San Marino. Calcio Scommesse: ecco i nuovi deferimenti

La Procura Federale rende noti nuovi deferimenti

La Federazione Sammarinese Giuoco Calcio comunica come la Procura Federale:

  • Esaminati gli atti di indagine relativi al procedimento disciplinare n. 4/2017, avente ad oggetto la presunta alterazione della gara Folgore-San Giovanni del 09/03/2016 di Coppa Titano, della gara Juvenes/Dogana-Folgore del 14/03/2017 di Coppa Titano, finalizzata ad effettuare scommesse dall’esito sicuro, della gara Juvenes/Dogana-La Fiorita del 30/03/2016 di Coppa Titano, della gara Pennarossa-La Fiorita del 06/03/2016 di Campionato Sammarinese, nonché della presunta violazione del divieto di scommettere posta in essere da tesserati della FSGC,
  • Valutato il materiale probatorio acquisito;

abbia deferito alla Commissione Disciplinare quattordici tesserati e sei società calcistiche sammarinesi, qui di seguito elencati:

  • Il sig. GASPERONI ALAN, all’epoca dei fatti presidente della Società Polisportiva La Fiorita 1967 per rispondere: della violazione dell’art. 5, comma 1 del Regolamento Disciplina FSGC, per avere effettuato scommesse sulla gara Fiorentino-Cailungo del 30/03/2016; della violazione dell’art. 5, comma 1 del Regolamento Disciplina della FSGC, per avere effettuato scommesse sulla gara di Coppa Titano San Giovanni-Folgore del 09/03/2016; e della violazione dell’art. 5, comma 1 del Regolamento Disciplina FSGC, per avere effettuato scommesse sulla gara di Coppa Titano Juvenes/Dogana-La Fiorita del 30/03/2016;
  • Il sig. PERROTTA FRANCESCO, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società S.S. Folgore dalla stagione sportiva 2014-2015 alla stagione sportiva 2016-2017 e della Libertas nella stagione sportiva 2017-2018 per rispondere della violazione dell’art. 5, comma 1 del Regolamento Disciplina FSGC, per avere effettuato reiteratamente nel tempo scommesse su gare del campionato italiano e di competizioni internazionali;
  • Il sig. MONTANARI SIMONE, all’epoca dei fatti tesserato per la Società Sportiva Pennarossa nella stagione sportiva 2015-2016 e della società S.S. Folgore nella stagione sportiva 2016-2017 per rispondere: della violazione dell’art. 5, comma 2 del Regolamento Disciplina FSGC, per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti le scommesse effettuate dal sig. Cangini Alessio sulla gara di Coppa Titano San Giovanni-Folgore del 09/03/2016; e della violazione dell’art. 5, comma 2 del Regolamento Disciplina FSGC, per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti le scommesse effettuate dal sig. Cuttone Alessandro sulla gara di Coppa Titano Juvenes/Dogana-Folgore del 14/03/2017;
  • Il sig. BERARDI NICOLA, all’epoca dei fatti allenatore della S.S. Folgore dalla stagione sportiva 2015-2016 alla stagione 2016-2017 e della Società Polisportiva La Fiorita 1967 nella stagione sportiva 2017-2018 per rispondere: della violazione dell’art. 5, comma 1 del Regolamento Disciplina FSGC, per avere effettuato reiteratamente nel tempo scommesse su gare del campionato italiano e di competizioni internazionali; della violazione dell’art. 6, comma 3 del Regolamento Disciplina FSGC, per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara di Coppa Titano Juvenes/Dogana-Folgore del 14/03/2017; e della violazione dell’art. 5, comma 2 del Regolamento Disciplina FSGC, per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti le scommesse effettuate dal sig. Cuttone Alessandro sulla gara di Coppa Titano Juvenes/Dogana-Folgore del 14/03/2017;
  • Il sig. MUCCINI MANUEL, calciatore della S.S. Folgore dalla stagione sportiva 2015-2016 alla stagione sportiva 2017-2018 per rispondere: della violazione dell’art. 5, comma 1 del Regolamento Disciplina FSGC, per aver effettuato reiteratamente nel tempo scommesse su gare del campionato italiano e di competizioni internazionali; e della violazione di cui all’art. 6, comma 1 del Regolamento Disciplina FSGC, per avere prima della gara di Coppa Titano San Giovanni-Folgore del 09/03/2016, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara stessa;
  • Il sig. ALUIGI RICCARDO, calciatore della S.S. Folgore, per rispondere della violazione dell’art. 5, comma 1 del Regolamento Disciplina FSGC, per aver effettuato reiteratamente nel tempo scommesse su gare del campionato italiano e di competizioni internazionali;
  • Il sig. GOZI GEMINO, calciatore della società Tre Penne, per rispondere: della violazione dell’art. 5, comma 1 del Regolamento Disciplina FSGC, per avere effettuato reiteratamente nel tempo scommesse su gare del campionato italiano e di competizioni internazionali; della violazione dell’art. 5, comma 1 del Regolamento Disciplina FSGC, per avere effettuato scommesse sulla gara di Coppa Titano San Giovanni-Folgore del 09/03/2016; della violazione dell’art. 5, comma 2 del Regolamento Disciplina FSGC, per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti le scommesse effettuate dal sig. Vagnetti Davide sulla gara di Coppa Titano San Giovanni-Folgore del 09/03/2016; della violazione dell’art. 5, comma 1 del Regolamento Disciplina FSGC, per aver effettuato scommesse sulla gara di Coppa Titano Juvenes-Dogana-La Fiorita del 30/03/2016; e della violazione dell’art. 5, comma 2 del Regolamento Disciplina FSGC, per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti le scommesse effettuate per interposta persona dal sig. Vagnetti Davide sulla gara di Coppa Titano Juvenes/Dogana-La Fiorita del 30/03/2016;
  • Il sig. VAGNETTI DAVIDE, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per Virtus A.C. 1964 per rispondere: della violazione dell’art. 5, comma 2 del Regolamento Disciplina FSGC, per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti le scommesse effettuate dal sig. Muratori Gabriele sulla gara di Coppa Titano San Giovanni-Folgore del 09/03/2016; e della violazione dell’art. 5, comma 2 del Regolamento Disciplina FSGC, per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti le scommesse effettuate dal sig. Dalibor Riccardi, Gemino Gozi e Gabriele Muratori – quest’ultimo per interposta persona – sulla gara di Coppa Titano Juvenes/Dogana-La Fiorita del 30/03/2016;
  • Il sig. RICCARDI DALIBOR, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per Virtus A.C. 1964 per rispondere: della violazione dell’art. 5, comma 1 del Regolamento Disciplina FSGC, per aver effettuato reiteratamente nel tempo scommesse su gare del campionato italiano e di competizioni internazionali, nonché sulle gare organizzate dalla FSGC Fiorentino-Cailungo del 30/03/2016 e Murata-Domagnano del 30/03/2016; della violazione dell’art. 5, comma 1 del del Regolamento Disciplina FSGC, per aver effettuato scommesse sulla gara di Coppa Titano Juvenes/Dogana-La Fiorita del 30/03/2016; e della violazione dell’art. 5, comma 2 del Regolamento Disciplina FSGC, per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti le scommesse effettuate per interposta persona dal sig. Vagnetti Davide sulla gara di Coppa Titano Juvenes/Dogana-La Fiorita del 30/03/2016;
  • Il sig. ARUCI ARMANDO, all’epoca dei fatti tesserato per Virtus A.C. 1964 ed attualmente non tesserato, per rispondere: della violazione dell’art. 6, comma 3 del Regolamento Disciplina FSGC, per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara di Coppa Titano San Giovanni-Folgore del 09/03/2016; della violazione dell’art. 6, comma 3 del Regolamento Disciplina FSGC, per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara di Coppa Titano Juvenes/Dogana-Folgore del 14/03/2017; e della violazione dell’art. 5, comma 2 del Regolamento Disciplina FSGC, per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti le scommesse effettuate dal sig. Cuttone Alessandro sulla gara di Coppa Titano Juvenes/Dogana-Folgore del 14/03/2017;
  • Il sig. MURATORI GABRIELE, all’epoca dei fatti tesserato per la S.S. Folgore per rispondere: della violazione di cui all’art. 6, comma 1 del Regolamento Disciplina FSGC, per avere prima della gara di Coppa Titano San Giovanni-Folgore del 09/03/2016, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara stessa al fine di effettuare scommesse dall’esito sicuro; della violazione dell’art. 5, comma 1 del Regolamento Disciplina FSGC, per aver effettuato scommesse sulla gara di Coppa Titano San Giovanni-Folgore del 09/03/2016; e della violazione dell’art. 5, comma 1 del Regolamento Disciplina FSGC, per aver effettuato scommesse per interposta persona sulla gara di Coppa Titano Juvenes/Dogana-La Fiorita del 30/03/2016;
  • Il sig. CANGINI ALESSIO, all’epoca dei fatti tesserato per la Società Polisportiva La Fiorita 1967 per rispondere: della violazione dell’art. 5, comma 1 del Regolamento Disciplina della FSGC, per aver effettuato scommesse sulla gara di Coppa Titano San Giovanni-Folgore del 09/03/2016; della violazione dell’art. 5, comma 2 del Regolamento Disciplina FSGC, per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti le scommesse effettuate dal sig. Montanari Simone sulla gara di Coppa Titano San Giovanni-Folgore del 09/03/2016; e della violazione dell’art. 5, comma 1 del Regolamento Disciplina FSGC, per aver effettuato scommesse sulla gara di Coppa Titano Juvenes/Dogana-Folgore del 14/03/2017;
  • Il sig. CUTTONE ALESSANDRO, calciatore tesserato nella stagione 2016-2017 fino a dicembre 2016 per la A.S. San Giovanni e da gennaio 2017 per la A.C. Juvenes/Dogana, attualmente non tesserato, per rispondere: della violazione di cui all’art. 6, comma 1 del Regolamento Disciplina FSGC, per avere prima della gara di Coppa Titano Juvenes/Dogana-Folgore del 14/03/2017 posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara stessa, al fine di effettuare scommesse dall’esito sicuro; e della violazione dell’art. 5, comma 1 del Regolamento Disciplina FSGC, per aver effettuato scommesse sulla gara di Coppa Titano Juvenes/Dogana-Folgore del 14/03/2017;
  • Il sig. CAPELLINI RENATO, presidente e legale rappresentante pro tempore della S.S. Folgore, per rispondere della violazione dell’art. 6, comma 3 del Regolamento Disciplina FSGC, per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara di Coppa Titano Juvenes/Dogana-Folgore del 14/03/2017;
  • La S.P. LA FIORITA 1967 per rispondere: della violazione dell’art. 3, comma 2 del Regolamento Disciplina FSGC, a titolo di responsabilità diretta per le condotte poste in essere dal proprio presidente e legale rappresentante pro tempore sig. Gasperoni Alan; e della violazione dell’art. 3, comma 2 del Regolamento Disciplina FSGC, a titolo di responsabilità oggettiva per le condotte poste in essere dal proprio tesserato all’epoca dei fatti, sig. Cangini Alessio;
  • La S.S. FOLGORE per rispondere: della violazione dell’art. 3, comma 2 del Regolamento Disciplina FSGC, a titolo di responsabilità diretta per le condotte poste in essere dal proprio presidente e legale rappresentante pro tempore, sig. Capellini Renato; e della violazione dell’art. 3, comma 2 del Regolamento Disciplina FSGC, a titolo di responsabilità oggettiva per le condotte poste in essere dai propri tesserati all’epoca dei fatti, sigg.ri Perrotta Francesco, Montanari Simone, Berardi Nicola, Muccini Manuel, Aluigi Riccardo e Muratori Gabriele;
  • La S.S. PENNAROSSA per rispondere della violazione dell’art. 3, comma 2 del Regolamento Disciplina FSGC, a titolo di responsabilità oggettiva per le condotte poste in essere dal proprio tesserato all’epoca dei fatti, sig. Montanari Simone;
  • La società TRE PENNE per rispondere della violazione dell’art. 3, comma 2 del Regolamento Disciplina FSGC, a titolo di responsabilità oggettiva per le condotte poste in essere dal proprio tesserato all’epoca dei fatti, sig. Gozi Gemino;
  • La società VIRTUS A.C. 1694 per rispondere della violazione dell’art. 3, comma 2 del Regolamento Disciplina FSGC, a titolo di responsabilità oggettiva per le condotte poste in essere dai propri tesserati all’epoca dei fatti, sigg.ri Vagnetti Davide, Riccardi Dalibor ed Aruci Armando;
  • La società JUVENES/DOGANA per rispondere della violazione dell’art. 3, comma 2 del Regolamento Disciplina FSGC, a titolo di responsabilità oggettiva per le condotte poste in essere dal suo tesserato all’epoca dei fatti, sig. Cuttone Alessandro.

La Procura Federale rende noti nuovi deferimenti

La Federazione Sammarinese Giuoco Calcio comunica come la Procura Federale:

  • Esaminati gli atti di indagine relativi al procedimento disciplinare n. 5/2017, avente ad oggetto la presunta alterazione della gara Virtus-Tre Fiori del 17/04/2016 di Campionato Sammarinese;
  • Valutato il materiale probatorio acquisito

abbia deferito alla Commissione Disciplinare sei tesserati ed una società calcistica sammarinese, qui di seguito elencati:

  • Il sig. GIULIANELLI PIER DOMENICO, all’epoca dei fatti presidente e legale rappresentante della società Virtus A.C. 1964 per rispondere della violazione di cui all’art. 6, comma 1 del Regolamento Disciplina FSGC, per avere – prima della gara – posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato dell’incontro di Campionato Virtus A.C. 1964 – Tre Fiori del 17/04/2016;
  • Il sig. SILVI MARCHINI FILIPPO, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società Virtus A.C. 1964 per rispondere della violazione dell’art. 6, comma 3 del Regolamento Disciplina FSGC, per avere violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara di Campionato Virtus A.C. 1964 – Tre Fiori del 17/04/2016;
  • Il sig. ALBANI DANIELE, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società Virtus A.C. 1964 per rispondere della violazione dell’art. 6, comma 3 del Regolamento Disciplina FSGC, per avere violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara di Campionato Virtus A.C. 1964 – Tre Fiori del 17/04/2016;
  • Il sig. NICOLINI DAVIDE, all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la società Virtus A.C. 1964 per rispondere della violazione dell’art. 6, comma 3 del Regolamento Disciplina FSGC, per avere violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara di Campionato Virtus A.C. 1964 – Tre Fiori del 17/04/2016;
  • Il sig. LA MONACA MASSIMILIANO, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Virtus A.C. 1964 per rispondere della violazione dell’art. 6, comma 3 del Regolamento Disciplina FSGC, per avere violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara di Campionato Virtus A.C. 1964 – Tre Fiori del 17/04/2016;
  • Il sig. VAGNETTI DAVIDE, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Virtus A.C. 1964 per rispondere della violazione dell’art. 6, comma 3 del Regolamento Disciplina FSGC, per avere violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara di Campionato Virtus A.C. 1964 – Tre Fiori del 17/04/2016;
  • La società VIRTUS A.C. 1964 per rispondere: della violazione dell’art. 3, comma 2 del Regolamento Disciplina della FSGC, a titolo di responsabilità diretta per le condotte poste in essere dal suo presidente e legale rappresentante pro tempore all’epoca dei fatti, sig. Giulianelli Pier Domenico; della violazione dell’art. 3, comma 2 del Regolamento Disciplina FSGC, a titolo di responsabilità oggettiva per le condotte poste in essere dai propri tesserati all’epoca dei fatti, sigg.ri Silvi Marchini Filippo, Albani Daniele, Nicolini Davide, La Monaca Massimiliano e Vagnetti Davide

 

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