Con riferimento alla Circolare n. 3/2020 del 11/03/2020, ed in particolare al punto 4 che cita “saranno
accettate autocertificazioni sulla documentazione che deve essere trasmessa da uffici presenti sul
territorio italiano o estero. Tali autocertificazioni dovranno, terminata l’emergenza, essere sostituiti con
il deposito della documentazione originale cartacea” si comunica che le autocertificazioni già
presentate ai sensi della predetta Circolare – ad esclusione di quelle previste da norma speciale –
devono essere sostituite con i relativi certificati entro e non oltre il 31 luglio 2020.
E’ premura dell’operatore economico presentare la documentazione entro i termini stabiliti.
Si rinnova quanto stabilito dalla citata Circolare che “i procedimenti che richiedono deposito di
documenti/certificati in originale saranno avviati in modalità provvisoria per poi essere autorizzati solo
al momento della presentazione della documentazione su cui si è emessa autocertificazione” pertanto
qualora non venissero depositati i certificati entro i termini sopra definiti, il provvedimento verrà
revocato dall’Ufficio.
Il Dirigente
Dott. Valentina Vicari