Leggiamo dalla sentenza di secondo grado, appello, a firma del Giudice d’appello penale Avv. Brunelli:
”Nel procedimento penale n.751/RNR dell’anno 2013 nei confronti di PIETRO BERTI nato il 19 gennaio 1967 (…) elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv.Tania Ercolani
IMPUTATO
del misfatto di violazione della libertà sessuale, con il vincolo della continuazione (artt.171, comma 2; 178, comma 4, e 50 c.p.), ”perchè, con più azioni del proprio disegno criminoso, in qualità di medico di base, durante l’espletamento e con abuso delle proprie funzioni, mediante violenza psicologica e morale esercitava sulle persone offese con la falsa prospettazione di patologie, ed approfittando del metus tipico del paziente, che egli stesso ulteriormente fomentava nelle proprie vittime, induceva con l’inganno o altrimenti costringeva le pazienti avute in visita a subire atti di libidine. In particolare estendeva pretestuosamente la visita medica a parti erogene del corpo, non afferenti ne rilevanti per le patologie di volta in volta accusate dalle diverse pazienti, costringendole a subire atti di libidine quali toccamenti e palpeggiamenti al seno, al pube ed alla vagina, nonchè blandizie e molesti apprezzamenti fisici.
PRIMO CASO: ”Dopo averla fatta spogliare le ha detto: quanto se bella!”
SECONDO CASO: ”In data 7 maggio 2013, nell’esercizio delle sue funzioni di medico di base, induceva la paziente XXXXXXXX – recatasi in visita per uno sfogo cutaneo al collo e nella sezione alta del torace e delle spalle – a spogliarsi fino a restare in reggiseno e le scattava fotografie con due telefoni cellulari personali.”