Il Vilipendio o l’Offesa all’onore dei Capitani Reggenti sono forse tra i reati più importanti, e sinceramente vergognosi, previsti dal codice penale sammarinese.
Per Vilipendio nel diritto, si intende l’offesa lesiva di valori riconosciuti e protetti dalla tradizione e dalle leggi dello Stato (vedi la bandiera o anche in questo caso emblemi o forse la Reggenza)
Scorrendo tale codice vediamo che l’art. 338 parla di Vilipendio della Repubblica e dei suoi emblemi. E precisamente recita: ”Chiunque pubblicamente vilipende la Repubblica di San Marino, la sua bandiera o altro suo emblema, è punito con la prigionia di secondo grado. Se il fatto è commesso da un cittadino sammarinese, si applica congiuntamente l’interdizione di quarto grado.”
Secondo l’art. 342 – Offesa all’onore dei Capitani Reggenti: ”Chiunque offende l’onore o il prestigio dei Capitani Reggenti, è punito con la prigionia di secondo grado”
Ma che cosa implica la prigionia di secondo grado? Implica secondo l’art.81 cp da 6 mesi a tre anni di prigionia/carcere e per la tipologia del reato forse non è nemmeno prevista la condizionale.
Se c’è la possibile reiterazione del reato, o il pericolo che l’indagato possa occultare o nascondere delle prove, ci può essere la detenzione cautelare e quindi le porte dei cappuccini si possono aprire immediatamente per un massimo di 6 mesi. Il periodo della detenzione va scontato dal periodo che il giudice ha previsto come condanna in sentenza.
Certo chi offende l’onore della Reggenza o si macchia di Vilipendio, a mio giudizio, non merita nemmeno di lavorare a San Marino e gli andrebbe preclusa ogni possibilità di arrecare altro danno al paese. Non cito né accuso nessuno ma faccio solo un ragionamento generale e per ipotesi: chi sputa sullo stato non merita nulla, a maggior ragione se non è cittadino sammarinese.
Questo è quello che penso.
Marco Severini – direttore del GiornaleSM