Le due sentenze del giudice Pasini che danno ragione ad Asset Banca e delle quali presto sentiremo parlare anche in Consiglio Grande e Generale, dovrebbero pungerci come uno spillo. Si parla infatti delle più alte istituzioni del Paese e di come esse avrebbero agito non per il bene dello stesso ma rispondendo ad interessi diversi. Sono scenari inquietanti che la stessa sentenza ha inteso porre in luce. “La domanda cautelare veniva accolta con ordinanza depositata il 14 giugno 2017 sulla base delle motivazioni che si ritiene, a fini espositivi e argomentativi, riportare di seguito: “ … la vicenda in esame presenta, quanto alla tempistica degli interventi di BCSM, delle peculiarità che non possono, quantomeno, non essere notate: il provvedimento in autotutela qui contestato è intervenuto a pochissime ore di distanza dalla decisione di accoglimento della sospensiva di cui all’ordinanza del 12 aprile u.s., a riprova sicuramente della capacità di reazione e della solerzia di BCSM; lo stesso provvedimento di a.s. era intervenuto in data 2 marzo, seppure motivato con rinvio a relazione del Commissario datata 3 marzo, ovvero nel termine richiesto all’avv. Sommella dagli azionisti per la convocazione dell’Assemblea.
Da ultimo il provvedimento di l.c.a che si palesa un quarto d’ora prima dell’udienza di discussione della sospensiva sul precedente provvedimento di amministrazione straordinaria. Si potrebbe essere indotti a pensare, ma sicuramente non è così, che l’urgenza e fors’anche la fretta, che ha caratterizzato l’operato di Banca Centrale fino ad oggi, non sia propriamente ascrivibile all’esordire di circostanze fattuali oggettive gravi che impongono nell’immediato l’intervento, ma ad altre e diverse circostanze esterne, quali ad esempio il possibile sindacato di un Giudice su atti
sottoposti a giudizio che possa vanificare le decisioni da prendersi o già prese ad opera dell’organo di Vigilanza”. Il riferimento è alla decisione di Bcsm di ricommissariare la Banca dopo la prima ordinanza del giudice Pasini e quella di porla in liquidazione coatta amministrativa un quarto d’ora prima della sentenza dello stesso giudice.
“Il Direttore di BCSM -forse nella fretta di aprire la l.c.a., così tentando di bypassare il temuto giudizio cautelare – ha dimenticato di menzionare nel Provvedimento (o forse anche di accludervi) quel documento che solo il giorno successivo indica quale “allegato”. […] E sulle motivazioni “sprovviste di qualsivoglia adeguata motivazione le “censure organizzative e irregolarità gestionali”. Il paragrafo 5 di tale relazione si ridurrebbe “ad un coacervo di meri giudizi assolutamente generici e non corredati da qualsivoglia elemento obiettivo suscettibile di una contro verifica: non solo per la mancata indicazione delle norme che si assumono violate, ma altresì per una insufficiente descrizione della fattispecie concreta, di cui non vengono neppure fomiti gli estremi identificativi.
Lo stesso difetto (tra gli altri) si riscontra nella Relazione di audit sui presidi antiriciclaggio a cura di Studio Retter, · il cui esemplare a disposizione degli azionisti è censurato al punto da risultare praticamente inservibile, salvo per avvedersi della macroscopica contraddizione tra i favorevoli riscontri obiettivi (prima) e le punitive conclusioni finali (poi)”.
Repubblica Sm