Nella giornata di ieri i sigg.ri Brusi, Albini, Mengozzi, Guidi, Fusco e Fagiani facente parte del Cda dell’Asset Banca hanno promosso ricorso al provvedimento di commissariamento emanato il 2 marzo 2017 pro.17/2066 da Banca Centrale a firma del Direttore Generale Dott. Lorenzo Savorelli.
L’istanza, redatta dall’avv. Gian Nicola Berti, presentata al Giudice Amministrativo del Tribunale della Repubblica di San Marino ai sensi dell’art.38 comma 6 L. 17 novembre 2005.
ECCO LA SECONDA PARTE
Nell’istanza a firma del Cda dell’Asset Banca si sono evidenziati altri profili di illegittimità della (presunta) motivazione per relationem. I sottoscrittori del ricorso sono stati molto chiari e hanno specificato: ”che la difesa di BCSM non dice il Commissario ha semplicemente sbagliato data apponendo il 3 anziché il 2 marzo e che di ciò il Direttore non si è accorto. Infatti – dicono i componenti del Cda – non v’è nessun elemento (il che costituisce di per se ulteriore vizio di validità) che consenta nessun elemento (il che, per giunta costituisce di per sé ulteriore vizio di validità) che consenta di ritenere che l’Allegato si riferisca al provvedimento, o viceversa. Al riguardo – continua il ricorso – autorevole dottrina rileva come ‘‘nel caso in cui la motivazione sia data per relazione è fatto obbligo per all’amministrazione di indicare gli estremi dell’atto richiamato …”.
Per contro, la ”relazione del Commissario Provvisorio” che il Provvedimento indica come ”allegata” non è neppure in alcun modo identificata nel Provvedimento stesso, che non contiene alcun riferimento atto a distinguerla: qui manca infatti ogni richiamo alla data e/o ad un numero di protocollo e/o al contenuto testuale della relazione in questione.
D’altra parte non è la prima volta che il vizio si verifica.
Ci si riferisce – spiegano nel ricorso – al fatto che in data 15.02.2017 BCSM trasmetteva alla banca il provvedimento ex art.84 LISF (richiamato in premessa) che, proprio come quello qui impugnato, intendeva ricorrere unicamente alla cd. motivazione per relationem, facendo rinvio ad una presunta ”relazione allegata”.
Tuttavia il provvedimento in questione (quello del 15 febbraio 2017) in realtà perveniva in Asset sprovvisto di qualsiasi relazione allegata. Vi è la prova documentale che una relazione perveniva all’Asset solo alcune ore più tardi. Ne consegue allora che ante in tal caso il provvedimento è rimasto sostanzialmente privo di motivazione, con conseguentemente vizio (l’unico) che ne determina l’illegittimità, rispetto alla quale i ricorrenti formulano ampia riserva di agire e ricorrere nei termini di legge.