Si legge nel rinvio a giudizio dei Commissari Buriani e Volpinari del 16 settembre 2021 a firma dei Commissari Beccari e Santoni:
”Il fatto per il quale nel presente procedimento si indaga per abuso di autorità non può essere qualificato quale mera irregolarità processuale: con il concorso di Antonella Volpinari, infatti, Alberto Buriani ha individuato arbitrariamente sé stesso come giudice inquirente di un processo apertosi nei confronti di Stefano Ercolani. Si è quindi dimostrata la disponibilità di entrambi i Giudici lnquirenti a mentire circa l’esistenza del gruppo e la qualità di giudice del procedimento di Buriani, mendacio che verrà reiterato nella memoria 12 ottobre 2018.”
ed ancora: ”Ciò, allo stato degli atti, non può che confermare la consapevolezza di avere agito in violazione di legge, alterando la composizione dei giudici assegnatari del procedimento in questione. Ad essi pertanto non può che essere contestato di aver compiuto un abuso continuato di autorità per mezzo del quale un giudice (Alberto Buriani) – che aveva già emesso in altro procedimento provvedimento di sequestro a carico del prevenuto Stefano Ercolani, parzialmente riformato in sede di reclamo e di ricorso in terza istanza – con il contributo concorsuale di Antonella Volpinari, si è ingerito nell’istruttoria di un fascicolo del quale non era titolare né in ragione della distribuzione generale dei carichi di lavoro, né in ragione di un provvedimento ex art. 16 della legge n. 100/2013. Tale condotta ha cagionato un duplice ed effettivo pregiudizio:
a) da una parte all’amministrazione della giustizia, che nel caso di specie non è stata amministrata da un giudice terzo, imparziale e precostituito per legge ma da un magistrato che ha selezionato (illegittimamente ed arbitrariamente) il fascicolo che intendeva istruire, senza che ne avesse il titolo, con la colpevole (e necessaria) partecipazione del titolare;
b) conseguentemente al diritto dei prevenuti di quel procedimento a essere giudicati da un giudice terzo, imparziale e precostituito per legge.
E’ pertanto evidente che, nel caso di specie, devono ritenersi integrati gli elementi costituti del contestato misfatto di abuso di autorità ad opera del contributo causalmente necessario di entrambi i prevenuti. D’altra parte, la gravità di questa condotta ha indotto i prevenuti a mentire sull’esistenza del titolo in forza del quale Alberto Buriani aveva (da solo o congiuntamente a Antonella Volpinari compiuto e formato atti in quel processo, tra i quali il rinvio a giudizio.”
Ed ancora: ‘‘Si contesta ai prevenuti: 1) il concorso nel misfatto continuato di abuso di autorità, previsto e punito dagli articoli 50, 73 e 376 del codice penale perchè, in concorso tra loro, in esecuzione di più condotte collegate tra loro dal medesimo programma criminoso, abusavano dci poteri inerenti alle proprie funzioni di Commissario della Legge, al fine di recare pregiudizio ai prevenuti del procedimento penale n. 98/RNR/2017 e all’ordinario svolgimento della sua istruttoria. In particolare:a) Alberto Buriani ed Antonella Volpinari compivano atti nel procedimento penale n.98/RNR/2017 in mancanza di qualunque provvedimento del Magistrato Dirigente ai sensi dell’art.16 della legge n. 100/2013 che individuasse il Commissario della Legge Buriani come giudice inquirente del procedimento, assegnato invece unicamente a Volpinari; b) Alberto Buriani ed Antonella Volpinari resistevano all’istanza di ricusazione nei modi descritti al seguente punto 2, rappresentando falsamente l’esistenza di un potere a procedere nei modi descritti in questo capo, discendente dalla delega generale al coordinamento dei gruppi già formati risultante dalle disposizioni del Magistrato Dirigente”
Ed ancora: ”Si contesta ai prevenuti: 2) il concorso nel misfatto di falsità ideologica in atto pubblico, previsto e punito dagli articoli 73 e 296 del codice penale, perchè – in concorso tra loro – nell’ambito del giudizio incidentale sull’istanza di ricusazione proposta nei loro confronti da Stefano Ercolani nel procedimento penale n. 98/RNR/2017, depositavano memoria congiunta con cui rappresentavano al Giudice per i Rimedi Straordinari il fatto non vero che il Magistrato Dirigente aveva formato per quel procedimento un gruppo (ex art. 16 della legge n. 100/2013) secondo le consuete modalità operative”