Ancora una volta non sono d’accordo con il comunicato della Consulta dei giornalisti, presieduta da Roberto Chiesa, che ha criticato il San Marino Calcio per la mancata concessione dell’accredito alla troupe di San Marino RTV per la partita contro la Zenith Prato.
Sulla situazione è opportuno a mio parere fare chiarezza. La gestione degli accrediti ai giornalisti, specialmente in contesti sportivi come quelli della Lega Nazionale Dilettanti, non è regolata da un obbligo stringente e incondizionato. Le società, infatti, non sono tenute a concedere l’accredito a tutti i richiedenti, e possono legittimamente esercitare il proprio diritto di decidere chi far accedere agli eventi in base a valutazioni organizzative e gestionali.
Prima di addentrarci nei dettagli della vicenda, è fondamentale chiarire un concetto che è stato spesso frainteso: il diritto di cronaca. Questo principio, sancito dalle nostre leggi e dalla CEDU, garantisce la libertà di informare e di essere informati. Però esso non implica che i giornalisti debbano avere accesso fisico illimitato a qualsiasi evento o struttura. Il diritto di cronaca non equivale automaticamente al diritto di ottenere un accredito per accedere a una partita o a un evento sportivo. Il diritto di cronaca può essere esercitato in molti modi, anche senza la presenza diretta del giornalista sul posto.
Il San Marino Calcio non ha quindi negato il diritto di cronaca!
San Marino RTV ha piena facoltà di informare e di commentare la partita, le vicende della società e qualsiasi altro aspetto rilevante per il pubblico. La mancata concessione di un accredito non inibisce la possibilità di fare informazione, né rappresenta un atto di censura. È semplicemente una decisione gestionale presa dalla società, basata su criteri che possono essere vari: organizzativi, logistici o, come nel caso in questione, derivanti da tensioni con la stampa stessa, come pare essere il caso. Ma è opportuno, per correttezza, che la stessa società motivi questa esclusione.
Un esempio illuminante che dimostra la legittimità di tali decisioni è il caso dell’Ascoli Calcio del 2007. In quell’occasione, la società scelse di ritirare gli accrediti a tre giornalisti del Resto del Carlino e del Corriere Adriatico, a seguito di critiche che erano state pubblicate su queste testate. L’allora presidente dell’Ascoli, Roberto Benigni che non è l’attore, giustificò il ritiro degli accrediti come un atto di discrezione e non un obbligo: gli accrediti, disse, erano un “atto di cortesia” tra la società e i giornalisti, non un diritto da garantire in maniera automatica. Anche se questa decisione sollevò un acceso dibattito, come lo sta sollevando ora a San Marino, ma non comportò sanzioni per la società, dimostrando che il rifiuto di concedere un accredito non rappresenta di per sé una violazione del diritto di cronaca.
Tornando al caso del San Marino Calcio, è evidente che la decisione di non concedere l’accredito alla troupe di San Marino RTV non rappresenta un ostacolo alla loro attività di informazione. La RTV può continuare a riportare notizie, fare analisi e commentare le partite senza necessariamente essere presente fisicamente allo stadio. Non vi è quindi alcuna violazione del diritto costituzionale di informare. Il diritto di cronaca non viene compromesso dalla mancata presenza fisica sul campo, poiché i contenuti possono essere seguiti attraverso altri mezzi, come la visione in differita, l’uso di fonti secondarie, o addirittura l’acquisizione delle immagini attraverso altre emittenti.
La critica della Consulta dei giornalisti appare dunque fuori luogo, partendo dal presupposto errato che il rifiuto di un accredito equivalga alla negazione del diritto di cronaca. Non è così.
Le società calcistiche hanno il diritto di stabilire chi può accedere alle proprie partite, in base a criteri che ritengono opportuni.
In questo contesto, il San Marino Calcio ha esercitato il proprio legittimo diritto di regolamentare gli ingressi allo stadio. Si tratta di una gestione operativa interna che non preclude in alcun modo l’esercizio del diritto di informare il pubblico.
Inoltre, è importante sottolineare che la Lega Nazionale Dilettanti non impone alle società l’obbligo assoluto di concedere accrediti a tutti i giornalisti che ne fanno richiesta. Questo rientra nelle decisioni di ogni singola società, che può valutare caso per caso. Le normative della Lega lasciano spazio alla discrezionalità in queste circostanze, in quanto la gestione degli accrediti dipende da fattori organizzativi, come la disponibilità di posti, le esigenze di sicurezza o eventuali conflitti di interesse tra la società e i media stessi.
Pertanto, la scelta del San Marino Calcio non è in alcun modo una violazione delle regole della Lega.
Quindi il San Marino Calcio ha agito nel pieno rispetto delle normative vigenti, esercitando un diritto che ogni società sportiva ha. Non vi è stato alcun attacco al diritto di cronaca, e la mancata concessione di un accredito non preclude in alcun modo la possibilità per San Marino RTV di continuare a informare i propri spettatori.
La società ha preso una decisione legittima, coerente con le proprie esigenze e le proprie prerogative, e non c’è alcuna giustificazione per le critiche mosse nei suoi confronti.
Questo è il mio punto di vista, basato sull’analisi dei fatti e sull’approfondimento delle leggi e dei regolamenti, esercitando il mio legittimo diritto di critica, in piena conformità con i principi sanciti dalla giurisprudenza sammarinese e dalla CEDU, le due fonti giuridiche riconosciute dalla Repubblica di San Marino.
Marco Severini – direttore del GiornaleSM