Continuiamo con la pubblicazione per stralci del caso ”STIPENDIOPOLI alla FSGC”. Dopo aver pubblicato la parte introduttiva e la seconda puntata relativa alla denuncia del 19 settembre 2019 presentata dall’avv. Campagna su mandato di Alan Gasperoni, leggiamo:
”La spensierata violazione del divieto di compensi per i dirigenti delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) è accompagnata dall’altrettanto spensierata condizione di conflitto di interessi da parte del sig. Marco TURA, che ricopre la carica di Presidente della FSGC ed al contempo siede nel Comitato Esecutivo del CONS, come si può agevolmente verificare da una consultazione dei siti ufficiali degli enti. Come già anticipato, questa situazione non è vietata dalla legge, tuttavia ciò non costituisce di certo una ragione per violare i principi costituzionali in materia di incompatibilità e conflitto d’interessi del pubblico dipendente.
Sul piano più generale ed astratto va rilevato che l’art.18 della L. N.149/2015 non prevede – curiosamente – un’incompatibilità espressa per chi sieda in Comitato Esecutivo ed al contempo ricopra cariche direttive nelle Federazioni, al pari di quanto prevede per le DSA e le Associazioni Sportive Affiliate, o al pari di quanto avvenga in relazione alle FSN rispetto alle affiliate, per l’evidente rapporto controllore-controllato che lega le varie entità.
Ciò non toglie che sussista un chiaro rapporto di tal specie fra il CONS e le Federazioni sportive, basti consultare l’art.19 della L. 149/15 che disciplina le attribuzioni del Comitato Esecutivo, in particolare le lettere
“ c) Esercita poteri di controllo, sulla base dei criteri e modalità stabilite dal Consiglio Nazionale, sulle FSN, sulle DSA in merito al regolare svolgimento delle competizioni, alla preparazione olimpica ed all’attività sportiva degli Atleti d’Interesse Nazionale e all’utilizzo dei contributi finanziari;
….
f) esamina i bilanci preventivi e consuntivi deliberati dalle FSN e dalle DSA, da redigersi secondo uno schema tipo, esercitando funzioni di controllo e di indirizzo sui servizi e sulle FSN e sulle DSA riconosciute;
g) esamina gli statuti ed i regolamenti interni delle FSN e delle DSA e li propone all’approvazione di ratifica del Consiglio Nazionale;
h) dispone ispezioni, in caso di presunte irregolarità sull’attività e sulla gestione amministrativa delle FSN e DSA e delle Associazioni Sportive affiliate predisponendo apposita relazione, proponendo al Consiglio Nazionale, in caso di gravi violazioni accertate, la proposta di commissariamento, in caso di constatata impossibilità di funzionamento delle stesse o nel caso in cui non sono stati ottemperati gli adempimenti necessari per il regolare svolgimento delle competizioni sportive o la sospensione temporanea o revoca di riconoscimento e affiliazione del CONS di cui all’articolo 41;
i) adotta le deliberazioni d’urgenza in sostituzione del Consiglio Nazionale e le sottopone alla sua ratifica nella prima riunione utile;
q) stabilisce ed individua i criteri generali dei procedimenti di giustizia sportiva, proponendo un regolamento di giustizia sportiva al Consiglio Nazionale per l’approvazione e l’applicazione.”
l’avv. Campagna poi scrive: ”Dalla lettura della norma, fra l’altro, emerge chiaramente che la vicenda qui narrata rientra a pieno titolo fra le competenze del Comitato Esecutivo del CONS, nel quale siede proprio il principale autore della violazione sopra descritta, maggiore beneficiario delle elargizioni poiché ricoprente la carica più elevata, quella di Presidente.
È dunque molto agevole comprendere come sia stato possibile far passare sotto silenzio in Comitato Esecutivo CONS, oltre che in ambito FSGC, l’illecita attribuzione di stipendi a favore dei Conglieri Federali di quest’ultima, la più importante Federazione Sportiva Nazionale del nostro paese, rappresentativa della disciplina sportiva più popolare.
Soltanto grazie alla complicità del Comitato Esecutivo, fortemente inquinato dalla presenza del TURA, soggetto interessato all’omissione di qualsivoglia controllo sulla FSGC in maniera diretta, semplice e venale, è stato possibile lasciar libero il Consiglio Federale di auto-assegnarsi denari a piacimento sotto gli occhi di tutti.
In ogni caso, anche a voler tralasciare per un momento l’opera di spoliazione delle casse della FSGC, sul TURA incombeva ed incombe un dovere di astensione connotato da particolare intensità sulla base dei principi in materia di dipendenti pubblici e pubblici ufficiali, rilevante ai fini di varie fattispecie di reato per quanto si dirà nella successiva sezione.
Infine, il TURA sembra violare anche un’altra norma sulle incompatibilità, essendo un pubblico dipendente distaccato presso la Segreteria di Stato allo Sport, in pieno contrasto con l’art.36 comma 3° della L. 149/15.”
FINE PARTE TERZA
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