San Marino. Caso Sindacato Buriani. Leggi tutte le contestazioni (parte Quarta)

La moglie dell’ex capo del massoni (Gran Maestro della massoneria sammarinese) Andrea Negri (ex aderente e presidente del movimento Indipendenza Sammarinese) è l’avvocato di Alberto Buriani

Nelle motivazioni in fatto e in diritto per promuovere l’azione di sindacato nei confronti del Commissario della Legge Dott. Alberto Buriani, inviate al Prof. Roberto Bin, l’Avvocatura dello Stato scrive:

il Commissario della Legge Alberto Buriani ha

– violato il dovere di astensione obbligatoria (per rapporti di amicizia ed inimicizia) e facoltativa (gravi ragioni di opportunità conseguenti a rapporti notori con soggetti interessati alle vicende processuali ed in particolare l’ex Segretario di Stato per le Finanze Simone Celli), compromettendo la fiducia nell’amministrazione della giustizia, per la notorietà di tali rapporti, che escludono, agli occhi dell’opinione pubblica, irrimediabilmente la sua imparzialità soggettiva ed oggettiva;

– violato il dovere di correttezza e lealtà che deve sempre contraddistinguere l’operato del giudice, in quanto:

a) ha influito sull’apertura di procedimenti penali (iniziati con scritti anonimi o con esposti nei quali non erano descritti i fatti, ma solo la qualificazione giuridica del fatto non narrato, o con denunce pervenute in busta chiusa indirizzata personalmente a lui);

b) ha posto in essere condotte per assicurarsi l’assegnazione di procedimenti che, altrimenti, per competenza tabellare, sarebbero stati attribuiti ad altri giudici;

c) ha abusato dei poteri del giudice inquirente, attivando perquisizioni e sequestri funzionali non alla ricerca delle prove del reato contestato, ma ad acquisire informazioni estranee al procedimento;

d) ha fatto uso di informazioni personali nella conduzione dei procedimenti (non contenute o comunque non emergenti dagli atti processuali);

e) ha fornito al Giudice della ricusazione, assieme alla collega, una inveritiera rappresentazione dei fatti in ordine alla supposta formazione da parte del Magistrato Dirigente di un gruppo di coordinamento ai sensi dell’art. 16 della Legge n. 100/2013;

f) si è intromesso in indagini assegnate ad altri giudici (con il placet di questi, il Commissario della Legge dott.ssa Volpinari) al fine di orientarne la definizione;

g) ha resistito con argomenti non veritieri ad una ricusazione promossa da un imputato;

h) ha omesso di astenersi in tale procedimento di ricusazione dopo essersi precedentemente astenuto in altro procedimento riguardante il medesimo soggetto per dichiarata “pregiudicata serenità”;

i) in concomitanza con atti di indagine (perquisizioni) ha consentito che un quotidiano ne venisse informato in tempo reale, senza reagire di fronte a quella che appare essere una rivelazione di segreto istruttorio e d’ufficio; ad un giornalista del medesimo quotidiano ha consentito l’accesso integrale agli atti del procedimento promosso contro il presidente di BCSM (in apparente violazione di quanto dispone la Legge n. 93/2008 art. 8, con specifico riferimento alla Legge n. 165/2005) nel quale erano confluite informazioni e acquisizioni non pertinenti rispetto all’ipotesi di reato per la quale il procedimento era stato iscritto, agevolandone la pubblicazione, poi avvenuta con finalità di discredito dell’indagata e dell’istituzione che rappresenta;

l) ha richiesto incontri con un soggetto da lui indagato (Presidente di BCSM), per il tramite del Segretario di Stato per le Finanze (Simone Celli), al quale notoriamente era legato da rapporti di vicinanza, nel momento in cui BCSM si accingeva ad adottare provvedimenti di rigore nei confronti di una banca (Credito Industriale Sammarinese), al cui amministratore delegato ed a sua moglie era legato da rapporti di amicizia non smentiti.

m) ha personalmente esaminato reperti oggetto di sequestro, senza disporre – sebbene richiesta – apposita perizia per l’acquisizione dei soli dati rilevanti per il procedimento in contraddittorio con la difesa, senza nemmeno ricorrere all’assistenza della Cancelleria o della Polizia Giudiziaria al fine di attestarne la correttezza di comportamento e la legalità dell’esame;

n) dopo una perquisizione e sequestro – finalizzati all’esame dei dispositivi telefonici – non ha compiuto alcun atto di indagine, ed il procedimento si è estinto per la decorrenza dei termini per la chiusura dell’istruttoria;

o) ha violato apertamente e concretamente le disposizioni sulla distribuzione del lavoro del 24 luglio 2020, disponendo l’archiviazione di un procedimento in ordine al quale potrebbero ravvisarsi addirittura elementi di collegamento con alcune persone coinvolte.

Fine parte quarta