Si parla da mesi della questione Centrale del Latte che potrebbe essere presto ceduta in gestione ad un’azienda italiana e dei produttori sammarinesi di latte fresco, che nel frattempo hanno costituito l’Associazione Cooperativa Agricola “LATTE SAMMARINESE”.
Al di là della questione cessione, restano le specifiche normative, come quella della Zona Bianca per il consumo del latte. Sarà per l’immagine di purezza che evoca il nome oppure perché quando si parla di latte tutto sa di materno e candido, ma la “Zona Bianca per il consumo del latte” tutto è meno che pura!
Viene istituita con il Decreto n.12 del 1966, che all’art.2 impone “Al produttore è fatto divieto di vendere latte crudo al pubblico”. Quattro anni dopo, con la Legge n.42, viene inoltre “vietata in territorio sammarinese la vendita di qualsiasi tipo di latte che non provenga dalla Centrale di San Marino, ad eccezione di latti speciali destinati alla prima infanzia messi esclusivamente in vendita dalle farmacie dell’I.S.S.. (art.1)”. Inoltre all’art.2 si stabilisce che: “In conformità a quanto previsto dal primo capoverso dell’art.39 del Regolamento 23 febbraio 1962 n.4 è istituita la zona bianca per la raccolta, la distribuzione ed il consumo del latte in tutto il territorio della Repubblica. Ai produttori per- tanto è fatto obbligo di vendere tutto il latte crudo alla Centrale di San Marino”. Tutto questo, nonostante l’art. 39 appena citato reciti che “I produttori di latte hanno facoltà di trattenere una parte del latte prodotto per il proprio consumo famigliare e per altri scopi anche di vendita al pubblico”. Tradotto, la Zona Bianca, con i divieti che impone, altro non è se non la diminuzione del potere contrattuale per produttori e consumatori.