Il grado di approssimazione, vedendo il ricorso presentato dal Cda di Asset Banca qualora le loro dichiarazioni siano vere e confermate, è davvero notevole e soprattutto non scusabile per una istituzione ultra pagata e così importante come Banca Centrale.
L’istanza, in questa terza parte, denuncia anche un’ulteriore ragione di illegittimità, ovvero la nomina a Commissario di un soggetto inesistente. Errore gravissimo!
Ferma restando – viene scritto nel ricorso – la portata dirimente dei vizi sopra rilevati, si aggiunge che il Provvedimento dovrebbe in ogni caso dichiararsi illegittimo in quanto affetto da errore, che si traduce in una nomina di un commissario straordinario di un soggetto anagraficamente inesistente.
Si rileva infatti – si denuncia nel ricorso – che non esiste alcun ”Avv. Giuseppe Pedrizzi” a cui siano riferibili le generalità indicate nel Provvedimento (nato a Roma il 27 maggio 1972, cittadino italiano). Va allora evidenziato che il Provvedimento ad origine insuscettibile di attuazione, dal momento che:
- Il Provvedimento ha inteso nominare due Commissari, non uno soltanto, per l’effetto, l’impossibilità di individuare uno dei due soggetti indicati, non consente all’altro di assumere le proprie funzioni; lo attesta il principio di collegialità insito nel disposto di cui all’art. 80 LISF, a mente del quale ‘‘quando i commissari sono più di uno ì, essi decidono a maggioranza dei componenti in carica; in caso di parità la decisione s’intende respinta. I poteri di rappresentanza dei commissari sono validamente esercitati con la firma congiunta o disgiunta secondo quanto previsto dell’autorità di vigilanza nell’atto di nomina. E’ fatta salva la possibilità di conferire deleghe o uno o più commissari.”;
- L’errore di nomina implica necessariamente l’invalidità e la caducazione dell’intero Provvedimento; al riguardo possono richiamarsi i principi di diritto comune in tema di collegialità, vigenti in diritto societario, secondo cui: ”non si può ricorrere alla cooptazione quanto l’assemblea abbia nominato solo parte degli Amministratori necessari ed il Consiglio sia fin dall’origine incompleto”.
Sussiste – conclude il ricorso – dunque un difetto genetico e funzionale del Provvedimento, in concreto inidoneo a spiegare i propri difetti, che si rivela nei fatti tamquam non esset. Ad ogni modo, vista l’assoluta preminenza del vizio di motivazione dedotto dai superiori paragrafi, la nomina (illegittima) di un Commissario Straordinario anagraficamente inesistente lascia un segno indelebile nell’operato di chi censura altri per imperizia.