San Marino. Azione di sindacato nei confronti di Alberto Buriani. La sentenza del Prof. Giovanni Cordini

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COLLEGIO GARANTE DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME

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SENTENZA 1 FEBBRAIO 2021 N.2

Nel nome della Serenissima Repubblica di San Marino

Il Membro del Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme
Prof. Giovanni Cordini
(designato quale Magistrato delle Procedure di Accertamento con decreto del Vice-Presidente del Collegio 10 settembre 2020, n. 10)

Nell’azione di sindacato n. 0001/2020 promossa dalla Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia nei confronti del Commissario della Legge Dott. Alberto Buriani

Ha pronunciato la seguente SENTENZA
Motivi in fatto e in diritto

I) La Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia nella seduta dell’8 settembre 2020 deliberava di promuovere l’azione di sindacato ai sensi dell’articolo 8 della Legge Costituzionale 30 ottobre 2003, n. 144, così come modificato dall’articolo 4 della Legge Costituzionale 16 settembre 2011, n. 2, nei confronti del Commissario della Legge Dott. Alberto Buriani affinché “il Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme accerti la responsabilità del Magistrato per i fatti costitutivi di responsabilità del Magistrato esposti nelle motivazioni in fatto e in diritto, nei relativi allegati e nei documenti agli atti della Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia e accerti l’insussistenza in capo al Magistrato dei requisiti essenziali per la permanenza nelle funzioni, così come previstidalla legge e/o accerti che il Magistrato abbia compromesso la fiducia, il rispetto, l’estimazione morale e professionale che gli competono o il prestigio dell’amministrazione della giustizia”.

Nel corso dei suoi lavori la Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia ha acquisito anche il “parere tecnico giuridico” redatto dal Prof. Avv. Stefano Preziosi. Il parere è allegato agli Atti”. La Commissione evidenzia i seguenti profili: 1) L’utilizzo di denunce anonime o di espedienti inidonei a radicare la competenza tabellare del Giudice; 2) Anomalie nella modalità di svolgimento delle indagini; 3) Rapporti anomali con la stampa; 4) Anomalie nella definizione dei procedimenti; 5) Anomali rapporti con denuncianti, soggetti interessati all’esito delle indagini e con gli indagati; 6) Rifiuto di applicazione delle disposizioni del Magistrato Dirigente sulla distribuzione del lavoro del 24 luglio 2020.

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Con decreto del 15 settembre 2020 venivano fissate per il 30 settembre 2020 le separate audizioni del Magistrato interessato e del Presidente della Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia. In data 17 settembre 2020 veniva depositato il mandato difensivo conferito dal Dott. Alberto Buriani agli Avvocati Gian Luca Mularoni del Foro di San Marino e Michela Vecchi del Foro di Rimini.

Le parti ritualmente comparivano il giorno 30 settembre 2020. Alle ore 12,30 (il collegio di difesa e il Magistrato Buriani) e alle ore 14.45 il Presidente della Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia On. Gian Matteo Zeppa e l’Avvocatura dello Stato rappresentata dagli Avv.ti Sabrina Bernardi e Barbara Reffi. In tale sede la difesa eccepiva l’assenza di elementi utili per l’esercizio dell’azione di sindacato presentando ampia documentazione al riguardo e sollevava diverse eccezioni d’incostituzionalità.

Considerato, pertanto che, in via pregiudiziale, ai sensi dell’art: 13, comma 4 della Legge Qualificata n.55/2003 era necessario esprimere un giudizio sull’ammissibilità e la fondatezza oppure sulla manifesta infondatezza o dilatorietà delle suddette eccezioni di incostituzionalità con Decreto 1720/2020 in data 30 settembre 2020 si dichiaravano sospesi i termini relativi al procedimento di sindacato in oggetto sino alla pronuncia sull’ammissibilità delle suddette eccezioni di incostituzionalità e si assegnava alle parti il termine di 20 giorni per presentare memorie e deduzioni sulle eccezioni di legittimità costituzionale. Entro tali termini il collegio difensivo presentava un’ulteriore, articolata memoria a sostegno dell’ammissibilità, mentre l’Avvocatura dello Stato chiedeva di dichiarare non ammissibili o irrilevanti tutte le questioni sollevate dalla difesa.

Con Ordinanza n. 1 del 14 gennaio 2021 sono state dichiarate inammissibili tutte le questioni di legittimità costituzionale sollevate nelle precedenti occasioni e sono state fissate per il giorno venerdì 22 gennaio rispettivamente alle ore 12 l’audizione del Commissario della legge avv. Alberto Buriani e alle ore 13 dello stesso giorno l’audizione della Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia nella persona del Suo Presidente. Con Decreto del 18 gennaio 2021 dette audizioni sono state rinviate al giorno 25 gennaio 2021 rispettivamente alle ore 12 (Commissario Avv. Alberto Buriani e alle ore 13 Commissione per gli Affari di Giustizia). Il giorno lunedì 25 gennaio alle ore 12,30 e alle ore 15 si sono svolte, in videoconferenza, le audizioni del Commissario della Legge Avv. Alberto Buriani e della Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia. Nel corso della prima audizione, il Commissario della Legge Avv. Buriani ha esposto ed argomentato le proprie tesi difensive in un ampio ed articolato intervento (acquisito agli Atti anche in forma scritta). Egli ha ritenuto che l’azione di sindacato sia stata avviata, soprattutto, in ragione delle iniziative intraprese da Lui e da altri Magistrati in sede europea e ha sostenuto che tutte le motivazioni addotte sarebbero inconsistenti e pretestuose. Esaminando, analiticamente, i profili di responsabilità indicati dalla Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia il Commissario Avv. Buriani respinge tutte le motivazioni e giustifica ogni Sua iniziativa sulla base delle esigenze di giustizia e delle attività conseguenti. Chiede che siano acquisiti gli appunti scritti con cui ha motivato e ampiamente illustrato la Sua difesa.

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La difesa dell’Avv. Buriani, oltre ad avere ribadito le motivazioni già delineate nelle memorie scritte ha chiesto che fosse espunta dal fascicolo processuale in oggetto la Relazione conclusiva della Commissione Consiliare su presunte responsabilità politiche e amministrative che hanno coinvolto la Società Credito Industriale Sammarinese Banca CIS e sulle crisi bancarie e dell’ordine del giorno del Consiglio Grande e Generale approvato il 30 ottobre 2020 trasmessi a questo componente del Collegio Garante della Costituzionalità dal Presidente della Commissione per gli Affari di Giustizia in ottemperanza all’ordine del giorno medesimo. La difesa ha reiterato anche la richiesta di poter prendere visione del verbale relativo alle sedute del 9 e 10 Settembre del Consiglio Giudiziario Plenario. Nella seconda audizione del 25 gennaio 2021, posticipata alle ore 15 per il protrarsi della seduta precedente, il Presidente della Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia ha confermato quanto è stato illustrato ampiamente nell’atto introduttivo dell’azione di sindacato affermando che alla base dell’azione di sindacato non vi sono altre motivazioni se non quelle documentate in atti. Tali presupposti sono stati ribaditi anche nell’intervento dell’Avvocatura dello Stato.

Con decreto in data 25 gennaio 2021 è stato disposto quanto segue: a) l’espunzione dal fascicolo processuale in oggetto della Relazione conclusiva della Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia su presunte responsabilità politiche e amministrative che hanno coinvolto la Società Credito Industriale Sammarinese Banca CIS e sulle crisi bancarie e dell’ordine del giorno del Consiglio Grande e Generale approvato il 30 ottobre 2020 trasmessi a questo membro del Collegio Garante della Costituzionalità dal Presidente della Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia in ottemperanza all’ordine del giorno medesimo, dopo l’avvio dell’azione di sindacato, in ragione della considerazione che non risultano elementi di valutazione che non siano già stati presi in considerazione nel corso dell’azione di sindacato; b) l’acquisizione del verbale della sessione del Consiglio Giudiziario Plenario dell’8-9 settembre 2020 nella parte relativa al provvedimento di sospensione cautelare adottato nei confronti del Commissario della Legge Avv. Alberto Buriani e l’acquisizione dello scritto utilizzato dal Commissario della Legge Avv. Alberto Buriani per lo svolgimento delle considerazioni espresse durante l’audizione. Questi documenti sono tutti stati acquisiti e messi a disposizione delle parti.

II) Si rammenta che la domanda introduttiva del giudizio di sindacato, per risultare ammissibile, deve sufficientemente delineare il thema decidendum, ossia determinare i fatti costitutivi di responsabilità del Magistrato e suscettibili di far venire meno i requisiti essenziali per la permanenza delle funzioni, come definiti dall’art. 1, della Legge Costituzionale n. 144 del 2003, ovvero altre fattispecie che siano potenzialmente lesive del prestigio dell’amministrazione della giustizia e della fiducia, del rispetto, dell’estimazione morale e professionale che competono al Magistrato. Le modalità di esercizio dell’azione di sindacato e le garanzie di contradditorio per il Magistrato interessato dall’azione di responsabilità sono chiaramente definite nelle disposizioni di legge e non appaiono irragionevoli.

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Si osserva che, in questa sede, sono da prendere in esame i soli profili che rilevano ai fini delle valutazioni di ammissibilità e di fondatezza dell’azione, ogni altra deduzione o conclusione esclusa, in quanto deve considerarsi irrilevante e non pertinente in ordine alla determinazione dell’ammissibilità e della fondatezza dell’azione di sindacato ai sensi dell’articolo 2, comma secondo, della Legge 16 settembre 2012 n. 138. Nel merito si fa presente che al Magistrato delle procedure di accertamento compete, a differenza che al Magistrato decidente, una “sommaria cognizione della domanda” per valutare se, entro i limiti sopra indicati, vi siano elementi meritevoli di esame in sede decidente.

III) In seguito alla disamina degli atti che sono stati trasmessi e alla valutazione degli elementi addotti nel corso delle audizioni del Commissario della Legge Avv. Alberto Buriani e del Presidente della Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia, atti valutati entro i limiti stabiliti per l’azione di sindacato di cui trattasi, si ritiene che le censure mosse nei confronti del Commissario della Legge Dott. Alberto Buriani risultino fondate su alcuni elementi di fatto e di diritto per i quali sussiste il fumus boni iuris in quanto suscettibili, se provati, di determinare un’affermazione di responsabilità del Magistrato. Del pari non emergono elementi probanti che siano atti a dimostrare il fumus persecutionis sostenuto dalla difesa secondo la quale l’azione di sindacato poggerebbe su motivazioni ultronee rispetto a ciò che viene prodotto e sottoposto al giudizio del Collegio.

Occorrerà, pertanto, valutare e acclarare:

1) Se il Magistrato Dott. Alberto Buriani ha fatto ricorso ad espedienti per radicare la Sua competenza tabellare. In tal senso si evidenziano alcune anomalie che potrebbero avere inciso sull’adempimento delle funzioni e meritano una valutazione in sede di merito. Dagli atti si evince la “prassi” secondo la quale il Magistrato Dirigente consentiva la costituzione di gruppi di coordinamento tra più magistrati e gli stessi operavano anche in assenza di atti formali di assegnazione del fascicolo processuale dato che di questi si dava conto successivamente nella sola relazione annuale sullo stato della giustizia. L’atto di assegnazione del singolo caso non compariva nel fascicolo processuale. Da questa procedura sembra possa conseguire un’alterazione del principio del “giudice naturale previsto per legge”. In effetti, il Commissario della legge doveva ben sapere che l’assegnazione e la co-assegnazione dei procedimenti con cui vengono in essere i conseguenti atti formali da Lui disposti non poteva trarsi, implicitamente, dalla sola costituzione di gruppi di coordinamento ma avrebbe dovuto risultare, con evidenza, da un formale e motivato provvedimento che non può essere né presupposto né considerato assorbito dall’attribuzione delle semplici funzioni di coordinamento. Queste ultime attengono all’organizzazione funzionale degli Uffici giudiziari e non

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possono comportare l’adozione, in forma individuale o collegiale, di atti o l’esecuzione di procedimenti che sono conferiti dalla legge al solo giudice inquirente. Si tratta, in effetti, di determinare il giudice naturale, dunque, di una garanzia essenziale e costituzionalmente rilevante. Avviando procedimenti e assumendo, il Commissario della legge Avv. Buriani, delle disposizioni processuali senza una formale assegnazione o co-assegnazione del fascicolo processuale potrebbe avere eluso il criterio dell’attribuzione tabellare che è una garanzia per il rispetto del principio del giudice naturale. In tal senso si considera ammissibile e non priva di qualche fondamento la richiesta formulata nell’atto di sindacato.

2) La correttezza nei rapporti intrattenuti con la stampa. Per quanto riguarda la contestazione relativa ai rapporti con la stampa il solo caso che, alla luce degli atti depositati e delle dichiarazioni raccolte, può assumere qualche significato ai fini delle valutazioni di ammissibilità e fondatezza dell’azione di sindacato riguarda l’autorizzazione che il Commissario della legge ha concesso al giornalista Antonio Fabbri del quotidiano L’informazione, in relazione al procedimento n. 735/2018 consentendo l’accesso agli Atti e l’estrazione della relativa copia. L’autorizzazione fu concessa dopo l’emissione del provvedimento di archiviazione ma in pendenza dei termini utili per proporre ilreclamo. L’autorizzazione fu rilasciata “limitatamente agli atti non coperti da segreto bancario”, senza che il Commissario della legge avesse ad indicare puntualmente, nel provvedimento, atti o singole parti che dovessero essere esclusi dalla pubblicazione. Questa omissione ha comportato la pubblicazione integrale dei contenuti dai quali poteva derivare, stante le informazioni e le considerazioni ivi espresse, nocumento alla reputazione di persone che potevano avere interesse alla riservatezza di notizie che non erano state considerate rilevanti ai fini della determinazione procedimentale conclusasi con la richiesta di archiviazione.

3) la correttezza nei rapporti con soggetti interessati ai giudizi a Lui affidati. Al riguardo, ad esempio, riesce poco comprensibile l’evidenza di colloqui sollecitati dal Magistrato Buriani (avvalendosi anche di una terza persona) con la Presidente della Banca Centrale Avv. Catia Tomasetti mentre era sottoposta ad indagine dallo stesso Magistrato Buriani (il caso venne poi archiviato). Un incontro è effettivamente avvenuto, è stato confermato dal Magistrato Buriani e risulta dagli Atti mentre il secondo è stato solo richiesto in quanto l’interessata avrebbe rifiutato il colloquio.

4) Qualche perplessità suscita anche il ritardo con cui viene data applicazione alle disposizioni del Magistrato Dirigente sulla distribuzione del lavoro del 24 luglio 2020.

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Se i fatti contestati siano tali da determinare un’affermazione di responsabilità dell’incolpato sarà materia riservata al successivo giudizio avanti al Magistrato decidente.

P.Q.M.

dichiara ammissibile l’azione di sindacato promossa dalla Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia nei confronti del Commissario della Legge Avv. Alberto Buriani;

Manda

alla Cancelleria per la trasmissione al Presidente del Collegio Garante e per la notifica all’Avv. Alberto Buriani presso il domicilio eletto e alla Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia nella persona del suo Presidente On. Gian Matteo Zeppa domiciliato presso l’Avvocatura dello Stato.

San Marino, 1 febbraio 2021/1720 d.F.R.

IL MEMBRO DEL COLLEGIO GARANTE Prof. Giovanni Cordini