San Marino. Beneficiari effettivi, c’è il regolamento

soldi-euroLa norma non si applica per i servizi sotto ai 15 mila euro o per le opere pubbliche sotto ai 50 mila euro. Fuori anche chi ha più di 20 soci. L’articolo 68 dell’ultima finanziaria, chiamato “Della Trasparenza”, introdotto grazie ad un emendamento proposto da Sinistra unita, Civico10 e da Federico Pedini Amati, ha il suo regolamento applicativo che indica le modalità con cui “le imprese che intendano beneficiare di fondi pubblici o di agevolazioni fiscali o contributive a qualunque titolo, o che “risultino le migliori offerenti in appalti pubblici” sono tenute a palesare i propri beneficiari effettivi, seppure con qualche limite. Ad emanarlo è stato il Congresso di Stato nella seduta del 31 marzo scorso, l’ultimo giorno utile per rientrare nei limiti fissati nell’articolo della Finanziaria, ma è stato effettivamente promulgato dai Capitani Reggenti pochi giorni fa, mercoledì scorso 29 aprile. Nei 5 articoli del documento, dopo le finalità, viene precisato che “il titolare o legale rappresentante di impresa che presenti istanze per beneficiare di fondi pubblici o di agevolazioni fiscali o contributive a qualunque titolo deve presentare una dichiarazione, in allegato all’istanza e sotto la propria responsabilità civile e penale, contenente i nominativi di tutti gli effettivi beneficiari dell’impresa, ossia delle persone fisiche che percepiscono gli utili/il reddito dell’impresa medesima”. La dichiarazione deve essere formulata compilando un modulo apposito. L’articolato prevede quindi che nel caso l’impresa richiedente “abbia nella propria compagine societaria quote possedute tramite mandato fiduciario, il legale rappresentante dell’impresa medesima” deve allegare alla dichiarazione anche l’attestazione rilasciata dalla fiduciaria “dell’effettivo beneficiario del mandato fiduciario”. La procedura di pubblicazione dei beneficiari effettivi viene resa obbligatoria anche per le aziende vincitrici di appalti pubblici o somministrazioni di beni e servizi alla Pa o ad enti pubblici. In questo caso prima dell’approvazione del bando la Camera di Commercio è tenuta a richiedere l’autodichiarazione al migliore offerente. Invece per gli appalti pubblici “relativi a lavori, servizi e forniture complementari alle opere pubbliche” spetta ai “competenti servizi degli Enti Pubblici e delle Aziende Autonome del Settore Pubblico Allargato” richiedere l’autodichiarazione “all’impresa risultante la migliore offerente”. Come accennato però gli obblighi di trasparenza hanno qualche eccezione. Non si applicano infatti “per forniture o somministrazioni di beni e servizi” alla pubblica amministrazione sotto ai 15.000 euro e per “opere pubbliche” sotto ai 50.000 euro. Inoltre le disposizioni del regolamento non si applicano “alle società quotate in borsa ed a quelle le cui quote sociali sono in capo a più di venti soggetti diversi”. In questo modo vengono lasciate fuori aziende particolari come possono essere alcune istituti di credito o fondazioni bancarie. Un aspetto quest’ultimo che però verrà affrontato con un altro regolamento. sempre previsto l’articolo 68 della Finanziaria 2015. Dopo un compromesso tra i proponenti. che chiedevano che i reali beneficiari di banche e finanziarie venissero pubblicati on line, e la maggioranza, è stato deciso che i nomi non verranno resi pubblici ma che saranno mostrati “presso la Banca Centrale della Repubblica di San Marino” ai soli membri del Consiglio Grande e Generale che ne faranno richiesta. In questo caso l’articolato prevede che “le modalità di accesso a tali informazioni e le misure atte a garantire la loro riservatezza” saranno precisate con apposito decreto delegato, “da emanarsi entro Il 30 giugno 2015?. Tornando al regolamento promulgato la settimana scorsa c’è da notare che non è esplicitata alcuna sanzione o altra penalità per chi non dovesse compilare il documento. Un aspetto quest’ultimo che potrebbe scatenare nuove polemiche politiche dato che il tema è particolarmente caro a una parte dell’opposizione.
La Tribuna