Le norme sulla libera circolazione dei capitali occupano il IV capitolo della II Parte della bozza di testo dell’Accordo San Marino – UE. In linea con i principi informatori dell’Unione, in primo luogo vengono vietate tutte le restrizioni sui movimenti di capitali e pagamenti tra le parti associate. I movimenti di capitale comprendono, fra gli altri, gli investimenti diretti in società, gli investimenti immobiliari, le operazioni in titoli, prestiti finanziari, servizi di pagamento, eccetera.
Tutti gli Stati sono tuttavia autorizzati ad applicare su ogni investimento la propria legislazione tributaria e tutte le norme sulle eventuali violazioni. Si rafforza anche l’idea che le banche possano entrare nel Mercato unico, ma tratteremo l’argomento in una puntata successiva.
Durante la fase di negoziazione, San Marino ha trattato un adattamento sostanziale in materia di residenze secondarie, ai sensi del quale San Marino potrà mantenere in vigore le restrizioni circa l’intestazione di immobili adibiti a residenza secondaria, richiesta da persone fisiche non residenti, con la preventiva autorizzazione del Consiglio dei XII. Tale disposizione è stata adottata proprio in considerazione della ristrettezza territoriale della Repubblica.
In concreto: per l’acquisizione delle prime due unità immobiliari non è necessaria la preventiva autorizzazione del Consiglio dei XII che diventa obbligatoria dalla terza unità (Capo II Legge 154/2019, art.18 Legge183/2021). In generale saranno rimossi tutti i rimanenti ostacoli agli investimenti Ue a San Marino e viceversa.
Le regole sulla concorrenza, contemplate nella Parte III, imporranno ai sammarinesi un sostanziale cambio di mentalità rispetto a certi comportamenti assai frequentati in passato. L’Accordo stabilisce infatti l’incompatibilità degli aiuti di Stato che falsano o minacciano di falsare la concorrenza favorendo certe imprese o certi prodotti. Gli unici aiuti ritenuti compatibili sono quelli a carattere sociale; oppure per rimediare ai danni causati da catastrofi naturali o eventi straordinari; per favorire lo sviluppo economico; per promuovere la cultura, e così via. Le regole europee sugli aiuti di Stato non dovranno essere applicate alla produzione e al commercio di prodotti agricoli.
In aggiunta, vengono dichiarate incompatibili con il corretto funzionamento dell’Accordo tutte le decisioni di associazioni di imprese, gli accordi tra imprese e le pratiche concordate, che possano pregiudicare il commercio tra le parti associate, impedendo, restringendo o falsando il gioco della concorrenza. In sostanza è vietato quello che si dice: fare cartello. Lo stesso dicasi per l’eventuale abuso di posizione dominante da parte di una o più imprese. Il dettaglio delle norme è contenuto nell’Allegato XV. Non ci sarà alcuna applicazione retroattiva nel momento dell’entrata in vigore dell’Accordo.
Di grande interesse economico è anche la normativa sugli appalti pubblici contenuta nell’Allegato XVI, dove sono contenute le procedure per la partecipazione alle gare di appalto, ma soprattutto sono indicate le soglie di importo oltre le quali è obbligatorio il rispetto dell’acquis per tutti gli Stati, sempre in onore della libera concorrenza. In questo caso, la piccolezza di San Marino esenta praticamente in toto dal rispetto di questa norma, perché le sue gare di appalto pubbliche, anche quelle più onerose ed importanti, sono ben lontane dalla soglia minima prevista dalla Ue.
Forse, il ragionamento dovrà essere ripreso se si andrà davvero alla realizzazione del nuovo ospedale perché in qual caso è probabile che l’ammontare degli appalti possa arrivare alle cifre stabilite dalla norma europea.
Sarebbe comunque utile l’accoglimento della normativa Ue perché essa contribuisce alla costituzione di un quadro giuridico certo in materia di appalti pubblici, così da permettere agli operatori economici di muoversi secondo regole uniformi sia all’interno dell’ordinamento sammarinese, sia degli ordinamenti degli Stati membri, con la possibilità di evitare discriminazioni rispetto alle imprese nazionali. In ogni caso, gli operatori economici sammarinesi potranno competere liberamente sul mercato unico senza subire discriminazioni o falsificazioni della concorrenza.
Infine, in materia di proprietà intellettuale, industriale e commerciale, le disposizioni relative al marchio UE non si applicheranno a San Marino, allo scopo di salvaguardare l’operatività dell’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi.
Angela Venturini