San Marino, 8 marzo 2023/1722 d.f.R
Prot. N. 25219/2023
Lettera circolare
Spett.li
Operatori economici
Comitato Olimpico Sammarinese Loro sedi
Oggetto: Circolare applicativa in merito alla definizione di prestazioni a rilevanza sportiva ai fini dell’applicazione del secondo comma dell’art.102 della Legge 166/2013 e successive modifiche.
L’art. 14 della legge 23 dicembre 2022 n.171 ha modificato il secondo comma dell’articolo 102 l’articolo della Legge 166/2013 nel testo vigente, prevedendo l’applicazione della ritenuta a titolo di imposta in misura ridotta per coloro, non residenti, che svolgono prestazioni aventi rilevanza sportiva.
Ferma restando l’applicazione dei principi convenzionali già oggetto di circolare della Segreteria di Stato per le Finanze (vedasi la Circolare n. 5 del 2 aprile 2014 reperibile sul sito www.finanze.sm), in merito alle prestazioni di rilevanza sportiva si precisa che vanno ricompresi in tale definizione, esclusivamente gli atleti e gli eventuali tecnici, non professionisti1, che partecipano direttamente alla prestazione sportiva (cd direct linked). In particolare, con riferimento ai tecnici
ufficiali di gara, essi vanno intesi limitatamente alle figure la cui prestazione (a a carattere sportivo) è espressamente richiesta per lo svolgimento della competizione dai regolamenti federali (tipicamente sono riconducibili alla definizione: arbitri, allenatori e giudici di gara).
Con l’occasione, porgo i migliori saluti.
Il Dirigente
Avv. Davide Gasperoni