San Marino. Caso STIPENDIOPOLI alla FSGC. La difesa di Tura per aver preso e distribuito i compensi: ”Legge anacronistica, non al passo con i tempi” – PARTE DECIMA

Continuiamo con la pubblicazione di stralci di documenti di quello che è stato chiamato IL CASO STIPENDIOPOLI ALLA FSGC.

Poco prima del rinvio a giudizio, l’avvocato penalista Achille Campagna ha prodotto una memoria dai contenuti molto forti.

Qui di seguito alcuni stralci. Ecco che cosa scrive l’avvocato Campagna:

Presidente FSGC Tura

”Ma in tutto ciò è la posizione di Tura che deve essere riportata per apprezzare per la sua contraddittorietà, e.g. quando prende la parola nella seduta del Comitato Esecutivo del CONS del 16 settembre 2019:

«Prende la parola il membro Tura informando di aver inviato una lettera, indirizzata al Segretario di Stato allo Sport e a tutti i Presidenti delle Federazioni, a seguito del Comunicato Stampa CONS riguardante la delibera del 5 settembre u.s. ad oggetto approfondimenti disposti dall’Esecutivo su alcune voci dei Rendiconti Amministrativi 2018.

Riferisce che dal punto di vista della FSGC, la dichiarazione pubblica di non conformità, ha lasciato perplessi diversi dirigenti federali, anche fuori della stessa FSGC.
Comunica che la nota della Federazione Gioco Calcio è stata inviata per chiarire la posizione della sua Federazione in merito alla corresponsione di gettoni di presenza a favore dei consiglieri federali, ribadendo che il proprio regolamento era stato letto in sede di Esecutivo e che se fosse necessario, resta a disposizione, per la consultazione, presso la sede federale. Rileva, inoltre, come non gli è stato possibile esprimere la propria opinione, unitamente ad altro collega dell’Esecutivo e di come il comunicato stampa abbia esposto oltremodo le Federazioni coinvolte. La lettera della FSGC è da intendersi come una nota scritta da un Presidente federale ai colleghi, presidenti federali, riportando quello che ha da sempre sostenuto in sede di Comitato Esecutivo.

Il membro Tura, nel reputare troppo rigorosa la procedura applicata dal CONS, sottolinea che il dispositivo normativo in vigore non sia aderente alle peculiarità della realtà sportiva sammarinese, con particolare riguardo all’organizzazione della Federazione Gioco Calcio.

Chiede infine di inserire a verbale la seguente nota, come integralmente riportato:
“Il Membro del C.E. Marco Tura dichiara la propria contrarietà alla delibera emanata dal Comitato Esecutivo a seguito della riunione del 5 settembre 2019, per i seguenti motivi:

Nel verbale viene riportato che il Comitato Esecutivo, nella propria azione di vigilanza, rileva una non conformità: se così fosse, l ’unica conseguenza sarebbe quella di denunciare il fatto ad un organo di giustizia, non avendo il C.E. potere di indagare e di giudicare.

Sempre nella delibera si fa riferimento ad un “combinato disposto”, che tiene conto solo di alcune parti dell’intera legge, ottenendo una parziale interpretazione, che portano l ’autore dello stesso a trascurare il significato di indennità, classificabile invece come un compenso.

Non viene rilevata nel verbale la difficoltà, o l ’impossibilità, di applicare la legge 149/2015 ad una realtà palesemente semiprofessionistica, non essendo il semiprofessionismo preso in considerazione dalla legge, che, seppur recente, non contiene l ’intero quadro sportivo del nostro Paese.

Nella delibera si richiamano articoli di legge, che si riferiscono al tema di approvazione di statuti e regolamenti da parte del C.E e del C.N., mancando di precisare ciò che è scritto nella legge “approvazione di ratifica”, la mancanza della quale non autorizza il C.E. a sollevare pubblicamente dubbi sulla conformità alla legge dell’operato delle federazioni.

Pur apprezzando la volontà di essere discreti nel non citare i nomi delle otto federazioni, che pare sollevino una incertezza nel C.E., in realtà, la citata astensione (non volontaria) di due Membri dal prendere parte alla delibera, peraltro resa pubblica prima della sua formale approvazione, ha consegnate alla gogna mediatica le due federazioni da essi rappresentate.

Il Membro Marco Tura, essendosi da sempre manifestato contrario alla strategia posta in essere dai vertici del CONS, perchè ritenuta fuorviarne e generata da presupposti inqualificabili: ritiene doveroso esprimere il proprio parere contrarioall’approvazione della delibera del C.E., seguita alla riunione del 5 settembre 2019.”»

quello stesso Tura che appunto scrive una nota di protesta al Comit. Es. CONS in data 10 settembre 2019, dopo la seduta del 5 settembre 2019, manifestando disappunto per l’indagine in corso, e spiegando:

“Per evitare il riverbero di questi effetti negativi e delle prevedibili fiammate mediatiche a tal proposito, ho preferito non trasmettere il Regolamento Amministrativo della Federcalcio al Comitato Olimpico, benché lo richiedesse per darne pubblicazione. Dello stesso atto, che dal CONS deve essere solo ratificato e non certo autorizzato, è stata però data completa lettura in occasione di un recente Comitato Esecutivo e fin da ora mi rendo disponibile fare altrettanto con tutti voi, se interessati.”

La lettera viaggia su toni di censura verso il Comitato Esecutivo CONS per quello che sta facendo, ossia l’indagine sulle Federazioni, per cui l’organo non avrebbe nemmeno simili poteri (Sic!). 13 aff. 219

Le parole di Tura sono state riportate sopra per evidenziare la contraddittorietà e l’incoerenza della sua posizione:

– Marco Tura oggi giustifica l’erogazione dei compensi con un ‘Regolamento Amministrativo’ del 2017, che egli afferma non aver trasmesso al CONS per evitare “prevedibili fiammate mediatiche” – spiegazione che ha del ridicolo – ed al contempo si dichiara consapevole dell’obbligo di presentazione del regolamento al CONS per la ratifica, ma siamo nel 2019, ossia 2 anni dopo l’asserita approvazione in FSGC, precisato che la trasmissione è stata richiesta dal CONS nel 2019, nemmeno avvenuta d’iniziativa;

– la sua prima difesa consiste nel rilevare l’impossibilità di applicazione della legge sic et simpliciter, perchè non sarebbe al passo coi tempi, non prevedendo la possibilità di remunerazione, una difesa incompatibile con l’affermare che le dazioni furono rispettose di quella legge; la sua linea cristallizza esattamente l’atteggiamento di autarchia di Tura, all’atto della spoliazione dell’ente e confligge con la spiegazione dell’esistenza del regolamento amministrativo;

– tenta in maniera scoordinata di sminuire il vaglio del Comitato Esecutivo del CONS sullo specifico aspetto dell’approvazione di clausole sui compensi, in maniera da giustificare l’incontrovertibile mancanza di presentazione del Regolamento Amministrativo 2017: ben sa che la FSGC non avrebbe potuto iniziare ad erogare compensi senza previo passaggio in CONS, pertanto afferma che questo fosse soltanto una ratifica, non un’autorizzazione – poi si è visto che il CONS non la pensava assolutamente allo stesso modo, tant’è che ordinò la sospensione dei compensi.

In conclusione, che il Regolamento Amministrativo preesistesse o meno, non è circostanza tale da indurre una diversa valutazione della penale responsabilità per il reato ascritto,

– nell’ipotesi affermativa il documento non fu presentato per l’approvazione al CONS, né seguendo l’iter di una modifica statutaria né altrimenti, perchè i prevenuti sapevano che non sarebbe stato approvato e che questo avrebbe loro impedito di dilapidare le casse dell’ente, circostanza confermata dal rigetto delle modifiche statutarie ‘postume’ di cui lo stesso Tura da atto nel 2019. In ogni caso difettava una norma che autorizzasse l’erogazione di compensi;

– nell’ipotesi negativa, saremmo di fronte ad un documento – comunque privo di sottoscrizioni – venuto ad esistenza ben dopo il 2017 per cui non occorre aggiungere altro.

FINE PARTE DECIMA

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