San Marino. CASO RACKET BADANTI. La CAPORALE è anche accusata di TRUFFA AGGRAVATA CONTINUATA ai danni dello Stato

La CAPORALE è anche accusata ‘‘del reato di truffa aggravata continuata ai danni dello Stato (artt. 50 e 204, collima 1 e comma 2, n. 1, c.p.) perché in concorso con soggetti non compiutamente individuati, introduceva lavoratrici irregolari non iscritte nelle liste e/o non autorizzate a prestare l’opera retribuita di badante ex decreto n. 21/2016 e regolamento I.S.S. n. 12/2017, tramite artifici e raggiri consistenti nell’indicare falsamente, sui moduli di autorizzazione alla permanenza ed al lavoro occasionale, poi trasmessi ai competenti uffici (coordinamento delle professioni infermieristiche ed Ufficio del Lavoro), che la prestazione lavorativa veniva resa dalla CAPORALE o da altro personale regolare suo complice, compilazione che talvolta avveniva all’insaputa degli utenti.

Le prestazioni erano invero svolte da altre operatrici non regolari, che subentravano alla CAPORALE ed alle sue complici, poiché queste ultime strumentalmente adducevano ai clienti scuse circa problemi personali che le obbligavano ad allontanarsi e presentavano ai familiari dei degenti, come loro sostitute, colleghe irregolari che in alcuni casi facevano entrare abusivamente da ingressi secondari dell’Ospedale. Così facendo consentiva a queste ultime di prestare la propria opera in nero all’interno della struttura ospedaliera in elusione alle norme di legge ed alle liste autorizzate.

La frode era amplificata dal fatto che CAPORALE dava disposizioni affinché venisse indicata “persona di fiducia” sui moduli da presentare per l’espletamento dell’attività lavorativa di assistenza non sanitaria in Ospedale e, così facendo, creava la falsa apparenza che, in realtà, la persona procacciata dalla CAPORALE e per il quale la stessa tratteneva una percentuale sulla retribuzione in nero, fosse una persona di fiducia dei familiari che svolgeva la propria opera non retribuita, consentendole di eludere i controlli (già laschi) del personale del reparto e dell’Ufficio del Lavoro.

Tra le posizioni irregolari gestite e procacciate dalla CAPORALE, di cui al rapporto 27 settembre 2019, prot. 18/G41/ 12-20, emergono quello di “Didi”, che, reperita dalla CAPORALE, prestava la propria opera senza essere registrata presso l’Ufficio del Lavoro e senza alcun modulo di lavoro occasionale ed autorizzazione di permanenza la notte del 7.11.2017 in assistenza a XXXXXX, per un corrispettivo di euro 88 pagatole brevi manu presso il Centro Atlante di Dogana;

un’anonima assistente, che, dal 14 al 17.12.2017, reperita dalla CAPORALE aveva svolto assistenza notturna di XXXXXXX per 60 euro in contanti, senza la compilazione di alcun modulo e senza alcuna iscrizione presso l’Ufficio del Lavoro quale lavoratrice occasionale;

XXXXXX che, tra il 29.12.2016 e il 17.01.2017, reperita dalla CAPORALE, pur essendo indicata quale persona di fiducia dell’assistita, aveva svolto assistenza per XXXXX a titolo oneroso per euro 160 in contanti senza alcun modulo di lavoro occasionale e senza essere registrata all’Ufficio del Lavoro quale lavoratore occasionale;

XXXXXX che, il 12.01.2018, reperita dalla CAPORALE, pur essendo indicata quale persona di fiducia dell’assistita ed essendo iscritta, sempre quale persona di fiducia, presso un altro assistito nello stesso periodo, aveva svolto assistenza per XXXXXX a titolo oneroso per euro 100 in contanti senza alcun modulo di lavoro occasionale;

XXXXXXX che, reperita dalla CAPORALE, per una settimana tra il 20 e il 30.03.2018, aveva svolto assistenza per XXXXXXX, a titolo oneroso per curo 80 ogni turno giornaliero di 12 ore, senza che venisse compilato o trasmesso alcunché.

In tal modo, determinava un danno per il pubblico erario per contributi ed imposte non versate dai lavoratori su compensi percepiti in nero e privi di qualsivoglia tracciabilità e traevano un ingiusto profitto pari alla percentuale pagata da tali lavoratrici irregolari per l’intermediazione prestata (secondo le modalità prescritte nel superiore capo 1).

Con l’aggravante prevista dall’art. 90, comma 1, n. 1 per aver agito per assicurare il profitto del reato di cui al capo i).

In San Marino, quantomeno dall’anno 2017, in coincidenza con le singole retrocessioni percepite dalla CAPORALE sui compensi in nero delle lavoratrici irregolari procacciate, sino alla data odierna.” Così come si legge dal rinvio a giudizio a firma del Commissario della Legge Roberto Battaglino del 21 ottobre 2021.

 

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