San Marino. Condannato con decreto penale a 159 euro di sanzione GIORGIO CELLAROSI per plurime lettere anonime e minacce aggravate a diversi cittadini sammarinesi, ad Emanuela Stolfi (APAS) ed al nostro direttore per aver pubblicato articoli di cronaca

Qui di seguito pubblichiamo il decreto penale di condanna nei confronti di GIORGIO CELLAROSI.

Trattandosi di un decreto penale emesso il 24 dicembre 2024, e non appellato entro la fine del mese di febbraio-marzo 2025, firmato dal Commissario della Legge Roberto Battaglino, che ha valore equiparabile a una sentenza definitiva di condanna, la sua pubblicazione è pienamente legittima e non costituisce violazione dell’art. 192 bis del codice di procedura penale (relativo al segreto istruttorio). Analogamente, è lecito riportare i nomi delle parti civili, poiché, in casi come questo, il diritto di cronaca prevale sul diritto alla privacy. Diversamente, se il contenuto fosse stato divulgato durante la fase inquirente, ciò avrebbe potuto comportare diverse sanzioni.

GIORGIO CELLAROSI, assistito dall’avvocato Gianna Burgagni, non ha presentato opposizione e ha provveduto al pagamento delle sanzioni pecuniarie, pari a 159 euro, oltre alla perizia calligrafica per un importo di 3.059,17 euro.

Di seguito il testo integrale del decreto penale:

Giorgio Cellarosi

REPUBBLICA DI SAN MARINO – TRIBUNALE
Il Commissario della Legge, Giudice Inquirente, Roberto Battaglino, ha pronunciato il seguente

DECRETO PENALE

nei procedimenti penali riuniti n. 305-359-587-658-660-788-821/23 RNR formati a carico di CELLAROSI Giorgio (nato a ….) elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Gianna Burgagni;

IMPUTATO

della violazione amministrativa prevista dagli artt. 50 e 181, com. 1, del codice penale, e punita dall’art. 1 e dall’allegato A, n.2 del decreto delegato 2 gennaio 2018 n.1, per aver prospettato di recare un danno ingiusto a Stelio Pazzini, Sergio Stabile, Marco Severini e agli addetti dell’APAS con frasi quali «vi verremo a trovare» «sta attento» (rivolta a Pazzini), «non ti avvolgeremo le budella al collo ma ti succederà altro», «la prossima volta vedrai cosa gli succederà» (rivolta a Stabile), «ti faremo una sorpresa», «verremo anche a Fiorentino» (rivolta a Toccaceli), «vi faremo saltare il canile», «daremo un altro segnale», «abbiamo due carissimi amici tunisini che faranno di tutto», «vi faremo saltare per aria con il vostro capannone» (rivolte all’APAS), «vivente straniero» unitamente a una munizione (minaccia rivolta a Severini);

della violazione amministrativa di ingiuria prevista dagli artt. 50 e 184, com. 1 e 2, del codice penale, e punita dall’art. 1 e dall’allegato A, n.3 del decreto delegato 2 gennaio 2018 n.1, per aver offeso l’onore di Stelio Pazzini, Sergio Stabile e dell’Associazione APAS con epiteti quali «delinquente» «sconcio» «deficiente» «carogna» «fallito» «morto di fame» (rivolti a Pazzini), «brigante», «criminale», «maniaco», «carogna», «porco» (rivolti a Stabile), «vergognati, non ti dovrebbero far girare per la strada a te e a quella disgraziata che è là», «criminale», «pazzo», «scemo» (rivolti a Toccaceli), «sciacalli», «falliti» (rivolti all’APAS).

Nella Repubblica di San Marino, fino al 27 ottobre 2023.

PREMESSO

Con una serie di querele Stelio Pazzini, Dante Toccaceli, Sergio Stabile, Marco Severini (direttore GiornaleSM) ed Emanuela Stolfi (quale presidente dell’A.P.A.S.) rappresentavano di aver ricevuto una serie di lettere anonime contenenti ingiurie e minacce. In seguito ad apposita delega la Gendarmeria (aff. 53-62) rappresentava che l’autore delle lettere anonime poteva essere Giorgio Cellarosi. Successivamente veniva disposta perizia calligrafica per accertare se l’autore delle lettere anonime potesse essere Giorgio Cellarosi. In data 23 dicembre 2024 il perito dott.ssa Annachiara Cristofanelli depositava l’elaborato peritale nel quale concludeva che “tutte le lettere anonime e la compilazione delle relative buste … sono riconducibili alla mano di Cellarosi Giorgio”.

RILEVATO

che è indubbia l’integrazione delle violazioni amministrative in questione, posto che è pacifico come nelle lettere siano contenute espressioni chiaramente minacciose ed espressioni chiaramente offensive; che, parimenti, è pacifico che l’autore delle lettere anonime sia Giorgio Cellarosi; che le conclusioni del perito non lasciano spazio ad incertezze; che oltre a queste si deve aggiungere come: in una lettera anonima vi siano riferimenti ad un procedimento penale (il 686/21, archiviato) che effettivamente solo Giorgio Cellarosi poteva conoscere (si vedano considerazioni nella querela di Sergio Stabile, p.p. 359/23); che Dante Toccaceli ha riferito di essere stato minacciato precedentemente da Giorgio Cellarosi con espressioni simili a quelle riportate nelle lettere anonime (aff. 60); che nel caso in cui si debba procedere ad irrogare una sanzione amministrativa, il giudice d’appello penale ha più volte affermato come non si possa procedere con un’ingiunzione amministrativa al fine di “non sottrarre la materia alle garanzie del processo penale” (Giudice d’appello, ordinanza 5 ottobre 2021 emessa nel procedimento 667/20); che dunque il presente procedimento deve essere definito con decreto penale, per consentire al prevenuto, mediante opposizione (in linea con quanto stabilito dal Giudice d’appello) di poter far valere le proprie ragioni anche innanzi al Commissario della Legge; che in relazione a quanto emerge dagli atti (il riferimento è al numero di lettere anonime inviate) questo giudice ritiene di applicare il massimo della sanzione pecuniaria amministrativa prevista per le violazioni in questione, ossia € 77,00 per le minacce; € 51,00 per le ingiurie;

CONDANNA

Giorgio Cellarosi al massimo della sanzione pecuniaria amministrativa prevista per le violazioni in questione, ossia € 77,00 per le minacce, € 51,00 per le ingiurie; al pagamento delle spese di giustizia (€ 15,00 oltre alle spese relative alla perizia calligrafica) e dell’imposta fissa per € 80,00;

PRECISA

che trattandosi di violazioni amministrative evidentemente non si dovrà procedere ad alcuna iscrizione nel casellario giudiziale;

AVVERTE

il contravventore che ha facoltà di oblazione volontaria, consistente nel pagamento immediato di € 64,00, pari alla metà delle sanzioni sopra indicate, da esercitare a pena di decadenza, entro 20 giorni dalla notifica del presente provvedimento. L’importo delle sanzioni e delle spese, così come indicato nel presente decreto potrà essere versato direttamente all’Ufficio del Registro di San Marino anche a mezzo di vaglia postale;

AVVERTE

inoltre, il prevenuto che il presente decreto diverrà esecutivo se non impugnato entro 30 giorni dalla notifica tramite opposizione da proporre nei modi di cui agli artt. 4 e 5 della L. 42/14;

MANDA

alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, anche per la notifica del presente decreto penale all’imputato presso il domicilio eletto (studio avv. Gianna Burgagni), all’avv. Burgagni, al Procuratore del Fisco, a Stelio Pazzini presso il domicilio eletto (studio avv. Michela Muscioni), all’avv. Muscioni, ad Emanuela Stolfi presso il domicilio eletto dell’A.P.A.S., presso il domicilio eletto (studio avv. Antonella Bonelli), all’avv. Bonelli, a Sergio Stabile presso il domicilio eletto (studio avv. Maria Selva), all’avv. Selva, a Dante Toccaceli presso il domicilio eletto (studio avv. Maria Luisa Berti), all’avv. Berti, a Marco Severini presso il domicilio eletto (studio avv. Carlo Biagioli), all’avv. Biagioli.

San Marino, 24 dicembre 2024

Il Commissario della Legge
Roberto Battaglino