Nella giornata di ieri i sigg.ri Brusi, Albini, Mengozzi, Guidi, Fusco e Fagiani facente parte del Cda dell’Asset Banca hanno promosso ricorso al provvedimento di commissariamento emanato il 2 marzo 2017 pro.17/2066 da Banca Centrale a firma del Direttore Generale Dott. Lorenzo Savorelli.
L’istanza, redatta dall’avv. Gian Nicola Berti, presentata al Giudice Amministrativo del Tribunale della Repubblica di San Marino ai sensi dell’art.38 comma 6 L. 17 novembre 2005.
A detta dei componenti del Cda di Asset Banca vi è la totale inconsistenza ed erroneità dei rilievi di BCSM. Si legge nel ricorso che ”il provvedimento a firma del Direttore è manifestamente illegittimo, per plurime ragioni, in fatto e di diritto”.
Tra le varie ragioni i ricorrenti evidenziano la MANCANZA DI MOTIVAZIONE. Parlano infatti di ”motivazione impossibile” che ha reso nullo o quanto meno illegittimo per mancanza di motivazione dato che si pone ‘‘in aperto contrasto con il disposto dell’art.38 comma 2 LISF. Ciò si riscontra alla luce delle seguenti inequivocabili constatazioni”. E cioè ”il provvedimento (…) non contiene di per sé alcuna concreta motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei presupposti della procedura di amministrazione straordinaria di Asset; esso si limita infatti ad enunciare quelli che in astratto sono i presupposti di legge di detta procedura, con la mera trascrizione del dato normativo”.
Infatti nel provvedimento di commissariamento si legge di ”gravi irregolarità nell’amministrazione … le gravi violazioni del principio di sana e prudente gestione della banca nonché dei provvedimenti dell’Autorità di Vigilanza che ne regolano l’attività, le gravi perdite del patrimonio …”
Eppure come è noto – si legge nel ricorso – il mero richiamo alle norme di legge non è idoneo ad assolvere l’obbligo di motivazione del Provvedimento amministrativo, che grava in capo alla Pubblica Amministrazione; tanto è vero che il provvedimento sembra voler ricorrere (unicamente) alla tecnica della motivazione cd. per relationem (di per se censurabile, come si dirà), facendo integrale rinvio a quanto asseritamente ‘‘illustrato nell’adeguata relazione del Commissario Provvisorio incaricato ai sensi dell’8 4 della legge n.165/2005”. Tuttavia nel caso di specie il ricorso alla motivazione per relazione è oltremodo anomalo e di nulla valenza: è infatti certo che la relazione consegnata ad Asset come ”allegato” del Provvedimento non sia non sia la stessa (presunta) relazione posta alla base della decisione del Coordinamento di Vigilanza richiamata dal Provvedimento.
FATTO DI PER SE GRAVISSIMO PERCHE’ EMANATO DA UNA BANCA CENTRALE E CHE HA DISPOSTO IL COMMISSARIAMENTO DI UNA BANCA PIU’ CHE MAI LIQUIDA ED IN SALUTE!
Quella consegnata ad Asset come ”allegato” del Provvedimento non può che essere una relazione differente, formata successivamente.
Infatti – da notare attentamente – il provvedimento a firma del Direttore di BCSM reca la data del 2 marzo 2017 ed esso indica di fare seguito alla ”delibera assunta dal coordinamento della Vigilanza in data 02 Marzo 2017 che dispone l’assunzione nei confronti di Asset l’adozione della citata procedura dell’amministrazione straordinaria”
Fate attenzione! La ”relazione del Commissario Provvisorio” che il Provvedimento indica come ”allegata” ( e che come tale è stata consegnata ad Asset) risulta temporaneamente posteriore rispetto al Provvedimento stesso che la richiama: la prima è datata 3 marzo 2017, il secondo è datato 2 marzo 2017 (così come la richiamata delibera del Coordinamento di Vigilanza).
QUINDI SIAMO DI FRONTE AD UN MERO ERRORE MATERIALE O AD UN FALSO D’AUTORE?
L’esposto continua dicendo: ”pertanto Asset e i Ricorrenti non sono a conoscenza della ”reale” motivazione del Provvedimento (se ed in quanto esistente) che non può di certo rinvenirsi nella relazione postuma datata 3 marzo 2017, dal momento che ”la motivazione del provvedimento impugnato deve precedere e non seguire, cronologicamente, la parte dispositiva del provvedimento”.
Tale conclusione – recita il ricorso – a ben vedere si impone, o meglio se così non fosse, dovrebbe necessariamente ritenersi che il Provvedimento impugnato (datato 2 marzo 2017 e munito di relativo protocollo) sia (ancor più gravemente) viziato da un vero e proprio FALSO IDEOLOGICO, dando per esistente al 2 marzo 2017 un atto (in tal caso solo fittiziamente allegato) che a tale data non era ancora stato formato. In proposito – continua il ricorso – in questa sede si rimette all’Ill.mo Giudicante, lette le argomentazioni di BCSM, ogni valutazione in merito all’assunzione di iniziative perché si dia corso ad ogni opportuno accertamento secondo competenza. In definitiva – dice il documento presentato al Giudice Amministrativo – deve constatarsi che nel caso di specie ”dagli atti ai quali viene fatto riferimento non sia possibile desumere le ragioni in base alle quali la volontà della P.A. si sia determinata”, circostanza che per autorevole dottrina e giurisprudenza determina la invalidità della cs. motivazione per relationem.
Alla luce di quanto precede, conclude la prima parte del ricorso, è certo che il Provvedimento manca di motivazione e deve conseguente essere dichiarato illegittimo per violazione di legge. Se così non fosse, i Ricorrenti sarebbero costretti a subire gli effetti di un Provvedimento ablativo e per essi pregiudizievole, senza conoscere le ragioni (i motivi di fatto e di diritto) che ne costituiscono il fondamento, impossibilitati a svolgere qualsiasi difesa.
FINE PRIMA PARTE