Oggetto: integrazione disposizioni applicative del Decreto Delegato 26 marzo 2021 n.60 a seguito dell’emanazione del Decreto Delegato 29 aprile 2021 n.73 “Interventi a sostegno delle famiglie nonché degli operatori economici in seguito all’emergenza sanitaria da COVID-19 – Modifiche al Decreto – Legge 26 maggio 2020 n. 91 e al Decreto Delegato 26 marzo 2021 n. 60”.
Il Dipartimento Finanze e Bilancio emette la presente circolare ad integrazione della precedente n. 2 del 2 aprile 2021 in seguito all’emanazione del Decreto Delegato in oggetto che ha modificato gli articoli 2, 5 e 8 del Decreto Delegato n. 60/2021.
1) REQUISITI DI ACCESSO AGLI INTERVENTI STRAORDINARI
Ai sensi del comma 1 dell’articolo 3 del Decreto Delegato n.73, in aggiunta ai requisiti di accesso agli interventi straordinari previsti dal comma 1 dell’articolo 2 del Decreto Delegato n.60/2021, è previsto che gli operatori economici per accedere agli interventi straordinari, ad esclusione di quelli previsti alle lettere a) e b), non devono avere debiti scaduti per rate di affitti passivi derivanti da contratti stipulati con l’Ecc.ma Camera relativi ai locali e sedi in cui viene esercitata l’attività economica.
L’operatore economico, in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2 del Decreto Delegato n. 60/2021 e che ha subito una riduzione del fatturato e dei corrispettivi 2020 rispetto al 2019 superiore al 30%, per accedere agli interventi previsti dagli articoli 3 o 7 del Decreto Delegato n.60/2021 escluso l’intervento di sostegno e ristoro di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 1, deve regolarizzare la sua eventuale posizione debitoria con l’Ecc.ma Camera per rate di affitti passivi scaduti, entro il 14 maggio 2021.
2) MISURE E CONDIZIONI PER ACCEDERE AGLI INTERVENTI DI SOSTEGNO E RISTORO Ai sensi del comma 2 dell’articolo 3 del Decreto Delegato n. 73/2021, non possono accedere all’intervento di sostegno e ristoro di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 1 del Decreto Delegato n.60/2021 relativo al “rilascio garanzia da parte dello Stato fino ad un massimo di euro 20.000,00 su finanziamenti bancari vincolati al pagamento degli affitti passivi di competenza dell’esercizio 2021 non ancora pagati al locatore”, gli operatori economici che hanno contratti di affitti passivi stipulati con l’Ecc.ma Camera relativi ai locali e sedi in cui viene esercitata l’attività economica.
In alternativa l’operatore economico può accedere alla sospensione e dilazione del pagamento degli affitti passivi, di competenza dell’esercizio 2021 e non ancora pagati, a decorrere dal 1° gennaio 2022 in due rate con scadenza al 30 giugno e al 31 dicembre 2022. Per usufruire di tale agevolazione l’operatore economico deve presentare la richiesta alla U.O. Contabilità di Stato – Sezione Patrimonio entro il 31 maggio 2021
a condizione che lo stesso risulti in regola con il pagamento degli affitti passivi al 31 dicembre 2020.
3) DOMANDA DI ACCESSO AGLI INTERVENTI STRAORDINARI
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5 del Decreto Delegato n. 73/2021, il termine per la presentazione della domanda di accesso agli interventi straordinari di cui alle lettere c), d), e), f) g) e h) di cui al comma 1 dell’articolo 1 del Decreto Delegato n. 60/2021è stato prorogato al 14 maggio 2021. L’operatore economico ha la possibilità, in caso di errore materiale, di rettificare i dati inseriti dall’operatore stesso nella domanda entro la data di scadenza di presentazione della stessa, ovvero entro il 14 maggio 2021.
Inoltre, qualora fosse necessario modificare i dati inseriti nell’applicativo in riferimento all’Istituto finanziatore per richiedere l’intervento di cui alla lettera c), l’operatore economico ha la possibilità di cambiare l’Istituto prescelto entro e non oltre il 13 luglio 2021, ovvero entro 60 giorni dalla data di scadenza di presentazione della domanda in analogia al termine previsto dal comma 1 dell’articolo 2 del Decreto Delegato n. 60/2021.
Sempre entro il termine del 13 luglio 2021, l’operatore economico ha la possibilità di concordare con il Dipartimento di Esattoria un piano di rientro di cui al comma 1 dell’articolo 2 del Decreto Delegato n. 60/2021.
4) ULTERIORI DISPOSIZIONI APPLICATIVE
Alla luce dei quesiti e delle casistiche sottoposte dagli operatori economici e dai liberi professionisti, fermo restando quanto previsto dal comma 10 dell’articolo 3 del Decreto Delegato n. 60/2021, possono accedere agli interventi straordinari di sostegno e ristoro di cui ai commi dall’1 al 7 dell’articolo 3 del Decreto Delegato n. 60/2021, anche gli operatori economici che hanno iniziato l’attività nel corso degli anni 2019 – 2020 e 2021 purché la stessa si configuri come continuità aziendale e imprenditoriale di una impresa/codice operatore economico preesistente. In tali fattispecie gli operatori economici devono indicare nell’applicativo informatico su “OPEC” con riferimento ai dati del fatturato e dei corrispettivi, laddove mancanti o parziali, i dati dell’impresa preesistente ora cessata.
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
(Dott.ssa Ida Valli)