono sotto la responsabilità del titolare delle relative licenze ed autorizzazioni rilasciate ai sensi della Legge 29 luglio 2014 n. 125 e successive modifiche. Il Decreto-Lelle numero 110 del 2020 poi spiega che “è considerata elisuperficie occasionale qualunque area di dimensioni idonee a permettere, a giudizio del pilota, operazioni occasionali di decollo e atterraggio”. Al fine di determinare l’adeguatezza della elisuperficie occasionale, il pilota effettua una ricognizione in volo in cui accerta il rispetto delle seguenti condizioni: a) la dimensione minima dell’area di approdo e decollo deve essere almeno una volta e mezzo la distanza compresa fra i punti estremi dell’elicottero con i rotori in moto; b) l’andamento plano-altimetrico e la resistenza del fondo devono essere idonei alla effettuazione delle operazioni di approdo, di decollo e delle manovre in superficie; c) esistenza di un sufficiente spazio circostante libero da ostacoli ai fini dell’effettuazione, in condizioni di sicurezza, delle manovre di decollo e di approdo; d) gli ostacoli eventualmente presenti lungo le traiettorie di decollo e approdo devono essere tali da poter essere superati con i margini previsti dalle norme generali, sia in fase di approdo che di decollo; e) l’area deve essere sgombra da persone, animali o oggetti che possano ostacolare le operazioni; f) le fasi di decollo e di atterraggio non devono comportare il sorvolo di centri abitati, di agglomerati di case e assembramenti di persone. L’uso di una elisuperficie occasionale è consentito nei seguenti casi: a) effettuazione di attività aerea occasionale, non superiore a 100 movimenti per anno, in condizioni VFR (Visual flight rules – Regole di volo a vista) diurno; b) interventi di emergenza come definiti dall’Autorità che sarà definito con apposito regolamento. Per l’uso di una elisuperficie occasionale non è necessaria la figura del gestore (di cui all’articolo 3 del Decreto-Legge), la segnaletica e assistenza antincendio; il pilota è responsabile della scelta dell’area e della condotta delle operazioni. L’uso di una elisuperficie occasionale è consentito anche per lo svolgimento di attività aerea privata ed è limitato ai voli con origine e destinazione nel territorio sammarinese o dell’area Shengen. Per quel che concerne infine le attività elicotteristica su elisuperfici e quelle su aviosuperficie con velivoli rimandiamo il lettore al testo integrale, scaricabile sul sito del Consiglio Grande e Generale. |
Alessandro Carli, Fixing