La scarsa considerazione per il Tribunale degli allora vertici di Bcsm che decretarono la chiusura di Asset a dispetto dell’ordinanza sulla sospensione dell’amministrazione straordinaria, ha determinato la creazione di una situazione che secondo il giudice Pasini, che ha emesso di recente le due sentenze che danno ragione all’istituto, “non ha eguali”.
In buona sostanza e in conclusione – si legge nella sentenza – l’ordinanza di sospensione del 14 giugno non è stata eseguita, nonostante i rilevi anche in punto di pericolo di danno e pregiudizio non solo per i ricorrenti ma anche per l’intero sistema creditizio e finanziario sammarinese. BCSM ha proceduto senza darle esecuzione, anche in via di successiva autotutela, anticipando la data di l.c.a., e poiché l’impatto sul sistema bancario sammarinese è stato rilevante e significativo, come paventato nella stessa ordinanza, è stata emanata una “legge provvedimento”, a contenuto particolare e derogatoria rispetto ai casi precedenti, per provvedere alla cessione degli attivi e passivi, resa necessaria proprio dagli effetti che sul sistema ha avuto la l.c.a di Asset […] Si è così compiutamente verificato l’evento di pericolo già anticipato dall’ordinanza ed è divenuto irrimediabile e fatalmente definitivo il pregiudizio che, nelle valutazioni prospettiche dell’ordinanza, doveva invece legittimare la sospensione del provvedimento di a.s .. , e ciò proprio per i riflessi che esso, per le modalità e le procedure viziate con le quali è stato portato avanti, avrebbe avuto anche sull’intero sistema”. La decisione assunta dal Tribunale non solo non è stata tenuta in alcuna considerazione dagli allora vertici di Bcsm ma pesa sulla politica la responsabilità dei decreti ad essa successivi. “Nonostante la decisione assunta, con il Decreto-Legge 10 luglio 2017 n. 80, e la sua ratifica ad opera del Decreto-Legge 27 luglio 2017 n. 89, a firma dei Capitani Reggenti, Mimma Zavoli e Vanessa D’Ambrosio e del Segretario di Stato agli Affari Interni, Guerrino Zanotti, è avvenuta la (paventata) cessione degli attivi e passivi a Cassa di Risparmio, divenendo così definitivamente irrimediabile il pregiudizio considerato dalla stessa ordinanza. Il decreto n.80 /2017 ha superato anche il vaglio di costituzionalità. Come riportato da Banca Centrale, infatti, con sentenza del 16 gennaio 2018, n.1 (allegato 1 alla memoria del 5 novembre 2018), a firma del Presidente – Re1atore – Redattore, Prof. Avv. Giovanni Guzzetta, il Collegio Garante ne ha dichiarato la conformità”. Sull’avvocato Giovanni Guzzetta, da poco nominato dirigente del Tribunale di San Marino, si è scatenata una bufera anche per le modalità della nomina stessa (sono stati il Segretario Renzi e il presidente della commissione giustizia Zavoli che senza mandato della commissione stessa lo hanno ‘avvicinato’ per valutare la sua disponibilità a ricoprire l’incarico). E’ stato poi eccepito dalle forze di opposizione un conflitto di interesse legato al fatto che avrebbe assunto un incarico a dispetto di incompatibilità che ne comporterebbero la decadenza. Incompatibilità che secondo il consigliere del Pdcs Marco Gatti sarebbero da far risalire a molti mesi fa e tali da suscitare il sospetto che anche nel suo ruolo di membro del Collegio Garante abbia svolto le proprie funzioni in regime di decadenza. Sul punto come del resto sulle due sentenze di Asset si registra un silenzio assordante. Come non fosse ammesso alcun setaccio, come se ogni eccezione andasse subito eliminata.
Repubblica Sm