San Marino. Commissione Consiliare II – giovedì 29 maggio 2025 pomeriggio. Report by Askanews

Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione ed Immigrazione,  Sicurezza e Ordine Pubblico, Informazione  

Giovedì 29 maggio 2025, pomeriggio 

Nel pomeriggio i lavori della Commissione sono ripartiti in seduta pubblica dai commi 3, 4 e 5. Si tratta  della presa d’atto di alcune modifiche a tre convenzioni internazionali illustrate brevemente dal  Segretario agli Esteri Luca Beccari. 

A seguire i lavori sono continuati in seduta segreta per evadere i commi sulla concessione di residenze  e permessi di soggiorno. 

Di seguito una sintesi dei lavori 

Comma 3 – Esame, ai sensi dell’art.1, ultimo comma, della Legge n.13/1979 così come modificato  dall’art.1 della Legge n.100/2012, della Convenzione Multilaterale per facilitare l’attuazione della  regola dell’assoggettamento all’imposta (STTR) del secondo pilastro, fatta a Parigi il 15 settembre  2023 

Segretario di Stato Luca Beccari: Questa convenzione multilaterale è nata per facilitare  l’applicazione della regola dell’assoggettamento all’imposta, la STTR, prevista dal secondo pilastro. Si  inserisce nel quadro degli standard per evitare l’evasione e l’elusione fiscale, specialmente con  operazioni infragruppo trasfrontaliere, ed è l’evoluzione naturale dei criteri BEPS, a cui San Marino si  è già adeguato. Quei criteri, nella loro implementazione, mostravano limiti nel tassare adeguatamente  le grandi multinazionali che, operando su più fronti, spesso riescono a collocarsi in un quadro di  imposizione fiscale particolarmente favorevole. Il principio di base di questo secondo pilastro è che  permette ai paesi in via di sviluppo, che necessitano di vedersi garantito un gettito fiscale adeguato e  hanno minor potere negoziale, di poter tassare determinati pagamenti infragruppo laddove queste  realtà siano soggette a un’imposta sui redditi delle società inferiore all’aliquota minima del 9%. Questo  introduce una sorta di tassa minima sulle operazioni infragruppo che di per sè potrebbero presentare  un elemento di ‘base erosion’. A tutela di queste economie emergenti, la convenzione garantisce un  gettito fiscale più adeguato. Ogni Stato è chiamato ad aderire e notificare quali, rispetto agli accordi  contro le doppie imposizioni esistenti, ricadono sotto questa applicazione. Per San Marino, guardando  la dichiarazione, comprenderà solo alcuni paesi che fanno parte del cosiddetto ‘quadro inclusivo’,  come l’Azerbaigian, la Georgia, la Malaysia, la Romania, la Serbia e il Vietnam. Non vale invece per  paesi che non appartengono a questo quadro inclusivo, come Italia o Regno Unito, con i quali San  Marino ha convenzioni contro le doppie imposizioni. Con la firma, San Marino si impegna per le  nuove convenzioni a inserire il principio direttamente. Abbiamo anche incluso l’allegato 5 sulla giunta  la regola dell’assoggettamento con la clausola del ‘circuit breaker’ e una precisazione sui fondi  pensione riconosciuti nell’allegato 4. È una evoluzione naturale del percorso di San Marino in ambito  Ocse, che parte dai primi accordi per lo scambio di informazioni e i DTA, si evolve nel BEPS e ora  approda a questo secondo pilastro. Già 140 Stati hanno ad oggi sottoscritto questa convenzione. 

Comma 4 – Esame, ai sensi dell’art.1, ultimo comma, della Legge n.13/1979 così come modificato  dall’art.1 della Legge n.100/2012, del Protocollo di emendamento alla Convenzione tra la Repubblica  di San Marino e il Granducato di Lussemburgo per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte  sul reddito e sul patrimonio, e relativo protocollo, firmati a Lussemburgo il 27 marzo 2006 e modificati  dal Protocollo firmato a Roma il 18 settembre 2009, firmato in Lussemburgo il 14 maggio 2025

Segretario di Stato Luca Beccari: Sostanzialmente, è un emendamento, come ben dichiarato nel  titolo, alla convenzione che già abbiamo in vigore con il Lussemburgo. Questa è una delle prime DTA  negoziate da San Marino. La convenzione ha necessità di essere adeguata alle ultime evoluzioni Ocse in materia. In modo particolare, anche in questo caso, si tratta dell’applicazione delle 15 azioni nel  quadro BEPS. Il protocollo altro non fa che andare ad aggiornare l’articolo 25. Recepisce un elemento  dello standard minimo dell’azione 14, relativo alla risoluzione di eventuali controverse. Infatti, viene  eliminato il limite temporale che invece la convenzione prevedeva in precedenza per la procedura  amichevole avviata a seguito di una presentazione di distanza da parte di un contribuente. Quindi,  diciamo, è un emendamento minore. Ma che comunque permette di mantenere questa convenzione fra  le convenzioni che rispettano gli standard Ocse chiaramente. Contribuisce fra le altre cose, sia per noi  ovviamente anche per il Lussemburgo, a mantenere il rating di conformità. 

Comma 5 – Esame, ai sensi dell’art.1, ultimo comma, della Legge n.13/1979 così come modificato dall’art.1 della Legge n.100/2012, degli Statuti del Centro internazionale di studi per la conservazione  e il restauro dei beni culturali (ICCROM) 

Segretario di Stato Luca Beccari: Questi statuti, adottati originariamente a Nuova Delhi nel 1956, durante la conferenza generale dell’UNESCO di allora. L’ICCROM è stato istituito all’indomani della  Seconda Guerra Mondiale, in risposta alla distruzione generale e all’urgente bisogno di ricostituire il  patrimonio culturale che durante la guerra è stato distrutto o comunque manomesso e danneggiato.  L’organizzazione ha un compito specifico, opera al servizio dei suoi Stati e per promuovere la  conservazione del restauro, compito assolutamente attuale anche oggi se pensiamo ai conflitti che ci  sono in corso nel mondo. Oltretutto, poi, dal 2001 le sue attività si ispirano ai principi della  dichiarazione universale dell’UNESCO sulla diversità culturale. Lo statuto prevede tutta una serie di  compiti, funzioni, finalità dell’ICCROM tra cui formazione, l’informazione, la ricetta, la cooperazione,  la sensibilizzazione, la trasulenza. Ovviamente riguarda i suoi organismi di funzionamento di  governance e con un focus particolare sul segretariato, modalità di funzionamento e quant’altro.  Quindi con questa presa d’atto San Marino fa, anche in questo caso, un ulteriore passo in avanti  nell’ambito dell’ecosistema UNESCO nelle azioni di protezione del patrimonio culturale.